Normativa e prassi

25 Settembre 2018

Debutto, nei modelli di pagamento,per due causali e un codice ente

Normativa e prassi

Debutto, nei modelli di pagamento,
per due causali e un codice ente

Le prime consentono il versamento delle somme dovute all’Inps dalla controparte soccombente in giudizio, il secondo la corretta e puntuale rendicontazione delle spese di giustizia

Debutto, nei modelli di pagamento,|per due causali e un codice ente
Con la risoluzione n. 70/E del 25 settembre si istituiscono le causali contributo “RSCT” e “RSLE”,  da utilizzare tramite modello F24, rispettivamente per la riscossione delle spese per i Consulenti tecnici d’ufficio (Ctu) e delle spese legali dovute all’Inps dalla controparte soccombente in giudizio.

In sede di compilazione del modello di pagamento, le causali sono esposte nella sezione “INPS”, nel campo “causale contributo”, in corrispondenza esclusivamente della colonna “importi a debito versati”, indicando:

– nel campo “codice sede”, il codice della sede Inps competente
– nel campo “matricola Inps/codice Inps/filiale azienda”, il codice identificativo del contenzioso, presente nell’atto di diffida notificato al debitore
– nel campo “periodo di riferimento”, nella colonna “da mm/aaaa”, il mese e l’anno di competenza della richiesta presenti nell’atto di diffida, nel formato “MM/AAAA”.

La colonna “a mm/aaaa” non deve essere valorizzata.

Istituito, inoltre, con una seconda risoluzione, la n. 71/E, il codice ente “Opm” (Organizzazione penitenziaria militare), per consentire agli agenti della riscossione la rendicontazione delle somme relative alle spese di giustizia (articolo 209 Dpr n. 115/2002).
Il nuovo codice ente dovrà essere utilizzato nel modello di pagamento F23.
 

pubblicato Martedì 25 Settembre 2018

Debutto, nei modelli di pagamento,per due causali e un codice ente

Ultimi articoli

Normativa e prassi 26 Luglio 2024

I24 con scadenze future, criteri e modalità operative

I versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati di imposte e contributi effettuati con i servizi telematici dell’Agenzia, possono essere disposti, da contribuenti e intermediari, con addebito delle somme su un apposito conto (banche, Poste Italiane Spa e altri prestatori di servizi di pagamento non bancari convenzionati con l’Agenzia) tramite autorizzazione preventiva (articolo 17, Dlgs n.

Attualità 26 Luglio 2024

Differimento imposte al 31 luglio: domanda, risposta

Al passo con i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi, sono differiti al 31 luglio 2024, senza maggiorazioni, anche i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale (per artigiani e commercianti) e la contribuzione dovuta per gli iscritti alla Gestione separata.

Normativa e prassi 26 Luglio 2024

Studio medico associato, senza Iva la quota di gestione

Il riaddebito delle spese comuni sostenute da un’associazione di medici per la gestione dell’attività, come quelle relative all’assicurazione, manutenzione, pulizia, segreteria, può beneficiare del regime di esenzione dall’Iva (articolo 10, comma 2 del Dpr n.

Normativa e prassi 25 Luglio 2024

Alluvione Emilia-Romagna, modalità di fruizione del credito

Il credito d’imposta maturato a seguito degli eventi alluvionali di maggio 2023 è utilizzato dal beneficiario del finanziamento per corrispondere le rate di rimborso dello stesso finanziamento.

torna all'inizio del contenuto
Apri chat
Ti serve aiuto?
Ciao 👋
Come posso aiutarti?