Normativa e prassi

12 Ottobre 2018

Documenti per contratti pubblici: quando è dovuta l’imposta di bollo

Normativa e prassi

Documenti per contratti pubblici:
quando è dovuta l’imposta di bollo

I dubbi sulla corretta modalità di applicazione e assolvimento del tributo a seguito dell’evoluzione normativa in materia e dell’introduzione sempre più frequente di procedure elettroniche

Documenti per contratti pubblici: |quando è dovuta l’imposta di bollo
Con la risposta 35/2018 l’Agenzia delle entrate fornisce una serie di chiarimenti sulla tassazione, ai fini dell’imposta di bollo, dei documenti che devono essere prodotti nell’ambito di procedure di evidenza pubblica per l’affidamento di appalti e servizi, forniture e realizzazione di opere, anche alla luce delle novità introdotte dal Dlgs 50/2016 (“Codice dei contratti pubblici”):

–  i capitolati che fanno parte del contratto di appalto, poiché ne disciplinano particolari aspetti (per esempio, termini entro il quale devono essere ultimati i lavori, responsabilità e obblighi dell’appaltatore, modi di riscossione dei corrispettivi), sono riconducibili alle tipologie previste dall’articolo 2 della tariffa, parte prima, allegata al Dpr 642/1972, secondo cui è dovuta l’imposta di bollo nella misura di 16 euro per ogni foglio
–  il computo metrico estimativo rientra tra gli atti individuati dall’articolo 28 della tariffa, parte seconda, del Dpr 642/1972, per i quali è dovuta l’imposta di bollo in caso d’uso nella misura di 1 euro per ogni foglio o esemplare (il caso d’uso si verifica quando il documento è presentato all’ufficio per la registrazione)
–  in riferimento al sistema di acquisti mediante il “Mercato elettronico della provincia autonoma di Bolzano” (Mepab), alle offerte economiche non seguite da accettazione è applicabile quanto rappresentato nella risoluzione 96/2013 per il “Mercato elettronico della pubblica amministrazione” (Mepa). Pertanto, le offerte formulate da operatori che non risultano aggiudicatari della commessa non scontano l’imposta di bollo
–  il documento riepilogativo del contenuto dell’offerta economica generato automaticamente dal sistema non ha un’autonoma rilevanza ai fini dell’imposta di bollo rispetto al documento principale “offerta economica”, in quanto ha la sola funzione di riepilogarne il contenuto e, come tale, non rientra nell’ambito delle scritture previste dal già ricordato articolo 2 della tariffa
–  le istanze/dichiarazioni di partecipazione a una procedura di gara, formulate ai sensi della legge provinciale 17/1993, non sono assimilabili, ai fini dell’imposta di bollo, alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà, per le quali l’articolo 14 della tabella annessa al Dpr 642/1972 prevede l’esenzione assoluta dal tributo. Con tali ultime dichiarazioni rilasciate dall’interessato viene data la possibilità di comprovare la sussistenza di determinati fatti o il possesso di taluni requisiti e stati personali, in sostituzione delle tradizionali certificazioni amministrative e degli atti di notorietà. Nel caso in esame, invece, le dichiarazioni sono rilasciate all’interno della “dichiarazione di partecipazione alla procedura di gara”, non sono una semplice comunicazione di requisiti, ma rappresentano prevalentemente una richiesta effettuata per ottenere un provvedimento, ossia la partecipazione alla procedura di gara. Di conseguenza, devono essere assoggettate all’imposta di bollo nella misura di 16 euro per ogni foglio (articolo 3, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al Dpr 642/1972).

pubblicato Venerdì 12 Ottobre 2018

Documenti per contratti pubblici: quando è dovuta l’imposta di bollo

Ultimi articoli

Attualità 26 Maggio 2023

Correzioni di istanza Civis: falso, la mail contiene un malware

L’Agenzia delle entrate avvisa che è in corso di diffusione una campagna di phishing attuata tramite false comunicazioni trasmesse via e-mail.

Attualità 26 Maggio 2023

Comunicazione Fatca senza Tin: no problem, nessuna sanzione

L’Internal revenue service degli Stati Uniti (Irs), infatti, con una notice dello scorso 30 dicembre, informata delle difficoltà che le istituzioni finanziarie italiane riscontrano nella raccolta del codice fiscale statunitense (Tin), ha precisato, con riferimento alla comunicazione dei dati relativi agli anni dal 2022, 2023 e 2024, che la mancata acquisizione e comunicazione del Tin, in relazione a un conto già esistente al 30 giugno 2014, non determinerà di per sé gravi conseguenze.

Attualità 25 Maggio 2023

Statistiche delle dichiarazioni Irpef, il Mef pubblica i dati 2021

Sul sito del Dipartimento delle finanze sono disponibili i dati su dichiarazioni Irpef dei titolari di partita Iva, reddito prevalente delle persone fisiche e Isa.

Normativa e prassi 25 Maggio 2023

“Decreto bollette” ai titoli di coda, palazzo Madama rinnova la fiducia

Art. 2 – Riduzione dell’Iva e degli oneri generali nel settore gas per il secondo trimestre dell’anno 2023 (modificato) Destinati, per l’anno 2023, 1,5 milioni di euro a favore dei Comuni in condizioni di predissesto, con popolazione da 25mila a 35mila abitanti, il cui piano di riequilibrio finanziario è stato approvato dalla Corte dei conti nel 2015 per l’anno 2014 e fino al 2023 e che, a seguito della sentenza 18/2019 della Corte costituzionale, si sono visti ridurre – dai trenta anni riconosciuti dalla norma della legge di stabilità 2016 poi dichiarata illegittima (articolo 1, comma 714, legge 208/2015) ai dieci anni ordinariamente previsti dal Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (articolo 243-bis, Dlgs 267/2000) – l’intervallo temporale a disposizione per restituire le anticipazioni di liquidità da parte dello Stato, di cui hanno usufruito accedendo al “Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali” (articolo 243-ter, Tuel).

torna all'inizio del contenuto