28 Agosto 2018
F24 con compensazioni a rischio: individuati i criteri per la selezione
Normativa e prassi
F24 con compensazioni a rischio:
individuati i criteri per la selezione
Durante il periodo di sospensione, il contribuente può inviare all’Agenzia delle entrate gli elementi informativi ritenuti necessari per “sbloccare” la delega di pagamento
Il provvedimento 28 agosto 2018 dà attuazione alla disposizione introdotta dalla legge di bilancio 2018 secondo cui, allo scopo di contrastare il fenomeno delle indebite compensazioni di crediti d’imposta, l’Agenzia delle entrate può sospendere, fino a trenta giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento che presentano profili di rischio: se a seguito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi trenta giorni dalla data di presentazione dell’F24, la delega viene regolarmente eseguita; in caso contrario, i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati (articolo 37, comma 49-ter, decreto legge 223/2006).
L’atto pubblicato oggi, dunque, innanzitutto individua i criteri da utilizzare per la selezione delle deleghe a rischio. Si riferiscono:
- alla tipologia dei debiti pagati
- alla tipologia dei crediti compensati
- alla coerenza dei dati indicati nell’F24
- ai dati presenti in Anagrafe tributaria (o resi disponibili da altri enti pubblici) relativi ai soggetti indicati nell’F24
- ad analoghe compensazioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nell’F24
- al pagamento di debiti iscritti a ruolo, di cui all’articolo 31 (“Preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi”), comma 1, Dl 78/2010. Per quanto riguarda in particolare quest’ultimo punto, viene stabilito che, dal 29 ottobre 2018 (data di decorrenza delle disposizioni contenute nel provvedimento), i relativi modelli F24 dovranno essere presentati esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto della delega di pagamento.
L’eventuale sospensione della delega trasmessa attraverso i servizi telematici dell’Agenzia riguarda il suo intero contenuto e viene comunicata tramite apposita ricevuta a chi ha inviato il modello F24, con indicazione della data in cui la stessa ha termine (comunque, non oltre trenta giorni dalla data di invio della delega).
Durante il periodo di operatività della sospensione:
- l’eventuale saldo positivo dell’F24 non viene addebitato
- la delega di pagamento può essere annullata secondo le ordinarie procedure telematiche
- il contribuente può inviare le informazioni ritenute necessarie per sbloccare la delega sospesa.
Se a seguito delle verifiche risulta che il credito non è stato correttamente utilizzato, l’Agenzia, con apposita ricevuta, comunica lo scarto dell’F24 e la relativa motivazione a chi ha inviato il file; pagamenti e compensazioni si considerano non eseguiti.
Se, invece, il credito risulta correttamente utilizzato, la delega si considera effettuata nella data indicata nel file inviato: in caso di F24 a saldo zero, l’Agenzia ne comunica l’avvenuto perfezionamento; in caso di F24 con saldo positivo, l’Agenzia invia la richiesta di addebito sul conto indicato, dandone notizia a chi ha trasmesso il file.
pubblicato Martedì 28 Agosto 2018
Ultimi articoli
Attualità 23 Gennaio 2026
Detrazioni efficienza energetica, portale Enea attivo per i dati 2026
La navigazione in questo sito internet e l’utilizzo dei relativi servizi comporta la ricezione di cookie tecnici e, previo tuo consenso, di cookie di profilazione di terze parti, così da assicurarti la migliore esperienza di navigazione e permetterti, in linea con le tue preferenze, di visualizzare alcuni contenuti disponibili sul nostro canale YouTube direttamente all’interno del presente Sito.
Normativa e prassi 22 Gennaio 2026
Successione transfrontaliera, inapplicabile l’esenzione impositiva
Il trasferimento ”mortis causa” a favore di un ente pubblico svizzero del Canton Ticino sconta l’imposta di successione per mancanza del requisito della condizione di reciprocità Un Comune svizzero, ente territoriale di diritto pubblico, è stato nominato erede universale di una cittadina deceduta in Svizzera, dove aveva domicilio e residenza.
Normativa e prassi 22 Gennaio 2026
Il lavoratore frontaliere in Italia può rientrare con reddito agevolato
Il contribuente che, residente all’estero, viene ogni giorno a lavorare nel nostro Paese e ora vorrebbe riportarvi anche la residenza, può accedere potenzialmente al nuovo regime dei lavoratori impatriati Nuovo chiarimento dell’Agenzia delle entrate in merito a un caso specifico riguardante l’accesso al nuovo regime dei lavoratori impatriati (articolo 5, Dlgs n.
Normativa e prassi 21 Gennaio 2026
Auto a uso promiscuo, esenzione per il fringe benefit convenzionale
Le somme che superano tale soglia non usufruiscono del regime speciale di non imponibilità previsto dall’articolo 51 del Tuir che disciplina la determinazione del reddito di lavoro dipendente Il contributo del dipendente al costo dell’auto aziendale concessa a uso promiscuo può beneficiare dell’esenzione Irpef soltanto per la parte trattenuta in busta paga e fino al valore convenzionale del fringe benefit fissato in base alle tabelle Aci.
