4 Ottobre 2018
Scissione parziale proporzionale:via libera se c’è riorganizzazione
Normativa e prassi
Scissione parziale proporzionale:
via libera se c’è riorganizzazione
L’operazione non configura un caso di abuso del diritto se realizzata nell’ambito di un processo di ristrutturazione aziendale finalizzato a una razionalizzazione delle attività
È questa, in sintesi, la precisazione fornita dall’Agenzia delle entrate nella risposta 21/2018 all’interpello presentato da due società.
Il quesito
L’istanza è finalizzata a ottenere il parere dell’Agenzia delle entrate sul carattere abusivo o meno di un’operazione di scissione parziale proporzionale.
Più precisamente, l’operazione sarà effettuata dalle due società istanti: una attiva nel settore dell’impiantistica (scindenda) e un’altra esercente attività di compravendita e gestione immobiliare (beneficiaria).
Per effetto della scissione si avrà l’assegnazione del patrimonio immobiliare della scindenda (a esclusione di alcuni immobili a destinazione commerciale, che saranno acquistati da un terzo) alla società beneficiaria, che riveste il ruolo di immobiliare di famiglia.
Nel descrivere l’operazione, le società sottolineano che essa è sorretta da plurime ragioni economiche e dalla necessità realizzare un progetto di riorganizzazione, attraverso una razionalizzazione delle attività di proprietà della famiglia e di gestione delle stesse mediante compagini sociali specializzate, con maggiori possibilità di apprezzamento anche dal sistema bancario.
Per tali ragioni, le società istanti ritengono che l’operazione non rappresenti un’ipotesi di abuso del diritto (ex articolo 10-bis, legge 212/2000) e che, quindi, siano applicabili sia le disposizioni in materia di neutralità fiscale della scissione (articolo 173, Tuir) sia quelle che stabiliscono il versamento dell’imposta di registro in misura fissa.
Parere dell’Agenzia
Nell’articolare la propria risposta, l’Amministrazione tiene distinti il profilo attinente alle imposte dirette e quello relativo all’imposta di registro.
Imposte dirette
Secondo quanto previsto dal Tuir, la scissione è un’operazione fiscalmente neutrale (articolo 173) e il passaggio del patrimonio della società scissa a una o più società beneficiarie, che non godono di un regime di tassazione agevolato, non determina la fuoriuscita degli elementi trasferiti dal regime ordinario d’impresa. Pertanto, i plusvalori relativi ai componenti patrimoniali trasferiti dalla scissa alla beneficiaria, mantenuti provvisoriamente latenti dall’operazione in esame, concorreranno alla formazione del reddito secondo le ordinarie regole impositive vigenti al momento in cui i beni fuoriusciranno dalla cerchia dei beni relativi all’impresa, ossia, verranno ceduti a titolo oneroso, diverranno oggetto di risarcimento (anche in forma assicurativa) per la loro perdita o danneggiamento, verranno assegnati ai soci, ovvero destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.
Alla luce di tali premesse normative e degli elementi di fatto che emergono dall’istanza di interpello, l’Agenzia ritiene che l’operazione di scissione parziale proporzionale descritta dalle due società istanti non determina il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito. Essa, infatti, non appare in contrasto con la ratio di specifiche disposizioni fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario.
La scissione in esame, prosegue l’Agenzia, appare un’operazione “fisiologica” nell’ambito della riorganizzazione aziendale che le due società vogliono realizzare e che è finalizzata alla separazione dell’attività industriale e commerciale da quella immobiliare.
Imposta di registro
Anche sul versante dell’imposizione indiretta, e per le stesse ragioni descritte sopra, l’operazione non determina il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito e, pertanto, sarà assoggettata a imposta di registro in misura fissa.
pubblicato Giovedì 4 Ottobre 2018
Ultimi articoli
Normativa e prassi 10 Dicembre 2025
Franchigia Iva transfrontaliera: le regole per chi aspira al regime
Verifiche concentrate sulla comunicazione preventiva, sulle soglie di fatturato e sulla comunicazione trimestrale.
Attualità 10 Dicembre 2025
Oic, pubblicati gli aggiornamenti ai principi contabili nazionali
Le modifiche, fa sapere l’Organismo italiano di contabilità tramite un comunicato, saranno applicabili ai primi bilanci con esercizio a partire dal 1° gennaio 2026 ma sono anticipabili anche ai bilanci 2025 L’Organismo italiano di contabilità ha pubblicato i nuovi emendamenti ai principi contabili nazionali, frutto del periodico aggiornamento degli standard necessario per rimanere al passo con la prassi societaria e chiarire dubbi interpretativi.
Attualità 10 Dicembre 2025
Roulotte e autocaravan in campeggi: aggiornamento catastale in chiusura
Le strutture ricettive all’aperto hanno tempo fino al 15 dicembre per presentare le nuove denunce catastali che escludono gli allestimenti mobili di pernottamento dal computo delle rendite dirette Dal 1º gennaio 2025 per la determinazione delle rendite catastali non hanno più rilevanza diretta gli allestimenti mobili di pernottamento, come ad esempio le roulotte, i camper, i caravan e le “case mobili” (o “mobile home”) che sono posti all’interno delle strutture ricettive all’aperto.
Normativa e prassi 9 Dicembre 2025
Straordinario degli infermieri, 5% esteso alle ore di “disponibilità”
In linea con il parere dell’ufficio legislativo e del ministero della Salute, ogni prestazione effettuata oltre l’orario ordinario deve essere qualificata e retribuita come lavoro straordinario L’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali, pari al 5%, prevista per lo straordinario effettuato dagli infermieri, si applica anche ai compensi per le ore di “pronta disponibilità” effettuate.
