Giurisprudenza

28 Giugno 2018

Immobili strumentali per natura:l’inerenza va sempre dimostrata

Giurisprudenza

Immobili strumentali per natura:
l’inerenza va sempre dimostrata

Il regime di favore non è automatico, non è detto che i requisiti siano rispettati anche quando i beni, non utilizzabili diversamente, sono dati in locazione o comodato

Immobili strumentali per natura:|l’inerenza va sempre dimostrata

La disposizione dell’articolo 43, comma 2, Tuir, secondo cui gli immobili relativi a imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato, non va intesa come una sorta di riconoscimento della strumentalità del bene a prescindere dalle caratteristiche del medesimo in rapporto con l’attività dell’azienda.
È quanto ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 16546 del 22 giugno 2018 con cui ha rigettato definitivamente il ricorso di un contribuente.
 
La vicenda processuale e la pronuncia della Cassazione
La controversia nasce dalla notifica di due avvisi di accertamento, per due annualità, con cui l’Agenzia delle entrate contestava le indebite detrazione Iva e deduzione delle quote di ammortamento relative all’acquisto di un fabbricato a uso artigianale, in quanto ritenuto non strumentale all’esercizio dell’attività esercitata di commercio di mobili usati, ossia per difetto di inerenza.
 
Sia la Ctp che la Ctr rigettavano le doglianze del contribuente che, con il ricorso in Cassazione, denunciava – tra l’altro – violazione degli articoli 43 del Tuir nonché 19 e 19-bis2 del Dpr 633/1972, ritenendo che la Ctr avesse errato nel trascurare che il laboratorio artigianale era un immobile strumentale la cui inerenza doveva essere riconosciuta ex lege senza alcuna indagine di fatto e, soprattutto, senza alcuna necessità di gravare il contribuente del relativo onere probatorio.
 
Il ricorso è stato rigettato in quanto, secondo la Cassazione, non esistono beni strumentali ex lege, ma spetta sempre al contribuente dimostrarne o l’utilizzo nell’ambito dell’attività di impresa o l’insuscettibilità dello stesso a essere adibito ad altra destinazione.
Non condivisa, quindi, la tesi del ricorrente che postulava l’esistenza di una categoria di immobili strumentali ex lege, in quanto, per potersi avvalere della detrazione dell’Iva e della deduzione delle quote d’ammortamento del bene, il contribuente è gravato dell’onere di dimostrare la strumentalità e, quindi, l’inerenza in concreto del bene.
 
Ulteriori osservazioni
Civilisticamente, per bene strumentale si intende quel bene atto a essere utilizzato (soggetto a usura e deperimento), ma non consumabile né distruggibile per effetto dell’utilizzazione.
Per costante giurisprudenza, va effettuato un distinguo tra strumentalità astratta e strumentalità concreta.
Il carattere strumentale concreto dovrà, quindi, essere provato dal contribuente, indipendentemente dalla rappresentazione contabile fatta dall’impresa.
 
Sul punto, la Cassazione, con sentenza 12999/2007, ha stabilito che il contribuente deve provare, nell’esercizio dell’impresa, il carattere strumentale del bene. Se, infatti, a un immobile appartenente alla categoria D/7 (fabbricati per specifiche esigenze, non suscettibili di diversa destinazione d’uso senza radicali trasformazioni) è possibile riconoscere una strumentalità in astratto, ciò non significa implicitamente che lo stesso abbia una strumentalità in concreto. L’inerenza va dimostrata, tanto più quando il bene non è connesso direttamente con l’attività dell’azienda.
 
Anche secondo la giurisprudenza comunitaria, per stabilire se sia o meno detraibile un’attività di acquisto o ristrutturazione di un bene da adibire all’esercizio dell’impresa, “deve aversi riguardo all’intenzione del soggetto passivo di imposta, confermata da elementi obiettivi, di utilizzare un bene o un servizio per fini aziendali” (Corte di giustizia, cause C-97/90 del 1991, C-400/98 del 2000, C-334/10 del 2012).
 
Tale orientamento è stato confermato anche da successive pronunce, secondo le quali il riconoscimento del carattere strumentale di un immobile ai sensi dell’articolo 43 del Tuir presuppone la prova della funzione strumentale del bene non in senso oggettivo, ma in rapporto all’attività dell’azienda, non contemplando tale disposizione una categoria di beni la cui strumentalità è “in re ipsa”, potendosi prescindere (ai fini dell’accertamento della strumentalità) dall’utilizzo diretto del bene da parte dell’azienda soltanto nel caso in cui risulti provata l’insuscettibilità (senza radicali trasformazioni) di una destinazione del bene diversa da quella accertata in relazione all’esercizio di impresa (Cassazione 12999/2007, 4306/2015 e 16788/2016).
 

Francesco Brandi

pubblicato Mercoledì 4 Luglio 2018

Immobili strumentali per natura:l’inerenza va sempre dimostrata

Ultimi articoli

Normativa e prassi 5 Dicembre 2025

Case modulari “chiavi in mano”: sono immobili da cedere senza Iva

L’Agenzia delle entrate chiarisce che le abitazioni prefabbricate pronte all’uso vanno trattate come fabbricati, con esenzione dall’imposta sul valore aggiunto salvo i casi di impresa costruttrice Le case modulari prefabbricate, complete di impianti e rifiniture e pronte per essere abitate, devono essere qualificate come beni immobili (articolo 13-ter del Regolamento Ue n.

Normativa e prassi 5 Dicembre 2025

Integratori e dispositivi medici, chiarimenti sulle aliquote Iva

Nella giornata di oggi due risposte delle Entrate chiariscono il corretto trattamento Iva delle cessioni di un integratore alimentare e di un dispositivo che scherma i raggi X Può beneficiare dell’aliquota Iva al 10% l’integratore alimentare classificato, con apposito parere dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, fra le ”Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: ­altre” (Codice NC 210690).

Attualità 5 Dicembre 2025

Nuovo phishing a tema fiscale: false comunicazioni di rimborsi

Una mail fraudolenta induce il destinatario a compilare un modulo con i propri dati anagrafici e i dettagli della carta di credito per ottenere un fantomatico accredito Con l’avviso del 5 dicembre, l’Agenzia allerta i contribuenti su una nuova campagna di phishing basata sulla falsa comunicazione di rimborsi fiscali.

Normativa e prassi 5 Dicembre 2025

Dispositivi medici oftalmici, chiarita l’aliquota Iva applicabile

In questo caso si tratta di prodotti destinati alla cura e prevenzione classificabili nella voce 3004, relativa ai medicamenti preparati per scopi terapeutici, e quindi agevolabili L’Agenzia delle entrate, sulla base dell’istruttoria condotta dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (Adm), ha sciolto i dubbi di due società produttrici e distributrici di dispositivi medici oftalmici circa la corretta aliquota Iva da applicare, confermando che alle cessioni di questi dispositivi può essere applicata quella ridotta del 10% (risposta n.

torna all'inizio del contenuto