Normativa e prassi

5 Ottobre 2018

Differenza da fusione inversa:si applicano le regole del Tuir

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Differenza da fusione inversa:
si applicano le regole del Tuir

Il caso riguarda l’incremento del patrimonio netto contabile della controllata-incorporante dovuto alla presenza di altri asset nel patrimonio della controllante-incorporata

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Alla “differenza da fusione”, derivante da un’operazione di fusione inversa con incorporazione della controllante totalitaria, si applicano le norme sulla ricostituzione delle riserve in sospensione d’imposta e quelle sulla stratificazione delle altre riserve. È questa, in sintesi, la conclusione è cui giunta l’Agenzia delle entrate nella risposta 27/2018.

In particolare, nell’istanza di interpello vengono richiesti chiarimenti sulla corretta applicazione delle disposizioni previste dal Tuir (nell’ambito della disciplina della fusione) relative al trattamento delle riserve in sospensione d’imposta (iscritte nell’ultimo bilancio delle società fuse o incorporate) e al regime fiscale dell’avanzo di fusione eccedente tale tipologia di riserve (articolo 172, commi 5 e 6), in presenza di una fusione inversa totalitaria (controllante-incorporata che possiede una partecipazione totalitaria nella controllata-incorporante).

Innanzitutto, l’Agenzia puntualizza che nel caso sottoposto alla sua attenzione sono applicabili i seguenti principi, già indicati nella risoluzione n. 62/E del 24 maggio 2017 (vedi “Alla fusione inversa si applicano le regole previste per l’ordinaria“):

  • in una fusione inversa per incorporazione, a conservarsi è il patrimonio netto contabile (Pnc) della società che sopravvive legalmente all’operazione (l’incorporante/controllata), il quale non muta in conseguenza dell’operazione, conservando la composizione storica quali-quantitativa, in termini di capitale sociale, riserve di utili e di capitale, che aveva prima della fusione inversa
  • dal punto di vista contabile, in forza dell’equivalenza tra fusione diretta e inversa, in caso di partecipazione totalitaria, il Pnc post-fusione deve essere, in termini quantitativi, pari a quello complessivo che si sarebbe avuto con la fusione diretta, poiché il valore totale delle società coinvolte è sempre lo stesso
  • le regole previste dall’articolo 172, commi 5 e 6, Tuir, si applicano all’eventuale incremento del Pnc dell’incorporante avvenuto a seguito della fusione (“differenza da fusione”).

Nell’ambito dell’operazione oggetto dell’interpello, si rileva che:

  • la fusione inversa non determina un aumento di capitale sociale in capo alla controllata-incorporante, verificandosi solo un incremento del suo Pnc post-fusione dovuto alla presenza di altri asset nel patrimonio della controllante-incorporata, aggiuntivi rispetto alla partecipazione totalitaria da quest’ultima detenuta nella controllata-incorporante
  • il Pnc “aggregato” post-fusione inversa della controllata-incorporante sarà quantitativamente uguale a quello che si sarebbe generato in caso di fusione diretta
  • a essere proporzionalmente influenzato dalla composizione di capitale e riserve della controllante-incorporata è l’incremento di Pnc della controllata/incorporante, mentre la restante parte del Pnc aggregato, essendo riferita alla controllata-incorporante, non subirà modifiche né dal punto di vista qualitativo né dal punto di vista quantitativo.

Nel caso in esame, l’effettivo incremento del Pnc della controllata-incorporante rappresenta il Pnc della controllante-incorporata al netto delle partecipazioni nella controllata-incorporante: è a questa “differenza da fusione” che devono essere applicate le disposizioni dell’articolo 172, commi 5 e 6, Tuir.
 

pubblicato Venerdì 5 Ottobre 2018

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