31 Ottobre 2018
Cessione bonus energetico:il legame familiare non basta
Normativa e prassi
Cessione bonus energetico:
il legame familiare non basta
Il trasferimento del credito è consentito, in generale, anche quando i lavori riguardano singole unità immobiliari, ma soltanto in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio 2018
In particolare, riguardo alla cessione della detrazione, l’interpellante voleva sapere, tra l’altro:
- se è possibile anche in caso di interventi effettuati sulle singole unità immobiliari private
- come e quando va comunicata all’Agenzia
- con quale forma deve avvenire
- a quale atto si deve assimilare (concessione, donazione)
- se può realizzarsi tra parenti in linea retta non collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione
- se, nell’ipotesi di donazione tra padre e figlio della nuda proprietà degli immobili riqualificati, sia possibile tra usufruttuario e nudo proprietario.
L’Amministrazione, dopo una puntuale ricognizione delle norme, risponde che:
- sì, la cessione del credito è consentita anche quando i lavori riguardano singole unità immobiliari (articolo 1, comma 3, lettera a), n. 9), legge 205/2017), ma soltanto per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2018
- la cessione del 2017 andava comunicata entro il 9 marzo 2018, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata, ma, in ogni caso, non avrebbe potuto riguardare le spese per interventi su singole unità immobiliari (per queste ultime, come detto, la cessione del credito è stata introdotta dal 2018)
- circa le modalità da osservare per il perfezionamento della cessione, la normativa non detta specifiche prescrizioni né riguardo al modo in cui formalizzare l’accordo né in merito alle regole da seguire per il suo perfezionamento
- la cessione del credito non può avvenire tra parenti solo sulla base del legame familiare, poiché, in sintonia con un parere della Ragioneria generale dello Stato che ha messo in allarme sui possibili effetti negativi sulla finanza pubblica che deriverebbero dalla cedibilità illimitata dei crediti d’imposta corrispondenti alle detrazioni, per soggetti privati cessionari devono intendersi quelli diversi dai fornitori, ma comunque collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione (circolare 11/2018). E questo anche nell’ipotesi, prospettata dall’istante, di donazione tra padre e figlio della nuda proprietà degli immobili riqualificati.
Tuttavia, in merito all’ultimo chiarimento, l’Agenzia ricorda che, nell’ipotesi di trasferimento per atto tra vivi dell’unità immobiliare residenziale sulla quale sono stati realizzati gli interventi di riqualificazione energetica, le relative detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal cedente spettano, per i rimanenti periodi d’imposta, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare, salvo diverso accordo delle parti. Pertanto, in caso di donazione, il beneficiario potrà comunque fruire della detrazione delle spese per gli interventi energetici sull’immobile, per la quota non utilizzata dal donante.
pubblicato Mercoledì 31 Ottobre 2018
Ultimi articoli
Analisi e commenti 12 Febbraio 2026
Bilancio 2026, aliquota più leggera per le criptoattività in euro
Più alta, invece, l’imposta sul trasferimento della proprietà di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi e per le negoziazioni ad alta frequenza relative agli strumenti finanziari La legge di bilancio 2026 (legge n.
Normativa e prassi 12 Febbraio 2026
La retribuzione convenzionale ingloba anche i fringe benefit
Il reddito dei lavoratori dipendenti con residenza in Italia e attività all’estero è determinato in modo forfettario secondo le convenzioni tra Stati e le stime definite dal ministero del Lavoro Non devono essere tassati analiticamente perché assorbiti dal regime forfettario di tassazione delle retribuzioni convenzionali i compensi in natura e differiti maturati dal contribuente residente fiscalmente in Italia, che ha lavorato all’estero, in via continuativa e con rapporto esclusivo di dipendente e ha soggiornato nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di dodici mesi.
Normativa e prassi 11 Febbraio 2026
Bonus fusioni fondazioni bancarie, novità al passo con la normativa
Il credito d’imposta potrà essere utilizzato in compensazione dal 10 del mese successivo a quello in cui l’Acri avrà trasmesso all’Agenzia l’elenco delle fondazioni che hanno effettuato le erogazioni In linea con l’evoluzione normativa, il provvedimento firmato oggi, 11 febbraio 2026, dal direttore dell’Agenzia delle entrate, Vincenzo Carbone, modifica, semplificandole, le procedure applicative del credito d’imposta previsto per le fondazioni bancarie che incorporano altre fondazioni in difficoltà, definite con il precedente provvedimento del 18 dicembre 2023 (vedi “Bonus fusione fondazioni bancarie, definiti termini e modi di fruizione”).
Normativa e prassi 11 Febbraio 2026
Modelli Iva e Iva base 2026, approvate le specifiche tecniche
La navigazione in questo sito internet e l’utilizzo dei relativi servizi comporta la ricezione di cookie tecnici e, previo tuo consenso, di cookie di profilazione di terze parti, così da assicurarti la migliore esperienza di navigazione e permetterti, in linea con le tue preferenze, di visualizzare alcuni contenuti disponibili sul nostro canale YouTube direttamente all’interno del presente Sito.
