Attualità

9 Ottobre 2018

Pubblicità tramite concessionario: bonus da calcolare sul costo totale

Attualità

Pubblicità tramite concessionario:
bonus da calcolare sul costo totale

Sono interamente ammissibili al credito d’imposta le somme fatturate da una società incaricata della raccolta poiché per il committente rappresentano l’effettiva spesa sostenuta

Pubblicità tramite concessionario: |bonus da calcolare sul costo totale
Le somme complessivamente fatturate da società concessionarie della raccolta pubblicitaria sono interamente ammissibili per il calcolo del credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali. Queste somme, infatti, rappresentano per il committente l’effettiva spesa sostenuta per l’acquisto degli spazi pubblicitari.
Al contrario, non possono essere considerate per il calcolo del bonus le spese sostenute da coloro che si avvalgono di servizi di consulenza o intermediazione o di altro genere; in questi casi, infatti, si tratta di servizi “accessori”, il cui costo non può legittimamente concorrere al calcolo del tax credit.
È questo, in sintesi, il contenuto dell’aggiornamento di una delle Faq relative al credito d’imposta, pubblicato oggi sul sito del dipartimento per l’Informazione e l’Editoria.

La precisazione è stata sollecitata dalle richieste di chiarimenti giunte al Dipartimento e trasmesse, in particolare, da coloro che effettuano investimenti pubblicitari su giornali ovvero su emittenti radiofoniche o televisive (che non gestiscono autonomamente la raccolta pubblicitaria), attraverso società concessionarie.
Tale circostanza, peraltro, si verifica molto di frequente poiché spesso la ricerca e l’acquisizione della pubblicità non viene gestita direttamente dai media, ma per il tramite di società specializzate. In tali casi, i costi della pubblicità sono fatturati al committente nel loro ammontare complessivo e non è possibile estrapolare, rispetto al singolo contratto di acquisto degli spazi pubblicitari, il costo del servizio svolto dalla società concessionaria.

Pertanto, alla luce di tale “realtà commerciale”, il Dipartimento ha chiarito che gli operatori economici, che hanno acquistato spazi pubblicitari su un giornale o su una emittente radiofonica o televisiva, attraverso società concessionarie, possono considerare per il calcolo del bonus pubblicità le somme complessivamente fatturate da tali società.

pubblicato Martedì 9 Ottobre 2018

Pubblicità tramite concessionario: bonus da calcolare sul costo totale

Ultimi articoli

Normativa e prassi 19 Settembre 2024

Società liquidata ed estinta, precluse note di variazione successive

I principi relativi alle operazioni straordinarie in merito agli effetti successori negli adempimenti fiscali non sono applicabili nell’ipotesi di liquidazione ordinaria di una società.

Normativa e prassi 18 Settembre 2024

Contributo superbonus 2024, ecco le modalità per accedere

Con il provvedimento del 18 settembre 2024, il direttore dell’Agenzia delle entrate ha approvato il modello, con le relative istruzioni, da utilizzare per ottenere il contributo a fondo perduto previsto per le spese riguardanti gli interventi edilizi 2024 detraibili al 70%, definito il contenuto informativo e fissato le modalità di presentazione dell’istanza.

Attualità 18 Settembre 2024

5xmille 2023 Associazioni sportive: la piattaforma per aggiornare l’Iban

La navigazione in questo sito internet e l’utilizzo dei relativi servizi comporta la ricezione di cookie tecnici e, previo tuo consenso, di cookie di profilazione di terze parti, così da assicurarti la migliore esperienza di navigazione e permetterti, in linea con le tue preferenze, di visualizzare alcuni contenuti disponibili sul nostro canale YouTube direttamente all’interno del presente Sito.

Normativa e prassi 18 Settembre 2024

Locazione con clausola penale, un’unica tassazione per il Registro

La clausola penale inserita in contratto di locazione ha una funzione puramente accessoria e non autonoma rispetto al negozio principale.

torna all'inizio del contenuto
Apri chat
Ti serve aiuto?
Ciao 👋
Come posso aiutarti?