29 Agosto 2018
Importi restituiti volontariamente: è escluso il diritto alla deduzione
Giurisprudenza
Importi restituiti volontariamente:
è escluso il diritto alla deduzione
Il Tuir riconosce il beneficio quando si tratta di somme percepite da un ente erogatore, tassate in anni passati e poi ridate in adempimento dell’obbligo di restituzione dell’indebito
Nella sentenza n. 11041/2018, la Corte suprema è stata chiamata a definire i limiti e le condizioni per la deducibilità, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera d-bis), del Tuir, delle somme restituite al soggetto erogatore assoggettate a tassazione in anni precedenti.
Nel caso di specie, l’amministratore di una società aveva restituito alla stessa (che nel tempo aveva cambiato denominazione) delle somme che quest’ultima, in annualità precedenti, aveva erogato allo stesso nell’ambito di una complessa operazione finanziaria volta all’illecita acquisizione di vantaggi fiscali.
All’esito di una trattativa e della sottoscrizione dell’atto di transazione, il contribuente aveva provveduto a restituire dette somme alla società che le aveva erogate e a inserire il corrispondente importo nella propria dichiarazione quale onere deducibile ex articolo 10, comma 1, lettera d-bis) del Tuir, ma l’Amministrazione finanziaria, nel disconoscere la deducibilità di detto onere, ha rettificato ex articolo 36-ter del Dpr n. 600/1973 la dichiarazione presentata dal contribuente.
A sua volta, la Commissione tributaria regionale ha annullato l’atto impugnato, ritenendo sussistenti i presupposti di legge per la deducibilità della somma in questione perché i giudici di appello, da un canto, hanno stabilito che nella specie la deducibilità delle somme non potesse essere negata (come invece sostenuto dall’Amministrazione finanziaria) ai sensi dell’articolo 14, comma 4-bis della legge n. 537/1993, introdotto dalla legge n. 289/2002 con decorrenza dal 1° gennaio 2003 (e quindi non applicabile nella specie relativa all’anno di imposta 2002), che esclude la deduzione dei costi e delle spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo; dall’altro, hanno riconosciuto la deducibilità delle somme ex articolo 10, lettera d-bis), del Tuir, ritenendo che nella specie ricorressero tutti i presupposti desumibili dalla norma per legittimare la deduzione e, in particolare, il requisito della “percezione da ente erogatore”, con riferimento al quale, ad avviso dei secondi giudici, risultava irrilevante la volontarietà della successiva restituzione.
La Cassazione, investita della questione, ha in primis confermato l’inapplicabilità retroattiva dell’articolo 14, comma 4-bis, della legge n. 537/1993, atteso il carattere sanzionatorio della disposizione che ha introdotto il divieto di deducibilità di costi o spese riconducibili ad atti, fatti, o attività qualificabili come reato, come affermato dalla Cassazione nella sentenza n. 16750/2008).
Quanto alla deducibilità delle somme in questione a norma dell’articolo 10, comma 1, lettera d-bis), del Tuir, il supremo Collegio – andando di contrario avviso rispetto alle statuizioni dei giudici di appello – l’ha negata, per mancata ricorrenza dei presupposti, avendo ritenuto che nella specie non fosse configurabile una “restituzione” di somme, come individuata dall’articolo 10, in quanto la liquidazione delle somme sarebbe avvenuta “volontariamente”, a seguito della sottoscrizione di un atto di transazione.
Da ciò, la Corte di legittimità ha desunto la conseguenza che siffatta dazione non poteva essere considerata avvenuta in adempimento dell’obbligo di restituzione dell’indebito ex articolo 2033 cc, come invece desumibile dall’articolo 10 in parola, in tal modo avallando la tesi dell’Amministrazione finanziaria indicata nella circolare n. 326/1997, paragrafo 8.2.
Infatti, per l’Agenzia delle entrate, la ratio di tale norma va rinvenuta nell’esigenza di risolvere il problema del rimborso delle imposte pagate su somme percepite e assoggettate a tassazione secondo il criterio di cassa e poi restituite al soggetto erogatore; non essendo previsto, infatti, l’istituto delle sopravvenienze passive per i redditi tassati con il criterio di cassa, rimaneva dubbia l’esistenza di un supporto giuridico per procedere al rimborso delle imposte relative a somme che erano entrate nella disponibilità del contribuente, ma che successivamente erano state restituite.
Ebbene il Collegio, nel ribadire – come indicato anche nella richiamata circolare ministeriale n. 326 – che detto principio si applica sia ai redditi da lavoro dipendente che a quelli da lavoro autonomo o a redditi diversi, ha escluso che nella specie ricorresse la cennata esigenza.
Non vi è un ente erogatore nè una volontaria erogazione di somme da parte della società in favore del contribuente e non sussiste alcun obbligo di restituzione della somma, visto che il contribuente si è “volontariamente” impegnato a restituirla in forza di un accordo transattivo.
Sul tema delle deducibilità di detti oneri, si veda anche Cassazione 27 ottobre 2017, n. 25564, nella quale è stato evidenziato che il richiamato articolo 10, comma 1, lettera d-bis), del Tuir, non impone la deducibilità delle maggiori somme, ma ne permette anche il rimborso.
a cura di Giurisprudenza delle imposte edita da ASSONIME
pubblicato Martedì 11 Settembre 2018
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