25 Luglio 2018
Credito d’imposta pubblicità:decreto attuativo in Gazzetta
Normativa e prassi
Credito d’imposta pubblicità:
decreto attuativo in Gazzetta
Per il 2018, la comunicazione telematica di accesso al beneficio deve essere presentata a partire dal sessantesimo giorno ed entro il novantesimo giorno successivo al 24 luglio
I contenuti del provvedimento sono stati già analizzati in un precedente articolo (vedi “Credito d’imposta pubblicità: le novità del decreto attuativo”).
Si ricordano, in sintesi, gli aspetti salienti della disciplina:
- beneficiari – imprese o lavoratori autonomi, indipendentemente dalla natura giuridica, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, nonché enti non commerciali
- investimenti agevolabili – investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, effettuati dal 1° gennaio 2018, il cui valore superi di almeno l’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente (investimenti incrementali); inoltre, sono altresì agevolabili gli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017, purché il loro valore superi almeno dell’1% l’ammontare degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nel 2016
- tipologia di agevolazione – credito d’imposta
- misura dell’agevolazione – 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative
- utilizzo del tax credit – il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24, da presentare attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate
- limiti – il beneficio è alternativo e non cumulabile con ogni altra agevolazione prevista dalla normativa nazionale, regionale o comunitaria
- procedura di accesso all’agevolazione – per accedere al credito d’imposta, gli interessati, nel periodo compreso dal 1° al 31 marzo di ciascun anno, devono presentare un’apposita comunicazione telematica (con le modalità che saranno definite dal dipartimento per l’Informazione e l’editoria); per il 2018 la comunicazione telematica deve essere presentata a partire dal sessantesimo giorno ed entro il novantesimo giorno successivo al 24 luglio 2018 (data di pubblicazione del decreto); per gli investimenti incrementali effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017 la comunicazione va effettuata in modo separato
- entrata in vigore del decreto – 8 agosto 2018.
pubblicato Mercoledì 25 Luglio 2018
Ultimi articoli
Normativa e prassi 14 Gennaio 2026
Iva al 22% per l’opera realizzata in fonderia su input dell’artista
Le novità introdotte dal decreto “Omnibus” non toccano la definizione di “opera d’arte” prevista dalla normativa interna in armonia con la direttiva europea ai fini dell’Iva agevolata al 5% Con la risposta n.
Attualità 13 Gennaio 2026
False mail in circolazione sul rinnovo della tessera sanitaria
Ennesimo tentativo di truffa per raccogliere illecitamente dati sensibili.
Normativa e prassi 12 Gennaio 2026
Credito d’imposta Transizione 5.0: come utilizzarlo in compensazione
L’Amministrazione fornisce un quadro chiaro e strutturato, riducendo il rischio di errori e facilitando la fruizione del beneficio fiscale in modo ordinato e conforme alle regole Con la risoluzione n.
Normativa e prassi 12 Gennaio 2026
Rientro con lavoro da remoto, sì al nuovo regime sugli impatriati
Può fruire della disciplina di favore l’ingegnere che si è trasferito in Italia alle dipendenze di un’azienda con sede legale a Berlino, con possibilità di lavorare in smartworking Un lavoratore che a dicembre del 2020 si è trasferito nel Regno Unito e a fine 2025 è rientrato in Italia per svolgere la propria attività presso l’ufficio di Milano di una nuova società, con sede a Berlino, pattuendo con il datore di lavoro la possibilità di effettuare lo smartworking, potrà, al ricorrere di tutti i requisiti previsti dalla normativa di riferimento, beneficiare del nuovo regime sugli impatriati, a partire dal periodo d’imposta 2026 e per i successivi 4 anni.
