Giurisprudenza

28 Giugno 2018

Valida la documentazione acquisitatramite rogatoria internazionale

Giurisprudenza

Valida la documentazione acquisita
tramite rogatoria internazionale

Nessuna violazione al principio di “specialità”, le limitazioni poste dalle autorità di San Marino hanno effetti in ambito penale e non fiscale. Legittimo, quindi, l’accertamento

Valida la documentazione acquisita|tramite rogatoria internazionale

La Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, con sentenza n. 1045/2018, ha confermato l’operato dell’ufficio, respingendo l’eccezione del contribuente in merito all’inutilizzabilità degli elementi trasmessi a seguito di rogatoria internazionale, in quanto non vi è alcuna disposizione che ne vieta l’uso in sede tributaria.
 
Il caso
La vicenda ha origine a seguito della notifica di un avviso di accertamento con il quale l’ufficio recuperava a tassazione maggiori redditi non dichiarati relativamente all’anno d’imposta 2004.
In particolare, il contribuente, in violazione della normativa sul “monitoraggio fiscale”, ometteva di dichiarare le proprie disponibilità detenute all’estero, nello specifico nella Repubblica di San Marino. Tale situazione determinava l’applicazione della presunzione legale di cui all’articolo 12 Dl 78/2009, che stabilisce il recupero a tassazione dei redditi detenuti in un Paese, all’epoca dei fatti non white list, in quanto gli stessi si presumono sottratti a tassazione, salvo la prova contraria.
 
Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento lamentando, tra l’altro, l’inutilizzabilità della documentazione acquisita tramite rogatoria internazionale nell’ambito della Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990; ne invocava la nullità ai fini dell’accertamento tributario, precisando che il procedimento penale non lo vedeva coinvolto.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso e l’ufficio impugnava la decisione presso i giudici di seconde cure.
La Ctr, ribaltando la pronuncia di primo grado, ha confermato l’operato dell’Agenzia delle entrate, stabilendo l’utilizzabilità fiscale della documentazione acquisita in sede di rogatoria, in quanto le limitazioni all’utilizzo della stessa, poste dalle autorità di San Marino, esplicano i loro effetti in ambito penale e non in campo fiscale.
 
La pronuncia
La Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna ha affrontato la tematica relativa all’utilizzabilità ai fini fiscali di documenti pervenuti nell’ambito di una rogatoria internazionale attivata dalla Procura della Repubblica, in un procedimento penale nel quale il contribuente non risultava indagato.
La Ctr ha focalizzato la propria attenzione sul tema principale della controversia ovvero sull’utilizzabilità o meno dei documenti fondanti l’atto impugnato. I giudici hanno confermato che le autorità dello Stato estero, nel trasmettere i documenti richiesti dalla Procura della Repubblica, “apponevano la clausola di specialità, precisando che la stessa non avrebbe potuto essere utilizzata per fini diversi da quelli indicati nella domanda, coincidendo la stessa nell’accertamento di reati di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio e all’abusiva attività di esercizio del credito bancario”. Tuttavia, ha precisato il Collegio giudicante, “non è dato constatare l’esistenza, nell’ordinamento tributario, di una disposizione equiparabile all’art. 191 c.p.p.” relativamente, appunto, alla clausola di specialità.
 
La Commissione regionale, nella disamina del caso, ha precisato che non vi è alcuna preclusione, ai fini fiscali, all’utilizzabilità dei dati e dei documenti ricevuti mediante rogatoria, poiché una siffatta limitazione trova applicazione nel solo ambito penale. Al contrario, una limitazione all’utilizzo di dati e documenti in ambito tributario troverebbe applicazione laddove gli stessi fossero acquisiti in violazione di diritti fondamentali come, ad esempio, il domicilio o la libertà personale. Un caso concreto citato dalla Commissione riguarda l’utilizzabilità di prove acquisite mediante gli accessi domiciliari, privi dell’autorizzazione del Procuratore della Repubblica.
Da ciò discende la correttezza nell’operato dell’ufficio, in quanto “nel caso di specie invece l’interesse leso dalla prova acquisita in violazione di un divieto di legge è quello all’osservanza delle convenzioni internazionali, laddove la loro ratifica sia stata accompagnata dall’apposizione della clausola di riserva. Esso, tuttavia, non può dirsi compreso tra i diritti fondamentali di rango costituzionale, non ricevendo diretta tutela dall’art. 10 Cost.”.
Pertanto, ad avviso della Commissione, la tutela di rango costituzionale garantita dall’articolo 10 è da intendere limitatamente alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, non rientrandovi i singoli impegni assunti in campo internazionale.
La Commissione conclude precisando che “l’osservanza delle convenzioni internazionali……non assume valore preminente rispetto all’interesse dello Stato-comunità a tutelare l’obiettivo di acquisizione delle risorse finanziarie fondamentali per garantire la vitalità e lo sviluppo della collettività interessata (art. 53 Cost.)”.
 
Osservazioni
La sentenza in commento si instaura nella dibattuta questione dell’utilizzabilità ai fini dell’accertamento fiscale di elementi acquisiti in ambito penale. In particolare, l’accento è posto sulla documentazione acquisita dall’Amministrazione finanziaria in violazione della clausola di specialità apposta in sede rogatoriale dall’autorità estera, nel caso di specie sanmarinese.
In considerazione della limitazione stabilita dalle autorità sanmarinesi, il contribuente ha eccepito l’inutilizzabilità della documentazione ai fini tributari ancorché oggetto di autorizzazione al loro utilizzo dal Pubblico ministero. A parere del contribuente, la condotta dell’ufficio avrebbe violato il “principio di specialità”.
 
Il comma 1 dell’articolo 729 del codice di procedura penale precisa che “nei casi in cui lo Stato estero abbia posto condizioni all’utilizzabilità degli atti richiesti, l’autorità giudiziaria è vincolata al rispetto di tali condizioni. In caso di violazione di tale norma, intercorre l’articolo 191 cpp, il quale dispone letteralmente che “le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate. L’inutilizzabilità è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento”. Tuttavia, come ribadito dal Collegio giudicante, nell’ordinamento tributario non è presente una disposizione equiparabile all’articolo 191 del codice di procedura penale.
 
La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che “non qualsiasi irritualità nell’acquisizione di elementi rilevanti ai fini dell’accertamento fiscale comporta, di per sé, la inutilizzabilità degli stessi, in mancanza di una specifica previsione in tal senso”; è il caso della violazione di diritti fondamentali di rango costituzionale, quali l’inviolabilità della libertà personale o del domicilio (Cassazione, sentenze n. 24923/2011 e n. 8605/2015).
Il principio di “specialità” in campo fiscale interviene nel caso in cui uno stesso fatto è punibile sia a titolo di delitto penale tributario sia a titolo amministrativo, situazione differente rispetto alla fattispecie in esame. Inoltre, l’articolo 37 del Dpr 600/1973 stabilisce che l’Agenzia delle entrate può procedere al controllo delle dichiarazioni utilizzando le “informazioni di cui siano comunque in possesso”.
 
È indubbio, a parere della Commissione, che la “violazione” della riserva di specificità posta dalle autorità sanmarinesi refluisce in campo penale, ma non nel procedimento tributario. Quest’ultimo si fonda sul preminente interesse dello Stato di assicurare l’acquisizione dei tributi in ragione della capacità contributiva dei cittadini (articolo 53 Costituzione), interesse superiore alla mera osservanza dei singoli impegni assunti dallo Stato in campo internazionale.
Tale bilanciamento di valori è alla base della decisione della Corte di merito nel riconoscere fondato e legittimo l’utilizzo ai fini fiscali degli elementi probatori comunicati dalle autorità sanmarinesi.
 

Ivano Cosimo Epifani

Vincenzo Portacci

pubblicato Lunedì 9 Luglio 2018

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