9 Ottobre 2018
Pubblicità tramite concessionario: bonus da calcolare sul costo totale
Attualità
Pubblicità tramite concessionario:
bonus da calcolare sul costo totale
Sono interamente ammissibili al credito d’imposta le somme fatturate da una società incaricata della raccolta poiché per il committente rappresentano l’effettiva spesa sostenuta
Al contrario, non possono essere considerate per il calcolo del bonus le spese sostenute da coloro che si avvalgono di servizi di consulenza o intermediazione o di altro genere; in questi casi, infatti, si tratta di servizi “accessori”, il cui costo non può legittimamente concorrere al calcolo del tax credit.
È questo, in sintesi, il contenuto dell’aggiornamento di una delle Faq relative al credito d’imposta, pubblicato oggi sul sito del dipartimento per l’Informazione e l’Editoria.
La precisazione è stata sollecitata dalle richieste di chiarimenti giunte al Dipartimento e trasmesse, in particolare, da coloro che effettuano investimenti pubblicitari su giornali ovvero su emittenti radiofoniche o televisive (che non gestiscono autonomamente la raccolta pubblicitaria), attraverso società concessionarie.
Tale circostanza, peraltro, si verifica molto di frequente poiché spesso la ricerca e l’acquisizione della pubblicità non viene gestita direttamente dai media, ma per il tramite di società specializzate. In tali casi, i costi della pubblicità sono fatturati al committente nel loro ammontare complessivo e non è possibile estrapolare, rispetto al singolo contratto di acquisto degli spazi pubblicitari, il costo del servizio svolto dalla società concessionaria.
Pertanto, alla luce di tale “realtà commerciale”, il Dipartimento ha chiarito che gli operatori economici, che hanno acquistato spazi pubblicitari su un giornale o su una emittente radiofonica o televisiva, attraverso società concessionarie, possono considerare per il calcolo del bonus pubblicità le somme complessivamente fatturate da tali società.
pubblicato Martedì 9 Ottobre 2018
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