Normativa e prassi

31 Ottobre 2018

Concordato con terzo assuntore:costo coincidente con l’esborso

Normativa e prassi

Concordato con terzo assuntore:
costo coincidente con l’esborso

Il valore complessivo sostenuto va ripartito, proporzionalmente tra i singoli cespiti, in modo da riflettere il valore reale dei singoli asset, beni e diritti, acquisiti

Concordato con terzo assuntore:|costo coincidente con l’esborso
Nel caso di concordato fallimentare, il costo fiscale delle attività del debitore di cui l’assuntore ha acquisito la titolarità giuridica coincide con l’esborso finanziario dallo stesso sostenuto. Per la ripartizione tra i beni, un utile parametro di riferimento può essere rappresentato dal parere reso dal curatore in merito ai presumibili risultati derivanti dalla liquidazione degli attivi della procedura.
Sono i chiarimenti forniti dall’Agenzia con la risposta a interpello n. 55/2018.
 
L’istanza è stata formulata da una società svolgente il ruolo di assuntore di concordati fallimentari, la quale, presentata una proposta, ha “incassato” il voto positivo dei creditori, a seguito del quale il Tribunale competente ha emanato il decreto di omologa.
Poiché la proposta prevede che, dietro pagamento di una determinata cifra ai creditori (di cui una parte proveniente da risorse di cassa nella disponibilità della procedura concorsuale ed un’altra a carico dell’assuntore), la società acquista la titolarità giuridica di una serie di attività (tra cui crediti tributari, azioni di responsabilità, beni immobili, partecipazioni, titoli e crediti diversi), occorre chiarire quale sia il loro corretto costo fiscale ai fini sia Ires che Irap.
 
L’Agenzia ricorda innanzitutto che – come già precisato nella risoluzione 118/2007 e nella circolare 27/2012 – il concordato fallimentare con l’intervento di un assuntore ha natura traslativa, in quanto quest’ultimo si accolla le passività e diventa proprietario di tutte le attività e passività della società fallita come risultanti dalla sentenza di omologazione del concordato. Il decreto di omologa, pertanto, deve essere assoggettato a imposta di registro in misura proporzionale.
 
Venendo poi alla specifica richiesta della società istante In proposito, l’Agenzia precisa che, ai fini delle imposte dirette, il costo fiscale delle attività del debitore di cui l’assuntore diviene titolare coincide con l’esborso finanziario effettivamente sostenuto.
Tale importo deve essere ripartito proporzionalmente tra i singoli cespiti, in modo da riflettere il reale valore dei beni e/o diritti acquisiti. A tale scopo può essere di riferimento il parere reso dal curatore ai sensi dell’articolo 125 del regio decreto 267/1942.
Tuttavia, per evitare che nel bilancio vengano iscritte poste inesistenti o sopravvalutate, la ripartizione resta comunque sindacabile da parte dell’amministrazione finanziaria (in tal senso si è espressa anche la Corte di cassazione, sentenza 9950/2008).
 

pubblicato Mercoledì 31 Ottobre 2018

Concordato con terzo assuntore:costo coincidente con l’esborso

Ultimi articoli

Attualità 23 Giugno 2026

Global minimum tax, istruzioni per la Comunicazione centralizzata

Pubblicate le linee guida del dipartimento delle Finanze per la trasmissione dei dati fiscali con il meccanismo di presentazione centralizzata Il 22 giugno il dipartimento delle Finanze  ha pubblicato le nuove Linee guida in materia di imposizione minima globale (https://www.

Attualità 23 Giugno 2026

ViDA, al via la consultazione sulla fiscalità digitale europea

Sul sito del dipartimento Finanze lo schema del decreto legislativo che attuerà parte della riforma europea.

Attualità 23 Giugno 2026

Autotrasporto, stabilite dal Mef le deduzioni forfettarie 2026

L’agevolazione è di 48 euro al giorno per gli imprenditori che nel 2025 hanno effettuato personalmente trasporti oltre il Comune, ed è del 35% di tale importo per i trasporti all’interno del Comune Definite, in base alle risorse disponibili, dal ministero dell’Economia e delle Finanze d’intesa con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le agevolazioni fiscali relative alle deduzioni forfettarie, per le spese non documentate, applicabili dagli autotrasportatori nel 2026.

Attualità 23 Giugno 2026

Canone Tv, in vista la scadenza per la dichiarazione sostitutiva

Chi è titolare di un’utenza elettrica domestica e non ha un televisore deve inviare all’Agenzia l’apposito modello entro il 30 giugno per evitare l’addebito in bolletta da luglio a fine anno Ancora una settimana a disposizione dei titolari di un contratto di energia elettrica residenziale per presentare la dichiarazione con cui attestano di non possedere un apparecchio televisivo ed evitare così l’addebito automatico del canone nella bolletta della luce per il secondo semestre del 2026.

torna all'inizio del contenuto