Maurizio Dalla Vecchia
10 Settembre 2018
Accertamenti sui conti correnti:la semplice regalia non scagiona
Giurisprudenza
Accertamenti sui conti correnti:
la semplice regalia non scagiona
In caso di indagini bancarie, spetta al contribuente giustificare i movimenti in entrata e in uscita in modo analitico e preciso, dimostrando che si riferiscono a operazioni non imponibili
L’articolo 32 del Dpr 600/1973, in tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito di impresa, prevede una presunzione legale relativa a favore dell’amministrazione finanziaria che può essere superata solo attraverso una rigorosa prova contraria fornita dal contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non sono riferibili a operazioni imponibili.
Questo, in sintesi, è il principio di diritto ribadito, in sintonia con la consolidata giurisprudenza di legittimità, dalla sentenza della Commissione tributaria regionale di Bologna n. 200/14/18.
Il caso concreto
I giudici tributari regionali, nella parte della propria decisione dedicata allo svolgimento del processo, hanno sottolineato che “con rituale ricorso l’Agenzia delle Entrate di Ravenna radicava giudizio di gravame dinanzi alla Commissione tributaria regionale di Bologna avverso la pronuncia della Commissione tributaria provinciale di Ravenna (Sez. II) resa all’udienza del 4/12/2013 – decisione n. 129/02/14 – in tema di avviso di accertamento afferente l’anno 2010”.
In particolare, la controversia tributaria riguardava un atto impositivo emesso dall’amministrazione finanziaria sulla base di indagini bancarie condotte sui conti correnti di una contribuente persona fisica.
L’organo giudicante di secondo grado, a tale riguardo, ha evidenziato “l’esistenza, su conti correnti intestati alla contribuente Signora B. D. V. M., di movimenti in accredito ed in uscita rispettivamente di Euro 56.500,00 e di Euro 6.500,00, ne conseguiva la determinazione, in via di accertamento, di un imponibile pari a Euro 59.850,00 (riconosciuti, in assenza di specifica documentazione, costi pari al 5% dei ricavi…)”.
La motivazione
La Commissione tributaria emiliana, nella parte motiva della propria sentenza, ha accolto il ricorso in appello presentato dall’Agenzia delle entrate, ritenendo che “a mente dell’art. 32 Dpr n. 600/1973 ‘i dati e gli elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del numero 7) (…) sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine’. La norma introduce una presunzione legale relativa – juris tantum – che può essere superata da prova contraria di cui il contribuente è onerato: si tratta di una inversione dell’onere della prova”.
I giudici regionali, continuando nel proprio ragionamento logico-giuridico e applicando il citato consolidato principio giuridico alla vicenda concreta sottoposta al loro giudizio, hanno, quindi, evidenziato che “nel caso di specie la presunzione è altresì suffragata da dichiarazioni e rappresentazioni che, contenute in files reperiti dagli accertatori sul pc del soggetto accertato, confermerebbero il compimento delle attività di intermediazione a fronte delle quali si sarebbero formati i redditi non dichiarati ed accertati. Attività per le quali non si richiede particolare competenza professionale potendo supplire un consistente radicamento in ambiti sociali, provato dalla citata corrispondenza, di alto livello socio-economico. Attività inoltre, per le quali la esistenza di incarichi formali non è affatto necessaria, tanto più ove si intendano raggiungere risultati volutamente non conoscibili dall’Amministrazione finanziaria. Nel caso di specie la prova necessaria a vincere la presunzione non può ritenersi formata a beneficio di parte privata; le dichiarazioni raccolte sulla attività della contribuente, per di più provenienti dalla stessa parte, non raccolte con modalità certe e verificabili, smentite da documenti contrari acquisiti e vertenti su circostanze negative (la Signora D. non svolgeva attività professionali), sono di assai labile peso rispetto alla significativa mole di versamenti e prelievi bancari non altrimenti giustificati e pertanto fiscalmente rilevanti”.
È importante notare che la sentenza in commento si caratterizza, in special modo, per un aspetto di particolare e notevole interesse, puntualmente colto dai giudici tributari regionali, e contenuto nella parte finale della motivazione.
A tale proposito e più nello specifico, giova evidenziare che il collegio giudicante di secondo grado, nello sviluppare il percorso motivazionale, che lo ha poi condotto ad accogliere l’atto di appello dell’amministrazione finanziaria, ha compiuto un’importante precisazione in merito a una presunta, ma del tutto inconsistente e infondata, giustificazione addotta dalla parte privata per cercare di motivare i movimenti bancari contestati dall’ufficio, e per cercare di vincere, non riuscendovi, la presunzione legale relativa, operante in materia di indagini finanziarie a favore del Fisco.
In particolare, i giudici emiliani hanno ritenuto del tutto infondata la tesi secondo la quale le movimentazioni bancarie contestate potrebbero ricondursi a regali elargiti alla contribuente da un soggetto con cui la stessa intratteneva una relazione sentimentale. La Commissione regionale, alla fine della parte motiva del proprio arresto giurisprudenziale, ha, infatti, affermato, in maniera netta e chiara, che è “ancor meno credibile l’ipotesi per cui detti movimenti, per di più nemmeno interamente riferibili al soggetto con il quale la difesa del contribuente assume esservi una relazione sentimentale, possano per loro consistenza, ed in parallelo con la documentazione acclarante il compimento di attività professionali, ridursi al rango di mera regalia”.
L’orientamento della Cassazione
È significativo osservare che la sentenza in commento si inserisce in un consolidato orientamento giurisprudenziale, sia di merito che di legittimità, che riconosce ormai in maniera unanime che, qualora l’accertamento delle imposte sui redditi effettuato dall’ufficio si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’amministrazione finanziaria è soddisfatto, secondo l’articolo 32 del Dpr 600/1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, mentre si determina un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili a operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili (cfr pronunce nn. 17157/2018, 17133/2018, 14919/2018, 8266/2018, 9845/2018, 441/2018, 15857/2016, 17250/2013, 25884/2013, 2895/2013, 10036/2011, 18081/2010 e 4589/2009).
In materia di indagini bancarie, in maniera ancor più specifica, costante giurisprudenza della Corte di legittimità (cfr nn. 16650/2011, 13516/2008 e 14847/2008) sostiene, inoltre, che la prova contraria che il contribuente può fornire consiste nell’analitica dimostrazione dell’irrilevanza di ciascuna operazione finanziaria riscontrata, non potendo risultare sufficienti profili probatori generici.
Ferma restando, quindi, l’esistenza di una presunzione legale relativa a favore dell’ente impositore sul punto, l’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 32/2006, ha chiarito altresì che il contraddittorio preventivo, propedeutico all’emanazione dell’eventuale atto impositivo, ancorché non obbligatorio, come sancito più volte dalla suprema Corte (cfr nn. 4314/2015, 20420/2014, 19692/2011 e 10146/2010), costituisce un passaggio opportuno e rispondente a esigenze di economia processuale, potendo il contribuente fornire all’amministrazione fiscale, già in una fase precontenziosa, la prova contraria al fine di giustificare le movimentazioni bancarie rilevate in sede istruttoria.
pubblicato Lunedì 10 Settembre 2018

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