Cristina Fiaschi
17 Ottobre 2018
Irlanda: “in alto mare” la tassasul diesel per le barche private
Giurisprudenza
Irlanda: “in alto mare” la tassa
sul diesel per le barche private
Gli eurogiudici hanno accertato la violazione della disciplina sui livelli minimi di imposizione da applicare ai carburanti per motori in assenza di ipotesi di esenzione o riduzione delle accise
La Corte di giustizia ha censurato la normativa dello Stato membro, che non ha garantito i livelli minimi di tassazione del gasolio con cui si riforniscono le imbarcazioni da diporto.
I fatti
All’origine del contenzioso vi era una lettera di messa in mora, inviata dalla Commissione europea all’Irlanda, con cui l’organo sovranazionale sosteneva che detto Stato fosse venuto meno agli obblighi derivanti dalla direttiva 2003/96/Ce, relativa alla tassazione dei prodotti energetici, e dalla direttiva 95/60/Ce, relativa alla marcatura fiscale del gasolio e del cherosene.
L’Irlanda, dal canto suo, non riteneva la propria legislazione contraria al diritto europeo. Pertanto, la Commissione Ue adiva la Corte di giustizia.
La posizione delle parti
La Commissione riteneva che l’Irlanda non avesse garantito l’effettiva applicazione delle aliquote di accisa, previste dalla direttiva 2003/96 sul carburante diesel fornito alle imbarcazioni da diporto private, atteso che, mentre nel Paese risultavano registrate oltre 25mila imbarcazioni da diporto, il numero di dichiarazioni fiscali relative al carburante ammontava a poche decine.
Sussistendo la descritta e palese incongruenza, sarebbe mancata, a giudizio della Commissione, la garanzia dell’effettiva applicazione delle aliquote minime Iva, prescritte dalla direttiva in questione per i carburanti utilizzati per la propulsione di imbarcazioni da diporto private.
L’Irlanda, di contro, eccepiva di aver compiuto notevoli sforzi per garantire l’effettiva riscossione delle accise, ricordando di essersi adoperata contro la pratica del “lavaggio” del gasolio, ossia l’eliminazione fraudolenta del marcatore fiscale applicato al carburante diesel destinato all’uso e soggetto a un’aliquota ridotta di tassazione e rilevando che, comunque, il consumo di carburante per le imbarcazioni da diporto rappresentava solo una parte trascurabile del mercato del carburante irlandese.
La pronuncia della Corte
La Corte, considerata la mancanza di contestazioni da parte dell’Irlanda, conviene con la Commissione che un numero molto elevato di proprietari di imbarcazioni da diporto private in Irlanda non versino i relativi diritti di accisa, come previsti dalla normativa comunitaria.
In questo modo, continuano i togati comunitari, questi soggetti ottengono le proprie forniture di carburante diesel marcato, il cui prezzo di acquisto comprende solo le accise calcolate con l’aliquota ridotta e non presentano la dichiarazione né versano le relative imposte, come previsto dalla legge nazionale.
La “marcatura” del carburante
I giudici di Lussemburgo passano, poi, a valutare il secondo profilo della normativa irlandese a essi sottoposto, esponendo che l’obbligo degli Stati membri, derivante dalla direttiva 95/60/Ce, che impone di applicare un indicatore del carburante che benefici di aliquote ridotte, è quello di facilitare l’identificazione di questi combustibili e la loro distinzione dai carburanti tassati in misura ordinaria. Questa marcatura semplificherebbe i controlli, consentendo la verifica immediata del trattamento fiscale di una data quantità di carburante e l’individuazione di eventuali usi non conformi.
La legislazione irlandese, tuttavia, autorizza espressamente l’uso di gasolio come carburante per la propulsione di imbarcazioni da diporto private, ma i detentori di tali mezzi dovrebbero utilizzare carburante con pieni diritti di accisa.
I togati comunitari passano, poi, a scrutinare e a rigettare una serie di eccezioni avanzate dall’Irlanda, che sosteneva, sotto molteplici aspetti, la conformità della propria legislazione al diritto europeo o comunque la non contrarietà a quest’ultimo.
Nel caso di specie, opponeva l’Irlanda, l’uso di carburante marcato in un’imbarcazione da diporto privata era autorizzato dalla legge nazionale e, pertanto, non costituiva un uso «abusivo» dei privati. In ogni caso, non era possibile evitare tale uso in concreto, anche perché non esisteva una rete di fornitori di carburante, con licenza separata, per le esigenze delle imbarcazioni da diporto.
Nessuna delle menzionate eccezioni coglie nel segno secondo la Corte di giustizia, anche alla luce dei propri precedenti giurisprudenziali, atteso che la normativa europea risulta nei fatti violata. E comunque, inferiscono i togati comunitari, l’obiettivo perseguito dal diritto europeo, ossia consentire l’identificazione facile e rapida del gasolio non soggetto a tassazione ordinaria, non potrebbe essere raggiunto se gli Stati membri autorizzino l’uso della marcatura fiscale anche per il combustibile diesel destinato a usi soggetti all’aliquota ordinaria di tassazione.
L’abuso di prodotti contrassegnati
La Corte conclude rilevando come la normativa europea prevede che gli Stati membri adottino le misure necessarie per evitare l’abuso di prodotti contrassegnati.
L’uso improprio include l’utilizzo di oli minerali contrassegnati come combustibili per il motore di un veicolo circolante su strada, o lo stoccaggio in serbatoio di un tale veicolo.
Contrariamente a quanto sostiene l’Irlanda, osserva la Corte, nella direttiva 95/60, secondo cui l’uso degli oli minerali indicati non è abusivo quando è “consentito in casi specifici determinati dalle autorità competenti degli Stati membri”, non può essere interpretato nel senso che permette agli Stati membri di consentire, in casi specifici, l’uso di olio minerale contrassegnato come combustibile per motori funzionanti normalmente con carburante soggetto ad accisa ordinaria, tanto più che tale uso non riguarda, come nel caso delle imbarcazioni da diporto private, “un veicolo destinato a viaggiare sulla strada”. Infatti, conclude la Corte, alcune delle esenzioni dall’imposizione, previste dalla direttiva 2003/96, potrebbero essere applicabili, ma ai veicoli destinati a essere utilizzati su strada ed è importante che i veicoli che rientrano in tali esenzioni utilizzino carburante contrassegnato, senza violare il diritto europeo.
Da qui, l’accoglimento integrale delle censure della Commissione Ue.
Le conclusioni della Corte
In definitiva, secondo gli eurogiudici, l’Irlanda è venuta meno agli obblighi di cui agli articoli 4 e 7 della direttiva 2003/96 e alla direttiva 95/60/Ce, poiché ha omesso di garantire l’applicazione, per il gasolio utilizzato come carburante per la propulsione privata da diporto, dei livelli minimi di tassazione da applicare ai carburanti per motori prescritti dalla direttiva 2003/96 e ha autorizzato l’uso di carburante marcato per la propulsione di detti mezzi, anche quando il combustibile non fosse soggetto ad alcuna esenzione o riduzione delle accise.
Fonte:
Data della sentenza
17 ottobre 2018
Numero della causa
Causa C-504/2017
Nome delle parti
Commissione europea;
contro
Irlanda.
Martino Verrengia
pubblicato Mercoledì 17 Ottobre 2018

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