Giurisprudenza

2 Agosto 2018

Corretto l’accertamento sinteticoche si basa su finanziamenti soci

Giurisprudenza

Corretto l’accertamento sintetico
che si basa su finanziamenti soci

Le spese per incrementi patrimoniali possono legittimamente essere utilizzate dall’amministrazione finanziaria per ricostruire il reddito dichiarato delle persone fisiche

Corretto l’accertamento sintetico|che si basa su finanziamenti soci

La Corte di cassazione, con sentenza n. 19613/2018, ha confermato l’operato dell’ufficio, precisando che le spese per finanziamenti soci sono considerate spese per incrementi patrimoniali, quindi utilizzabili per la ricostruzione del reddito imponibile ai fini Irpef, mediante la metodologia dell’accertamento sintetico.
 
Il caso e la pronuncia della Cassazione
La vicenda processuale trae origine dal ricorso del contribuente avverso gli avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2001, 2002, 2003 e 2004 con i quali l’ufficio, mediante la metodologia dell’accertamento sintetico normativamente prevista dall’articolo 38, commi 4 e 5, del Dpr 600/1973, recuperava a tassazione maggiori redditi non dichiarati ai fini Irpef.
Nel corso della controversia, l’ufficio aveva ribadito che gli accertamenti si fondavano sulla circostanza che la capacità contributiva del contribuente era manifestata dall’ingente finanziamento effettuato verso una società di cui era socio e amministratore.
In particolare, l’ufficio aveva ricostruito il “reddito sintetico” considerando incrementi patrimoniali anche i finanziamenti soci effettuati dal contribuente a capitalizzazione di una società di persone.
 
La Commissione tributaria regionale aveva respinto l’appello dell’ufficio argomentando che “i finanziamenti soci non possono considerarsi incrementi patrimoniali in quanto crediti nei confronti della società partecipata, somme date a mutuo dai soci alla società che ha l’obbligo di restituirle con i tempi e le modalità previste dall’accordo di mutuo o finanziamento intercorso tra le parti, non determinando alcun incremento di valore della quota societaria posseduta dal socio poiché le operazioni di finanziamento effettuate dai soci per abbattere il forte indebitamento hanno la funzione di preservare la società da eventuali procedure concorsuali per effetto della mancanza di liquidità per fa fronte alle obbligazioni assunte”.
 
L’ufficio proponeva ricorso per cassazione, lamentando la violazione dell’articolo 38, commi 4 e 5, del Dpr 600/1973, per avere la Ctr ritenuto illegittimi gli accertamenti sul presupposto che il metodo sintetico sia applicabile solo nel caso di spese per incrementi patrimoniali e non anche in caso di “ingente finanziamento”.
L’ufficio denunciava anche l’insufficienza della motivazione della Ctp per totale travisamento del fatto, lamentando l’irrilevanza della fattispecie della collocazione in bilancio del finanziamento soci e della circostanza di una futura restituzione del prestito al contribuente.
Inoltre, l’amministrazione finanziaria denunciava il difetto di motivazione della Ctp in ordine all’esistenza (e valenza) degli indici di capacità contributiva (“redditometro”) nonché per non aver tenuto conto che l’onere della prova circa la fonte del reddito sintetico fosse a carico del contribuente.
 
La Cassazione ha accolto il ricorso dell’ufficio, stabilendo che rientrano tra le spese per incrementi patrimoniali anche i finanziamenti soci e tutte le altre forme di capitalizzazione, laddove vi sia effettiva uscita finanziaria da parte della persona fisica.
La Corte ha, quindi, affermato che i versamenti soci effettuati dal contribuente sono stati legittimamente valorizzati dall’amministrazione finanziaria quali indici presuntivi di maggiore capacità contributiva.
 
Ulteriori osservazioni
Il procedimento di accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche si fonda sulla sussistenza di elementi e circostanze di fatto certi che fanno presumere una capacità di spesa correlata a esborsi di somme di denaro (incrementi patrimoniali) e a spese di gestione (redditometro) da confrontare con il reddito imponibile dichiarato.
In relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, si precisa che il comma 5 dell’articolo 38, Dpr 600/1973 pro tempore vigente, prevedeva che la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell’anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti.
 
Con la sentenza 19613/2018, la Cassazione torna ad affrontare la tematica della valorizzazione delle spese per incrementi patrimoniali nell’ambito dell’accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche.
La Corte, soffermandosi sulla tipologia di spesa ascrivibile a incremento patrimoniale, ha precisato che “si intende per incrementi patrimoniali ogni esborso effettuato a tale scopo”, valorizzando l’effettivo sostenimento della spesa.
 
Sul medesimo aspetto era intervenuta anche l’Agenzia delle entrate. In particolare, nell’ambito dei criteri di selezione delle spese per incrementi patrimoniali, la circolare n. 49/2007 aveva posto l’accento proprio sulla “consistenza degli esborsi” piuttosto che sulla tipologia delle spese.
Ne consegue che i finanziamenti soci (e tutte le altre forme di capitalizzazione) rappresentano spese per incrementi patrimoniali utilizzabili dall’amministrazione finanziaria per la ricostruzione del “reddito sintetico” delle persone fisiche.

Vincenzo Portacci

pubblicato Giovedì 16 Agosto 2018

Corretto l’accertamento sinteticoche si basa su finanziamenti soci

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