Normativa e prassi

28 Agosto 2018

F24 con compensazioni a rischio: individuati i criteri per la selezione

Normativa e prassi

F24 con compensazioni a rischio:
individuati i criteri per la selezione

Durante il periodo di sospensione, il contribuente può inviare all’Agenzia delle entrate gli elementi informativi ritenuti necessari per “sbloccare” la delega di pagamento

F24 con compensazioni a rischio: |individuati i criteri per la selezione
Definiti i criteri e le modalità per la sospensione dell’esecuzione delle deleghe di pagamento (modelli F24) contenenti compensazioni che presentano profili di rischio.
Il provvedimento 28 agosto 2018 dà attuazione alla disposizione introdotta dalla legge di bilancio 2018 secondo cui, allo scopo di contrastare il fenomeno delle indebite compensazioni di crediti d’imposta, l’Agenzia delle entrate può sospendere, fino a trenta giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento che presentano profili di rischio: se a seguito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi trenta giorni dalla data di presentazione dell’F24, la delega viene regolarmente eseguita; in caso contrario, i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati (articolo 37, comma 49-ter, decreto legge 223/2006).

L’atto pubblicato oggi, dunque, innanzitutto individua i criteri da utilizzare per la selezione delle deleghe a rischio. Si riferiscono:

  • alla tipologia dei debiti pagati
  • alla tipologia dei crediti compensati
  • alla coerenza dei dati indicati nell’F24
  • ai dati presenti in Anagrafe tributaria (o resi disponibili da altri enti pubblici) relativi ai soggetti indicati nell’F24
  • ad analoghe compensazioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nell’F24
  • al pagamento di debiti iscritti a ruolo, di cui all’articolo 31 (“Preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi”), comma 1, Dl 78/2010. Per quanto riguarda in particolare quest’ultimo punto, viene stabilito che, dal 29 ottobre 2018 (data di decorrenza delle disposizioni contenute nel provvedimento), i relativi modelli F24 dovranno essere presentati esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto della delega di pagamento.

L’eventuale sospensione della delega trasmessa attraverso i servizi telematici dell’Agenzia riguarda il suo intero contenuto e viene comunicata tramite apposita ricevuta a chi ha inviato il modello F24, con indicazione della data in cui la stessa ha termine (comunque, non oltre trenta giorni dalla data di invio della delega).
Durante il periodo di operatività della sospensione:

  • l’eventuale saldo positivo dell’F24 non viene addebitato
  • la delega di pagamento può essere annullata secondo le ordinarie procedure telematiche
  • il contribuente può inviare le informazioni ritenute necessarie per sbloccare la delega sospesa.

Se a seguito delle verifiche risulta che il credito non è stato correttamente utilizzato, l’Agenzia, con apposita ricevuta, comunica lo scarto dell’F24 e la relativa motivazione a chi ha inviato il file; pagamenti e compensazioni si considerano non eseguiti.
Se, invece, il credito risulta correttamente utilizzato, la delega si considera effettuata nella data indicata nel file inviato: in caso di F24 a saldo zero, l’Agenzia ne comunica l’avvenuto perfezionamento; in caso di F24 con saldo positivo, l’Agenzia invia la richiesta di addebito sul conto indicato, dandone notizia a chi ha trasmesso il file.
 

pubblicato Martedì 28 Agosto 2018

F24 con compensazioni a rischio: individuati i criteri per la selezione

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