30 Agosto 2018
Decreto dignità e redditometro: dal 2016, nuovo Dm attuativo
Analisi e commenti
Decreto dignità e redditometro:
dal 2016, nuovo Dm attuativo
Quello attualmente in vigore, contenente gli elementi necessari per effettuare l’accertamento, conserverà la sua efficacia fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015
A riscrivere la disciplina del redditometro, l’articolo 10 del Dl 87/2018 (“decreto dignità”).
Il meccanismo del redditometro
L’attuale disciplina del redditometro è stata ridisegnata dall’articolo 22 del decreto legge 78/2010, che, allo scopo di adeguare l’accertamento sintetico al mutato contesto socio-economico, rendendolo più efficiente e dotandolo di garanzie per il contribuente, anche mediante il contraddittorio, ha modificato i commi dal quarto all’ottavo dell’articolo 38 del Dpr 600/1973.
Questi gli aspetti salienti dopo quel restyling:
- l’Agenzia delle entrate può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo delle persone fisiche sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d’imposta, salva la prova, fornita dal contribuente, che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile (comma quarto)
- la determinazione sintetica può avvenire anche sulla base di determinati elementi indicativi di capacità contributiva, differenziati in funzione del nucleo familiare e dell’area geografica di appartenenza. Tali indici sono individuati con decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze, con periodicità biennale (comma quinto)
- la determinazione sintetica del reddito complessivo è ammessa a condizione che quello accertabile superi di almeno un quinto quello dichiarato (comma sesto)
- l’ufficio, prima di emanare l’accertamento, ha l’obbligo di instaurare il contraddittorio con il contribuente, invitandolo a comparire di persona o tramite rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento (ossia, per spiegare i motivi delle incoerenze tra reddito dichiarato e spese sostenute), nonché, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione (comma settimo)
- dal reddito determinato sinteticamente sono deducibili gli oneri previsti dall’articolo 10 del Tuir e spettano le detrazioni d’imposta per oneri, previste dalla legge (comma ottavo).
In particolare, per quanto riguarda il secondo punto, dopo il decreto attuativo del 24 dicembre 2012 che ha trovato applicazione per i periodi d’imposta 2009 e 2010 (vedi “Nuovo redditometro: ciak ufficiale. In primo piano spese e investimenti”), il Dm 16 settembre 2015 ha aggiornato le regole da seguire negli accertamenti per le annualità dal 2011 in poi (vedi “Nuovo redditometro: aggiornati gli indici di capacità contributiva” e “Il nuovo accertamento sintetico punta al dialogo con i contribuenti”).
Le novità del “decreto dignità”
Su tale impianto normativo è intervenuto l’articolo 10 del decreto legge 87/2018, che ha:
- modificato il comma quinto dell’articolo 38 del Dpr 600/1973, specificando che il decreto biennale di individuazione degli elementi indicativi di capacità contributiva deve essere emanato soltanto dopo aver raccolto il parere dell’Istituto nazionale di statistica e delle associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori “per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa e alla propensione al risparmio dei contribuenti”
- abrogato il decreto ministeriale del 16 settembre 2015, stabilendo che le disposizioni in esso contenute cessano di avere efficacia per i periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015. Per tali annualità, quindi, l’utilizzo del redditometro è, di fatto, sospeso fino all’entrata in vigore del nuovo decreto attuativo. Questo dovrà essere emanato in tempo utile per consentire la selezione dei contribuenti e per effettuare i controlli prima che siano spirati i termini di decadenza per l’anno d’imposta 2016, cioè prima del 31 dicembre 2022 ovvero, in caso di dichiarazione dei redditi omessa, del 31 dicembre 2024
- ribadito l’applicazione delle regole vigenti per le attività di controllo riferite agli anni anteriori al 2016, disponendo che le modifiche introdotte non operano per gli inviti a fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento e per gli altri atti previsti dal settimo comma dell’articolo 38 relativi agli anni d’imposta fino al 31 dicembre 2015. Inoltre, in ogni caso, le stesse non hanno effetto sugli atti già notificati (anche se riguardanti annualità successive) e non è possibile richiedere il rimborso di eventuali somme già pagate.
pubblicato Giovedì 30 Agosto 2018

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