2 Agosto 2018
Tartufi con Iva al 10% soltantoquando confezionati e conservati
Normativa e prassi
Tartufi con Iva al 10% soltanto
quando confezionati e conservati
La norma limita l’applicazione dell’aliquota agevolata esclusivamente alla tipologia di prodotto fresco, refrigerato e temporaneamente imbarattolato: nulla a che vedere con il surgelato
In particolare, se surgelato, l’imposta va nella misura ordinaria poiché, una volta scongelato, mantiene l’aspetto del prodotto fresco ed è direttamente commestibile.
Quando, invece, il tartufo viene lavorato, vale a dire conservato temporaneamente, tramite tecniche di stabilizzazione termica dei contenitori, immerso in acqua salata o in olio, l’Iva scende al 10 per cento.
La precisazione arriva con la risoluzione 59/E del 2 agosto 2018, che risponde ai dubbi di una società, la quale svolge l’attività di lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi, dopo aver chiesto il parere tecnico dell’Agenzia delle dogane.
In sostanza, il documento di prassi chiarisce che, dopo l’inserimento del punto 20-bis nella Tabella A, parte terza, allegata al Dpr 633/1972, da parte della legge comunitaria 2016, l’Iva ridotta si applica alle cessioni di “tartufi freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato”.
La norma, dunque, limita l’applicazione dell’aliquota agevolata soltanto alla tipologia di prodotto fresco, refrigerato e temporaneamente conservato: nulla a che vedere con il surgelato.
Pertanto, ora lo “stato” del tartufo conduce a differenti voci della Tariffa doganale e diverse aliquote Iva.
pubblicato Giovedì 2 Agosto 2018
Ultimi articoli
Normativa e prassi 14 Gennaio 2026
Iva al 22% per l’opera realizzata in fonderia su input dell’artista
Le novità introdotte dal decreto “Omnibus” non toccano la definizione di “opera d’arte” prevista dalla normativa interna in armonia con la direttiva europea ai fini dell’Iva agevolata al 5% Con la risposta n.
Attualità 13 Gennaio 2026
False mail in circolazione sul rinnovo della tessera sanitaria
Ennesimo tentativo di truffa per raccogliere illecitamente dati sensibili.
Normativa e prassi 12 Gennaio 2026
Credito d’imposta Transizione 5.0: come utilizzarlo in compensazione
L’Amministrazione fornisce un quadro chiaro e strutturato, riducendo il rischio di errori e facilitando la fruizione del beneficio fiscale in modo ordinato e conforme alle regole Con la risoluzione n.
Normativa e prassi 12 Gennaio 2026
Rientro con lavoro da remoto, sì al nuovo regime sugli impatriati
Può fruire della disciplina di favore l’ingegnere che si è trasferito in Italia alle dipendenze di un’azienda con sede legale a Berlino, con possibilità di lavorare in smartworking Un lavoratore che a dicembre del 2020 si è trasferito nel Regno Unito e a fine 2025 è rientrato in Italia per svolgere la propria attività presso l’ufficio di Milano di una nuova società, con sede a Berlino, pattuendo con il datore di lavoro la possibilità di effettuare lo smartworking, potrà, al ricorrere di tutti i requisiti previsti dalla normativa di riferimento, beneficiare del nuovo regime sugli impatriati, a partire dal periodo d’imposta 2026 e per i successivi 4 anni.
