Giurisprudenza

5 Ottobre 2018

Per i debiti tributari dell’Asdrisponde anche il rappresentante

Giurisprudenza

Per i debiti tributari dell’Asd
risponde anche il rappresentante

La normativa fiscale impone a chi agisce in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta di adempiere correttamente sia agli obblighi dichiarativi sia a quelli di versamento

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Il rappresentante legale dell’associazione sportiva dilettantistica è solidalmente responsabile del mancato pagamento delle imposte dovute dall’ente. Per chi invoca in giudizio tale responsabilità, è sufficiente provare la carica rivestita dal soggetto all’interno dell’associazione e il mancato adempimento degli obblighi fiscali.
Questi, in sintesi, i principi che si ricavano dall’ordinanza della Cassazione n. 22861 del 26 settembre 2018.
 
Il giudizio di merito
L’Agenzia delle entrate notificava un avviso d’accertamento nei confronti del contribuente in proprio e quale rappresentante legale di una associazione sportiva dilettantistica (Asd) per il recupero dell’Iva trimestrale non versata dall’ente. In particolare, con riferimento alla “propria” del soggetto, veniva richiamato l’articolo 38 cc nella parte in cui prevede che le persone che abbiano agito in nome e per conto dell’associazione rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni contratte dall’ente.
 
Il contribuente impugnava l’avviso e i giudici della Commissione tributaria provinciale accoglievano il ricorso.
L’Agenzia risultava soccombente anche nel successivo grado di giudizio. I giudici della Ctr ritenevano che, per azionare la responsabilità di cui all’articolo 38 cc nei confronti del rappresentante legale dell’associazione, fosse necessario che l’ufficio fornisse la prova dell’imputabilità degli atti della gestione associativa in capo al contribuente, non essendo invece sufficiente la sola prova in ordine alla carica rivestita dal soggetto all’interno dell’ente.
 
Avverso la pronuncia della Ctr, l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso in Cassazione.
 
La pronuncia della Cassazione
Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate lamentava la violazione dell’articolo 38 cc. In particolare, contestava la decisione del giudice d’appello assumendo che, per attivare la responsabilità solidale del legale rappresentante in ordine alle obbligazioni fiscali contratte dall’Asd, fosse sufficiente dimostrare la carica di responsabilità rivestita dal soggetto all’interno dell’ente e il mancato versamento delle imposte dovute dall’associazione.
Il relatore, respingendo la tesi dell’Agenzia, proponeva di adeguarsi al filone giurisprudenziale che prevede la configurabilità della responsabilità personale e solidale in capo alle persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione nel solo caso in cui sia stata dimostrata in giudizio una concreta ingerenza degli agenti nell’attività dell’ente.
 
Il supremo Collegio, discostandosi da quanto prospettato dal relatore, ha ritenuto che la regola civilistica concernente la responsabilità solidale di cui all’articolo 38, vada interpretata e adattata alle norme e ai principi che disciplinano il diritto tributario.
La normativa fiscale impone al legale rappresentante dell’associazione non riconosciuta di adempiere correttamente sia agli obblighi di natura dichiarativa sia a quelli concernenti il versamento delle imposte dovute.
Ne consegue che, per invocare la responsabilità personale e solidale del legale rappresentante, è essenziale “…in concreto accertare se il rappresentante, pur non essendosi ingerito nell’attività negoziale dell’ente, abbia adempiuto agli obblighi tributari, solo in tal caso potendo andare immune da corresponsabilità”.
 
Nel caso in esame, è risultato pacifico che il legale rappresentante dell’Asd fosse venuto meno a un suo obbligo, non avendo provveduto al versamento dell’Iva trimestrale.
La Cassazione ha dunque cassato la pronuncia della Ctr e, decidendo nel merito, ha definitivamente rigettato il ricorso introduttivo del contribuente.
 
Osservazioni
L’articolo 38 cc prevede che i terzi possano far valere i loro diritti sul fondo comune dell’associazione per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’ente stesso.
Delle medesime obbligazioni rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’Asd.
La previsione normativa è volta a contemperare l’assenza di un sistema di pubblicità legale concernente il patrimonio dell’ente con le esigenze di tutela dei creditori che abbiano fatto affidamento sulla solvibilità e sul patrimonio delle persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.
 
Dibattuta in giurisprudenza è la questione concernente la responsabilità personale e solidale del legale rappresentante dell’associazione.
Parte della giurisprudenza di legittimità meno recente (cfr Cassazione 26290/2007 e 25748/2008) ritiene che la responsabilità solidale degli amministratori delle Asd non possa essere collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell’ente, bensì alla attività negoziale concretamente svolta per conto di essa.
Di conseguenza, secondo questo orientamento, chi invoca in giudizio tale responsabilità è gravato dall’onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell’interesse dell’associazione, non essendo, invece, sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita dal soggetto all’interno dell’ente.
 
Con la pronuncia in commento, la Cassazione, discostandosi dal predetto orientamento, stabilisce che, per fondare la responsabilità personale del soggetto che si è occupato dell’amministrazione dell’Asd, sia sufficiente provare il mancato assolvimento degli obblighi fiscali dell’associazione. Non è invece necessario dimostrare l’ingerenza dello stesso nell’attività dell’ente. Ciò in quanto, il principio di responsabilità solidale di cui all’articolo 38 cc va necessariamente interpretato in relazione alla “peculiarità” e “autonomia” del diritto tributario. Diversamente, si presterebbe a facili strumentalizzazioni e a un utilizzo distorto che, di conseguenza, contribuirebbe ad alimentare comportamenti finalizzati esclusivamente all’elusione delle imposte.
 
Si segnala, infine, che l’ordinanza esaminata risulta perfettamente in linea con la recente pronuncia della Cassazione 2169/2018, nella parte in cui stabilisce che “…per i debiti d’imposta, i quali non sorgono su base negoziale, ma “ex lege” al verificarsi del relativo presupposto, sia chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la complessiva gestione associativa nel periodo considerato…”.
 

Stefano Scorcia

pubblicato Venerdì 5 Ottobre 2018

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