10 Agosto 2018
Disciplina dell’impresa sociale:pubblicato il decreto correttivo
Normativa e prassi
Disciplina dell’impresa sociale:
pubblicato il decreto correttivo
Le modifiche riguardano numerosi aspetti della normativa (entrata in vigore lo scorso anno) dettata dal Dlgs 112/2017, tra cui anche le disposizioni relative ai profili tributari
Numerosi sono gli aspetti della disciplina entrata in vigore lo scorso anno a essere interessati dalle novità: tra gli altri, il lavoro all’interno dell’impresa sociale (con particolare riferimento all’utilizzazione dei lavoratori molto svantaggiati e dei volontari), i tempi per l’adeguamento degli statuti alla nuova normativa e le disposizioni relative alle agevolazioni tributarie.
Le misure fiscali: le novità
Queste, in sintesi, le novità dal punto di vista tributario:
- previsione della non imponibilità delle somme destinate al versamento del contributo per l’attività ispettiva (prevista dall’articolo 15, Dlgs 112/2017) e delle somme destinate ad apposite riserve (l’utilizzazione delle riserve a copertura di perdite è consentita, e non comporta la decadenza dal beneficio, sempre che non si dia luogo a distribuzione di utili fino a quando le riserve non siano state ricostituite)
- altresì non concorrono a formare il reddito imponibile delle imprese sociali le imposte sui redditi riferibili alle variazioni effettuate ai sensi dell’articolo 83, Tuir; questa disposizione, peraltro, è applicabile solo se determina un utile o un maggior utile da destinare a incremento del patrimonio
- imponibilità di qualsiasi distribuzione di utili ai soci, anche qualora ciò avvenga sotto forma di aumento gratuito del capitale nei limiti delle variazioni Istat
- modifica della disciplina delle agevolazioni connesse agli investimenti nel capitale delle imprese sociali; in particolare, le nuove disposizioni prevedono che la detrazione Irpef del 30% opera con riferimento alle somme investite (dopo l’entrata in vigore del Dlgs 112/2017) nel capitale sociale di una o più società, incluse società cooperative, che hanno acquisito la qualifica di impresa sociale da non più di cinque anni e che l’investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di 1.000.000 euro e deve essere mantenuto per almeno cinque anni; analogamente, si prevede che, ai fini Ires, non concorre alla formazione del reddito il 30% della somma investita (dopo l’entrata in vigore del Dlgs 112/2017) nel capitale sociale di una o più società, incluse le cooperative, che hanno acquisito la qualifica di impresa sociale da non più di cinque anni e che l’investimento massimo deducibile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di 1.800.000 euro e deve essere mantenuto per almeno cinque anni
- le disposizioni relative alla detrazione Irpef e alla deducibilità Ires si applicano anche agli atti di dotazione e ai contributi di qualsiasi natura in favore di fondazioni che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale da non più di cinque anni
- previsione dell’obbligo per le amministrazioni che esercitano la vigilanza sulle imprese sociali di trasmettere all’Amministrazione finanziaria gli esiti dei controlli di loro competenza, allo scopo di garantire la corretta applicazione delle misure fiscali; a sua volta l’Amministrazione finanziaria, eseguite le dovute verifiche, trasmette alle amministrazioni vigilanti ogni elemento utile per la valutazione circa l’eventuale perdita della qualifica di impresa sociale
- si stabilisce che in caso di violazione delle disposizioni che prevedono benefici fiscali, oltre alla decadenza dalle agevolazioni, si applica l’articolo 2545-sexiesdecies c.c. in materia di gestione commissariale.
Infine, il termine entro il quale le imprese sociali già costituite sono tenute ad adeguarsi alla nuova disciplina passa da 12 a 18 mesi.
pubblicato Venerdì 10 Agosto 2018
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