Attualità

15 Ottobre 2018

Per il 730/2018 integrativo c’è tempo fino al 25 ottobre

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Per il 730/2018 integrativo
c’è tempo fino al 25 ottobre

Alla scadenza sono interessati tutti coloro che, nel modello originario, hanno commesso errori a proprio sfavore, ad esempio dimenticando di indicare uno o più oneri detraibili

Per il 730/2018 integrativo |c’è tempo fino al 25 ottobre
Scade il prossimo 25 ottobre il termine entro cui è possibile presentare il 730 integrativo.
Questa possibilità è riservata a coloro che hanno riscontrato, nel modello già inviato, errori che non incidono sulla determinazione dell’imposta dovuta ovvero la cui correzione determina un maggior credito rimborso o un minor debito (ad esempio, quando non sono stati indicati oneri detraibili).

Il 730 integrativo deve essere presentato necessariamente a un intermediario (Caf o professionista abilitato), anche se il modello “originario” era stato presentato avvalendosi dell’assistenza fiscale del sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) o era stato trasmesso direttamente tramite il sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Più precisamente, i casi in cui è possibile presentare un 730 integrativo sono i seguenti:

  • integrazione che comporta un maggiore credito, un minor debito o un’imposta invariata – deve essere presentato un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti e all’interno della casella “730 integrativo” nel frontespizio deve essere indicato il codice 1. Bisogna esibire la documentazione necessaria al Caf o al professionista abilitato per consentirgli di eseguire il controllo della conformità dell’integrazione effettuata (se l’assistenza sul 730 originario era stata prestata dal sostituto d’imposta, al Caf o al professionista abilitato va esibita tutta la documentazione)
  • integrazione della dichiarazione in relazione esclusivamente ai dati del sostituto d’imposta – se, invece, nel modello originario non sono stati indicati tutti i dati utili all’identificazione del sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio (oppure sono stati indicati in modo sbagliato), è possibile presentare un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere queste informazioni. In tal caso, si deve indicare il codice 2 nella casella “730 integrativo” presente nel frontespizio e nel “nuovo” 730 vanno riportate le stesse informazioni già indicate in quello originario, ad eccezione, naturalmente, di quelle da inserire all’interno del riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”
  • integrazione della dichiarazione in relazione sia ai dati del sostituto d’imposta sia ad altri dati della dichiarazione da cui scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito oppure un’imposta invariata – quando ci si accorge di aver commesso sia errori relativi ai dati che consentono di identificare il sostituto sia di aver omesso elementi da cui deriva un maggior importo a credito, un minor debito oppure un’imposta pari a quella determinata con il 730 originario, all’interno della casella “730 integrativo” presente nel frontespizio deve essere indicato il codice 3.

Gli adempimenti dell’intermediario
Ricevuto il 730 integrativo, il Caf o il professionista abilitato, entro il prossimo 12 novembre, deve:

  • verificare la conformità dei dati esposti nella dichiarazione integrativa
  • effettuare il calcolo delle imposte
  • consegnare al contribuente copia della dichiarazione integrativa e il prospetto di liquidazione Modello 730-3 integrativo
  • comunicare al sostituto d’imposta il risultato finale della dichiarazione
  • trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate le dichiarazioni integrative.

pubblicato Lunedì 15 Ottobre 2018

Per il 730/2018 integrativo c’è tempo fino al 25 ottobre

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