7 Agosto 2018
Cessione alimenti per cani e gatti:si applica l’aliquota Iva ordinaria
Normativa e prassi
Cessione alimenti per cani e gatti:
si applica l’aliquota Iva ordinaria
Il trattamento da riservare a un qualsiasi bene è strettamente collegato alla classificazione doganale dello stesso in uno dei capitoli della tariffa integrata comunitaria
È questo, in sintesi, il contenuto della risoluzione n. 60/E del 7 agosto 2018, emanata dall’Agenzia delle entrate e suffragata dal parere tecnico formulato all’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Il quesito
Nel quesito rivolto all’Amministrazione, la società istante sottolinea che, nell’ambito della propria attività di fabbricazione di prodotti parafarmaceutici per la salute e il benessere degli animali domestici, ne commercializza alcuni che integrano l’alimentazione degli animali e che sono classificati dalla normativa europea come “mangimi (o alimenti) dietetici complementari per cani e gatti”. Il dubbio sollevato dalla società riguarda la corretta aliquota Iva applicabile alle cessioni di questi prodotti.
La risposta dell’Agenzia
Allo scopo di dare una risposta esaustiva alla richiesta del contribuente, e in considerazione del fatto che il trattamento Iva da riservare a un qualsiasi bene è strettamente collegato alla classificazione doganale dello stesso in uno dei capitoli della tariffa integrata comunitaria (Taric), le Entrate hanno richiesto all’Agenzia delle dogane e dei monopoli di fornire il proprio parere tecnico.
Questo parere è finalizzato ad accertare la composizione e la qualificazione merceologica dei beni ai fini doganali, la cui acquisizione permette di facilitare l’individuazione e la verifica dei requisiti e delle condizioni richieste dalla Tabella A, allegata al Dpr 633/1972, per l’applicazione delle aliquote Iva ridotte.
Nel caso in esame, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, anche sulla base della valutazione tecnica dei Laboratori chimici, ha ritenuto di classificare i prodotti in questione, nell’ambito del capitolo 23 della Tariffa doganale “Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali”, alla voce 2309: “Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali” e in particolare alla sottovoce 230910 quali “Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto”.
Proprio in virtù della classificazione doganale nella sottovoce 230910, non è consentita l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata, poiché i prodotti ivi ricompresi, stante l’attuale formulazione letterale della normativa in materia di Iva, risultano espressamente esclusi dall’applicazione dell’aliquota ridotta del 10%. Di conseguenza, viene confermata l’applicazione dell’Iva ordinaria nella misura del 22% alle cessioni di tali beni.
pubblicato Martedì 7 Agosto 2018
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