Giurisprudenza

17 Settembre 2018

Concordato preventivo: va rispettatoil decreto del giudice della procedura

Giurisprudenza

Concordato preventivo: va rispettato
il decreto del giudice della procedura

La cessione dei beni ai creditori non costituisce realizzo delle plusvalenze e minusvalenze dei beni medesimi, comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento

Concordato preventivo: va rispettato|il decreto del giudice della procedura

La Corte di cassazione, con la pronuncia 13122/2018, in primo luogo conferma la propria giurisprudenza sull’interpretazione estensiva del quinto comma dell’articolo 86 del Tuir (nella versione post Ires), ove si esclude il realizzo delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento per la cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo.
Infatti venne ribadito quanto affermato dal giudice di legittimità nella decisione, citata da questa in rassegna, 16 ottobre 2006, n. 22168, che “malgrado le ambiguità della sua formulazione, essa riguarda (non la cessione dei beni ai creditori, ma) il trasferimento a terzi dei beni ceduti”. Più precisamente tale conclusione venne assunta riguardo all’articolo 54, sesto comma, del Tuir ante 2004, il quale prevedeva che la cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non costituisce realizzo delle plusvalenze, interpretato dal Supremo collegio nel senso che il trasferimento a terzi dei beni ceduti, effettuato in esecuzione del concordato, non comporta la realizzazione di plusvalenze tassabili.
 
In secondo luogo, la sentenza che si annota pretende il rispetto dell’osservanza dei criteri contenuti nel decreto del giudice della procedura concorsuale che ha approvato il relativo piano presentato dalla società, che, nel caso di specie, prevedeva la costituzione di una nuova società con la quale dovesse essere affittuaria dell’azienda della società ammessa al concordato preventivo.
Il Tribunale fallimentare approvava il piano ove si prevedeva che i soci di tale newco erano sia la società conferente, sia i soci di questa, sia i creditori in proporzione ai crediti vantati nella misura del 40% e che la stessa società affittuaria aveva l’obbligo di acquisto dell’azienda già oggetto dell’affitto a un prezzo prefissato. Successivamente, però, la società conferente cedeva le sue quote ai soci minoritari della conferitaria (che poi erano gli stessi della società conferente), le due società provvedevano all’affitto d’azienda e all’obbligo di riscatto allo stesso prezzo di quello indicato nel piano approvato dal giudice della procedura concorsuale, ma i soci della conferitaria cedevano a terzi le proprie quote a un prezzo maggiore di dodici volte quello dell’acquisto dell’azienda.
 
L’emersione della plusvalenza in capo alla conferente e non alla conferitaria viene motivato dalla sentenza della Corte regolatrice del diritto in commento in base alla ratio dell’articolo 86, comma 5, Tuir, individuata nella volontà del legislatore di favorire l’adesione alla procedura concordataria “evitando la nascita di un debito d’imposta che, sebbene successivo alla procedura stessa, avrebbe dovuto gravare sulla medesima (e dunque, pregiudicare le ragioni dei creditori)”.
Pertanto, la qualificazione agevolativa della disciplina in argomento non viene ammessa in presenza del mancato rispetto del piano concordatario, in quanto tale disciplina premiale è rinvenuta nell’esigenza di impedire che, in capo a un soggetto che ha subito lo spossessamento dell’intero patrimonio, possa sorgere un’obbligazione relativa alle imposte reddituali, al cui pagamento quel soggetto non potrebbe adempiere, non disponendo di alcun mezzo per effetto del predetto spossessamento.
A tal fine, viene citata la decisione della Corte di legittimità 4 giugno 1996, n. 5112, ove venne statuito che la realizzazione di operazioni difformi al contenuto del concordato frustra la ratio di incentivazione, per cui non basta che esse siano state realizzate nel corso del concordato, ma è necessario che ne siano attuazione.
 
a cura di Giurisprudenza delle imposte edita da ASSONIME

pubblicato Mercoledì 10 Ottobre 2018

Concordato preventivo: va rispettatoil decreto del giudice della procedura

Ultimi articoli

Attualità 10 Settembre 2024

Concorso 50 funzionari Ict: pronto il calendario per l’orale

Pubblicato, sul sito dell’Agenzia delle entrate, l’avviso con cui l’Amministrazione finanziaria comunica il diario e la sede della prova orale del concorso per l’assunzione di 50 unità per l’area funzionari, famiglia professionale Ict, di cui 25 data analyst (codice concorso DA25) e 25 addetti alle infrastrutture e alla sicurezza informatica (codice concorso AISI25).

Dati e statistiche 10 Settembre 2024

Osservatorio delle partite Iva, i dati del secondo trimestre 2024

Sono 121.542 le nuove partite Iva aperte nel secondo trimestre 2024, un dato che evidenzia un lieve aumento del 2,5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Attualità 10 Settembre 2024

Carta “Dedicata a te” 2024: l’Inps passa la mano ai Comuni

Con un avviso pubblicato sul proprio sito, l’Inps rammenta di aver messo online, per ciascun Comune, gli elenchi dei beneficiari della nuova social card “Dedicata a te”.

Normativa e prassi 9 Settembre 2024

Tax credit Zes: ok al modello di comunicazione integrativa

È disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate il modello di comunicazione integrativa che attesta l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti nella Zes unica.

torna all'inizio del contenuto
Apri chat
Ti serve aiuto?
Ciao 👋
Come posso aiutarti?