Giurisprudenza

17 Settembre 2018

Per il riparto delle spese di regiainsufficiente l’accordo infragruppo

Giurisprudenza

Per il riparto delle spese di regia
insufficiente l’accordo infragruppo

Deduzione legittima solo se il requisito della inerenza, prescritto dal Tuir, è dimostrato da idonea attestazione tecnico-contabile e dalla inesistenza di duplicazione di costi

Per il riparto delle spese di regia|insufficiente l’accordo infragruppo

La deducibilità, per la società che ha ricevuto i servizi, della quota delle spese sostenute da una società di un gruppo, generalmente la società capogruppo, direttamente partecipante o indirettamente controllante, ritorna – in relazione a società residenti in Stati diversi – all’attenzione della Cassazione con la sentenza 12285/2018 sotto il profilo probatorio dell’inerenza di detti costi per la partecipante.
Nella controversia oggetto della pronuncia in nota, si tratta della rilevanza dell’accordo infragruppo intervenuto tra la società estera controllante e società controllate, tra cui quella residente in Italia, ossia del cost sharing agreement che regola i servizi collegati ed erogati, nonché la ripartizione dei costi infragruppo, rilevanza che è stata riconosciuta soltanto quando la correttezza degli addebiti sia stata certificata da una società di revisione esterna.
La decisione della Corte di legittimità ha ritenuto che l’accordo privato integra soltanto quegli elementi indiziari, che, se astrattamente idonei alla prova dei costi e della loro inerenza, “nel percorso logico della inferenza degli uni con gli altri, evidenziano una falla, perché intanto può avere rilevanza in quanto autorevole sia la certificazione proveniente dalla società di revisione”.
 
Nella stessa ottica ermeneutica si era posta la giurisprudenza del Supremo collegio espressa nella sentenza 21 febbraio 2008, n. 4416, per la quale la contestazione dell’effettività di costi per servizi intercompany oggetto di un contratto di cost sharing agreement può avvenire anche senza l’osservanza della procedura di scambio di informazioni con le autorità fiscali estere, fermo restando che il contribuente ha facoltà di contrastare una generica ripresa a tassazione di tali costi sulla base delle risultanze contabili avallate dalla relazione di certificazione di un revisore indipendente.
Sull’onere probatorio si veda anche la sentenza della Corte regolatrice del diritto 14 marzo 2008, n. 6939, secondo cui sussiste il requisito dell’inerenza di detti costi di regia, sempreché ritenuti sufficientemente dettagliati e documentati, in base agli indizi derivanti da affermazioni della società di revisione o dal decreto penale di proscioglimento dalla relativa accusa penale. In tale occasione, venne desunto che la motivazione del giudice di merito fondata sull’effettività e sulla registrazione dei costi generali addebitati dalla società capogruppo non residente per servizi intercompany alla propria consociata residente non difetta di motivazione, mentre per la precedente decisione di legittimità 14 dicembre 1999, n. 14016, sono deducibili i costi di regia in base alla valutazione induttiva del giudice a quo, sempreché siano risultati inerenti ai ricavi delle succursali e riconducibili a servizi resi a quest’ultimi.
 
In riferimento a tale ultima condizione, la Corte di legittimità aveva affermato, con la pronuncia 8 settembre 2006, n. 19343, che, al fine di provare l’inerenza delle spese di regia sostenute da una società alle sue filiali non residenti, non è sufficiente provare le causali a fronte delle quali risultano erogate le somme, ma è necessario provare documentalmente e specificamente le ripartizioni di tali spese tra le diverse filiali.
La stessa ripartizione dell’onere della prova si rinviene nel campo Iva nella sentenza 8 maggio 2015, n. 9361. Infatti, venne statuito che, qualora la società capofila di un gruppo di imprese, al fine di coordinare le scelte operative delle aziende formalmente autonome e ridurre i costi di gestione attraverso economie di scala, fornisca servizi e curi direttamente le attività di interesse comune alle società del gruppo ripartendone i costi fra le affiliate, l’onere della prova in ordine all’esistenza e all’inerenza dei costi sopportati incombe sulla società che affermi di aver ricevuto il servizio, occorrendo, affinché il corrispettivo riconosciuto alla capogruppo sia detraibile ai sensi dell’articolo 19 del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633, che la controllata tragga dal servizio remunerato un’effettiva utilità e che quest’ultima sia obiettivamente determinabile e adeguatamente documentata.
 
 
a cura di Giurisprudenza delle imposte edita da ASSONIME

pubblicato Venerdì 21 Settembre 2018

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