Patrizia De Juliis
28 Giugno 2018
Per i terreni e le partecipazioni,sostitutiva dell’8% entro il 2 luglio
Attualità
Per i terreni e le partecipazioni,
sostitutiva dell’8% entro il 2 luglio
Il versamento per la rivalutazione può essere eseguito in un’unica soluzione oppure in tre rate annuali di pari importo, maggiorando le ultime due degli interessi al 3% annuo
Introdotta per la prima volta dalla Finanziaria 2002 (articoli 5 e 7 della legge n. 448/2001), la rivalutazione di terreni e partecipazioni, è stata proposta quasi annualmente. Anche l’ultima legge di bilancio (articolo 1, commi 997-999, legge 205/2017) ha riaperto i termini per la rivalutazione di quote e partecipazioni, fissando al 1° gennaio 2018 la data in cui deve essere verificato il possesso dei beni e al 30 giugno 2018 (ovvero, al 2 luglio) la scadenza per redigere la perizia ed effettuare il versamento della relativa imposta sostitutiva.
L’imposta può essere versata anche in tre rate annuali di uguale importo, alle seguenti scadenze:
- 2 luglio 2018
- 1° luglio 2019, applicando gli interessi del 3%
- 30 giugno 2020, applicando gli interessi del 6%.
Il mancato rispetto della scadenza non consente l’utilizzo del valore rideterminato ai fini del calcolo della plusvalenza realizzata. In questo caso, però, il contribuente può richiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva versata (circolare n. 47/E del 24 ottobre 2011, paragrafo 1.3).
Per versare l’imposta restano validi i codici tributo “8055”, per le partecipazioni, e “8056” per i terreni. Come anno di riferimento deve essere indicato il 2018, cioè quello della detenzione dei beni per i quali si esegue la rivalutazione, sia che si opti per l’unica soluzione che per la rateazione.
Per maggiori informazioni sull’argomento, si rinvia agli articoli pubblicati nei giorni 3, 9, 14 e 21 maggio 2018.
pubblicato Venerdì 29 Giugno 2018
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