Giurisprudenza

27 Giugno 2018

Operazioni Iva non realizzate,il mancato rimborso non va motivato

Giurisprudenza

Operazioni Iva non realizzate,
il mancato rimborso non va motivato

In assenza della realizzazione effettiva delle cessioni di beni o delle prestazioni di servizi, il diritto alla detrazione dell’imposta non può proprio sorgere

Operazioni Iva non realizzate,|il mancato rimborso non va motivato

La fattispecie 
Le domande di pronuncia pregiudiziale relative alle controversie in commento vertono sull’interpretazione dell’articolo 17 della sesta direttiva 77/388/Cee del Consiglio, e sono state presentate nell’ambito di due controversie che oppongono due società di diritto francese all’amministrazione tributaria francese, in merito al diritto alla detrazione dell’Iva per operazioni di acquisto di beni strumentali.
 
Le due società realizzano investimenti che possono beneficiare della riduzione d’imposta prevista dalla apposita disciplina nazionale. Nell’ambito del sistema previsto da tale disciplina, le società procedono all’acquisto di beni strumentali destinati a essere dati in locazione ad alcuni esercenti.
In seguito ad apposite verifiche contabili, l’amministrazione tributaria francese ha rimesso in discussione il diritto delle due società alla detrazione dell’Iva, che figura su diverse fatture di acquisto di beni strumentali, sulla base del fatto che tali fatture non corrispondevano ad alcuna cessione effettiva. L’amministrazione tributaria ha quindi emesso, degli avvisi di rettifica Iva a carico delle due società.
La questione è approdata dinanzi alla competente autorità giurisdizionale, che ha sottoposto al vaglio pregiudiziale della Corte Ue la seguente questione.
 
Le valutazioni della Corte Ue 
Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 17 della sesta direttiva debba essere interpretato nel senso che, per negare al soggetto passivo destinatario di una fattura il diritto di detrarre l’Iva menzionata su tale fattura, sia sufficiente che l’amministrazione stabilisca che le operazioni alle quali tale fattura corrisponde non sono state effettivamente realizzate, o se sia necessario che accerti anche l’assenza di buona fede del soggetto passivo.
La questione sollevata si fonda sulla premessa secondo cui i beni ai quali si riferisce l’Iva a monte, non sono stati effettivamente forniti.
 
L’articolo 17, paragrafo 1, della sesta direttiva prevede che il diritto alla detrazione nasce quando l’imposta detraibile diventa esigibile. Ciò avviene, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, di tale direttiva, all’atto della cessione di beni o della prestazione di servizi.
 
Da ciò deriva che il diritto alla detrazione è legato alla realizzazione effettiva della cessione di beni o della prestazione di servizi.
Invece, quando manca la realizzazione effettiva della cessione di beni o della prestazione di servizi, non può sorgere alcun diritto alla detrazione.
 
In tal senso, la Corte Ue ha già precisato che l’esercizio del diritto alla detrazione non si estende a un’imposta dovuta esclusivamente in quanto menzionata su una fattura.
La buona o la malafede del soggetto passivo che chiede la detrazione dell’Iva non incide sulla questione se la cessione sia effettuata, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, della sesta direttiva.
 
Infatti, in linea con le finalità di tale direttiva, che mira a stabilire un sistema comune dell’Iva basato, in particolare, su una definizione uniforme delle operazioni imponibili, la nozione di “cessione di un bene”, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva, ha carattere obiettivo e deve essere interpretata indipendentemente dagli scopi e dai risultati delle operazioni, senza che l’amministrazione tributaria sia obbligata a procedere ad indagini per accertare la volontà del soggetto passivo, o a tener conto dell’intenzione di un operatore, diverso da tale soggetto passivo, che intervenga nella stessa catena di cessioni.
In tale contesto, la Corte osserva che incombe a colui che chiede la detrazione dell’Iva l’onere di dimostrare di soddisfare le condizioni per fruirne.
 
Da ciò deriva che l’esistenza di un diritto alla detrazione dell’Iva è subordinato alla condizione che le operazioni corrispondenti siano state effettivamente realizzate.
Inoltre, i principi di certezza del diritto e di parità di trattamento invocati dalle società non possono condurre a una conclusione difforme.
Il principio della certezza del diritto esige che le norme di diritto siano chiare, precise e prevedibili nei loro effetti, affinché gli interessati possano orientarsi nelle situazioni e nei rapporti giuridici rientranti nella sfera del diritto comunitario.
Con riferimento alle norme tributarie, non vi è alcun indizio che faccia presumere che le ricorrenti in tali procedimenti non siano state in grado di orientarsi in modo utile per quanto concerne l’applicazione di dette norme.
 
Inoltre, il principio della neutralità fiscale, che costituisce la traduzione del principio generale della parità di trattamento impone che gli operatori economici che effettuano le stesse operazioni non siano trattati diversamente in materia di Iva, salvo che una differenza di trattamento sia obiettivamente giustificata. Orbene, un soggetto passivo al quale è negato il diritto alla detrazione a causa dell’assenza di operazioni imponibili non si trova in una situazione comparabile a quella di un soggetto passivo al quale è stato accordato il diritto alla detrazione a causa dell’esistenza di un’operazione imponibile effettivamente realizzata.
 
Le conclusioni della Corte Ue
Premesso che la questione sollevata è fondata sulla premessa che i beni ai quali si riferisce l’Iva a monte non sono stati effettivamente forniti, la Corte Ue perviene alla conclusione che l’articolo 17 della sesta direttiva deve essere interpretato nel senso che, per negare al soggetto passivo destinatario di una fattura il diritto di detrarre l’Iva menzionata su tale fattura, è sufficiente che l’amministrazione stabilisca che le operazioni alle quali tale fattura corrisponde non sono state effettivamente realizzate.
 
 
Data della sentenza
27 giugno 2018
 
Numero della causa
Cause riunite C-459-460/17
 
Nome delle parti
SGI
Valeriane SNC
 
Contro
 
Ministre de l’Action et des Comptes pubblics 
 

Marcello Maiorino

pubblicato Mercoledì 27 Giugno 2018

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