Giurisprudenza

28 Giugno 2018

Ue, esente da tassazione l’elettricitàconsumata dallo stesso distributore

Giurisprudenza

Ue, esente da tassazione l’elettricità
consumata dallo stesso distributore

Una diversa interpretazione pregiudicherebbe l’obiettivo perseguito dalla normativa comunitaria di evitare l’assoggettamento dei beni a una doppia imposizione fiscale

Ue, esente da tassazione l’elettricità|consumata dallo stesso distributore

La domanda di pronuncia pregiudiziale relativa alla controversia in esame verte sull’interpretazione dell’articolo 21, paragrafo 5, terzo comma, della direttiva 2003/96/Ce del Consiglio, del 27 ottobre 2003, ed è stata presentata nell’ambito di una controversia, che oppone una società esercente attività di produzione elettrica di origine termica all’amministrazione fiscale portoghese, in merito a una rettifica fiscale relativa alla tassazione dell’elettricità consumata per uso proprio dalla stessa.
La società gestisce una centrale termoelettrica e, nell’ambito del sistema elettrico nazionale, viene considerata un produttore e inquadrata, per il settore della produzione di elettricità, nel regime legale di produzione di elettricità sottoposto a regime ordinario.
Nell’ambito del funzionamento interno della centrale, una piccola parte dell’elettricità prodotta dallo stabilimento viene altresì consumata. Tale consumo avviene parallelamente al processo di produzione di elettricità, di cui costituisce parte integrante. Durante il periodo compreso tra il 1º gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013, la società non disponeva di contatori che consentissero di misurare la quantità di elettricità consumata per uso proprio e non esistevano nemmeno documenti relativi a tale quantitativo di elettricità, non sussistendo alcuna cessione.
Durante tale periodo, la società non era titolare di alcuna esenzione, sulla base della disciplina nazionale per l’elettricità consumata nelle proprie istallazioni, poiché non era registrata come operatore del settore elettrico, né deteneva lo status di destinatario esentato per l’utilizzo di elettricità.
La società è stata quindi sottoposta a un’ispezione fiscale dall’amministrazione tributaria, secondo cui la società aveva omesso di effettuare la dichiarazione di immissione in consumo per i quantitativi di elettricità consumati per uso proprio. In tale contesto, l’amministrazione fiscale ha ritenuto che sussistesse in capo alla società un debito d’imposta sui prodotti petroliferi ed energetici per i quantitativi di elettricità consumata per uso proprio.
La controversia è approdata dinanzi alla competente autorità giurisdizionale, che ha sottoposto al vaglio pregiudiziale della Corte Ue le seguenti questioni.
 
Le valutazioni della Corte Ue
Con le sue questioni, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 21, paragrafo 5, terzo comma, della direttiva 2003/1996, debba essere interpretato nel senso che qualunque entità, che produce elettricità per uso proprio, indipendentemente dalla sua importanza e qualunque sia l’attività economica che esercita a titolo principale, deve essere considerata un distributore, la cui elettricità è soggetta a tassazione a norma dell’articolo 21, paragrafo 5, primo comma, di tale direttiva.
A tal proposito, la società contesta la legittimità della tassazione che grava, a titolo di imposta, sui prodotti petroliferi ed energetici, sulla parte di elettricità prodotta il cui consumo è inerente al processo di produzione di elettricità. Pertanto, bisogna esaminare anche l’eventuale esenzione di tale consumo ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/1996, il quale esclude dalla tassazione i prodotti energetici e l’elettricità utilizzati per produrre elettricità.
Pertanto, la Corte Ue è chiamata ad accertare se l’articolo 21, paragrafo 5, terzo comma, e l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva debbano essere interpretati nel senso che un’entità che produce elettricità per uso proprio, indipendentemente dalla sua importanza e qualunque sia l’attività economica che esercita a titolo principale, deve essere considerata un “distributore”, ai sensi della prima di tali disposizioni, il cui consumo di elettricità per la produzione di elettricità rientra nell’ambito di applicazione dell’esenzione obbligatoria prevista da detto articolo 14, paragrafo 1, lettera a).
 
Essendovi una differenza tra le diverse versioni linguistiche della norma recata dall’articolo 21 della direttiva, occorre tener conto che, secondo una consolidata giurisprudenza, la formulazione utilizzata in una delle versioni linguistiche di una disposizione del diritto comunitario non può essere l’unico elemento a sostegno dell’interpretazione di questa disposizione, né si può attribuire a essa un carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche. Le norme di diritto comunitario devono, infatti, essere interpretate e applicate in modo uniforme, alla luce delle versioni vigenti in tutte le lingue dell’Unione europea. In caso di difformità tra le diverse versioni linguistiche di un testo del diritto comunitario, la disposizione in questione deve essere interpretata alla luce dell’economia generale e della finalità della normativa di cui essa costituisce un elemento.
Quanto all’economia generale della direttiva 2003/96, l’articolo 21, paragrafo 5, primo comma, della stessa prevede che il fatto generatore dell’imposta è costituito dalla fornitura di elettricità da parte del distributore.
 
In una situazione in cui un ente produce elettricità per uso proprio, tale elettricità non viene distribuita. Pertanto, in assenza di disposizioni specifiche che assoggettino all’imposta il tipo di elettricità sopra menzionato, a quest’ultimo non sarebbe applicabile il regime di tassazione armonizzato istituito dalla direttiva 2003/96.
Stabilendo che un’entità che produce elettricità per uso proprio, indipendentemente dalla sua importanza e qualunque sia l’attività economica che esercita a titolo principale, è considerata un distributore, l’articolo 21, paragrafo 5, terzo comma, della suddetta direttiva ha appunto lo scopo di colmare tale lacuna.
 
Tale interpretazione è corroborata dalle finalità perseguite dalla direttiva 2003/96. A tal proposito, va ricordato che la direttiva, prevedendo un regime di tassazione armonizzato dei prodotti energetici e dell’elettricità, intende promuovere il buon funzionamento del mercato interno nel settore dell’energia, evitando, in particolare, le distorsioni della concorrenza.
A tal proposito, per quanto riguarda, in particolare, l’elettricità, il legislatore comunitario ha operato la scelta di imporre agli Stati membri, in coerenza con l’articolo 1 della direttiva 2003/96, la tassazione dell’elettricità distribuita, dovendo, correlativamente, i prodotti energetici utilizzati per la produzione della medesima essere esentati dalla tassazione, e ciò al fine di evitare la doppia imposizione dell’elettricità.
 
È in deroga a tale principio della tassazione a valle dell’elettricità che l’articolo 21, paragrafo 5, terzo comma, secondo periodo, di tale direttiva riconosce agli Stati membri la facoltà di esonerare l’elettricità prodotta dai piccoli produttori e consumata per uso proprio, purché tassino i prodotti energetici utilizzati per la produzione di tale elettricità.
Qualsiasi entità che produce elettricità per uso proprio, indipendentemente dalla sua importanza e qualunque sia l’attività economica esercitata a titolo principale, deve essere considerata un “distributore”, ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 5, terzo comma, di tale direttiva.
 
La valutazione sul fatto generatore dell’imposta non rimette, tuttavia, in discussione il fatto che l’attività economica svolta dall’ente che produce elettricità per uso proprio è rilevante ai fini dell’applicazione delle esenzioni previste dalla direttiva.
Infatti, l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), primo periodo, della direttiva 2003/96, secondo cui i prodotti energetici e l’elettricità utilizzati per produrre elettricità e l’elettricità utilizzata per mantenere la capacità di produrre l’elettricità stessa sono esenti da imposizione, non può essere ignorato al fine di valutare la situazione fiscale di un ente come quello di cui al procedimento principale.
A tal proposito, la Corte Ue osserva che tale disposizione si applica agli Stati membri, ferma restando la facoltà a essi concessa, in forza dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), secondo periodo, della direttiva 2003/1996, di derogare a tale regime di esenzione per motivi di politica ambientale.
Ne consegue che l’uso, come nel caso di specie, da parte di una società, di una parte dell’elettricità da essa prodotta ai fini della produzione di elettricità, pur costituendo un fatto generatore d’imposta ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 5, primo e terzo comma, di detta direttiva, deve essere esentato dalla tassazione in forza dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), di detta direttiva.
 
Una diversa interpretazione pregiudicherebbe gli obiettivi perseguiti da tale norma. Infatti, da un lato, l’elettricità così prodotta sarebbe inevitabilmente soggetta a una doppia imposizione. Dall’altro lato, ne potrebbe conseguire una disparità di trattamento fra soggetti come quelli di cui alla controversia in esame e gli altri produttori di elettricità che ricorrono a terzi per la fornitura di prodotti energetici e di elettricità ai fini della loro produzione propria, il che costituirebbe una fonte di distorsione della concorrenza.
 
Tuttavia, la direttiva 2003/96 non disciplina in che modo debba essere fornita la prova dell’utilizzo dei prodotti energetici ai fini che danno diritto all’esenzione. Al contrario, tale direttiva affida agli Stati membri il compito di fissare le condizioni delle esenzioni previste da tale disposizione, al fine di garantire un’agevole e corretta applicazione delle esenzioni stesse e di evitare frodi, evasioni o abusi. Nell’esercizio del potere di cui dispongono di fissare le condizioni cui sono sottoposte le esenzioni previste all’articolo 14, paragrafo 1, della suddetta direttiva, gli Stati membri devono rispettare i principi generali del diritto che fanno parte dell’ordinamento giuridico dell’Unione, tra cui, in particolare, il principio di proporzionalità.
A tal riguardo, sebbene gli Stati membri possano prevedere l’imposizione di un’ammenda per la violazione di un requisito formale, una tale violazione non può rimettere in discussione il beneficio dell’esenzione obbligatoria previsto dall’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96, qualora i requisiti sostanziali per la sua applicazione siano soddisfatti.
 
Le conclusioni
Tutto ciò premesso, la Corte Ue perviene alla conclusione che l’articolo 21, paragrafo 5, terzo comma, e l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96 devono essere interpretati nel senso che un’entità, come quella di cui al procedimento principale, che produce elettricità per uso proprio, indipendentemente dalla sua importanza e qualunque sia l’attività economica che esercita a titolo principale, deve essere considerata un “distributore”, ai sensi della prima di tali disposizioni, il cui consumo di elettricità ai fini della produzione di elettricità rientra nell’ambito di applicazione dell’esenzione obbligatoria prevista da detto articolo 14, paragrafo 1, lettera a).
 
 
Data della sentenza
 27 giugno 2018
 
Numero della causa
 Causa 90/17
 
Nome delle parti
Turbogas- Produtora Energetica SA
 
Contro
 
Autoridade Tributaria E Aduaneira

Marcello Maiorino

pubblicato Venerdì 29 Giugno 2018

Ue, esente da tassazione l’elettricitàconsumata dallo stesso distributore

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