31 Ottobre 2018
Concordato con terzo assuntore:costo coincidente con l’esborso
Normativa e prassi
Concordato con terzo assuntore:
costo coincidente con l’esborso
Il valore complessivo sostenuto va ripartito, proporzionalmente tra i singoli cespiti, in modo da riflettere il valore reale dei singoli asset, beni e diritti, acquisiti
Sono i chiarimenti forniti dall’Agenzia con la risposta a interpello n. 55/2018.
L’istanza è stata formulata da una società svolgente il ruolo di assuntore di concordati fallimentari, la quale, presentata una proposta, ha “incassato” il voto positivo dei creditori, a seguito del quale il Tribunale competente ha emanato il decreto di omologa.
Poiché la proposta prevede che, dietro pagamento di una determinata cifra ai creditori (di cui una parte proveniente da risorse di cassa nella disponibilità della procedura concorsuale ed un’altra a carico dell’assuntore), la società acquista la titolarità giuridica di una serie di attività (tra cui crediti tributari, azioni di responsabilità, beni immobili, partecipazioni, titoli e crediti diversi), occorre chiarire quale sia il loro corretto costo fiscale ai fini sia Ires che Irap.
L’Agenzia ricorda innanzitutto che – come già precisato nella risoluzione 118/2007 e nella circolare 27/2012 – il concordato fallimentare con l’intervento di un assuntore ha natura traslativa, in quanto quest’ultimo si accolla le passività e diventa proprietario di tutte le attività e passività della società fallita come risultanti dalla sentenza di omologazione del concordato. Il decreto di omologa, pertanto, deve essere assoggettato a imposta di registro in misura proporzionale.
Venendo poi alla specifica richiesta della società istante In proposito, l’Agenzia precisa che, ai fini delle imposte dirette, il costo fiscale delle attività del debitore di cui l’assuntore diviene titolare coincide con l’esborso finanziario effettivamente sostenuto.
Tale importo deve essere ripartito proporzionalmente tra i singoli cespiti, in modo da riflettere il reale valore dei beni e/o diritti acquisiti. A tale scopo può essere di riferimento il parere reso dal curatore ai sensi dell’articolo 125 del regio decreto 267/1942.
Tuttavia, per evitare che nel bilancio vengano iscritte poste inesistenti o sopravvalutate, la ripartizione resta comunque sindacabile da parte dell’amministrazione finanziaria (in tal senso si è espressa anche la Corte di cassazione, sentenza 9950/2008).
pubblicato Mercoledì 31 Ottobre 2018
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