Dora De Marco
21 Giugno 2018
I soldi all’estero vanno dichiaratianche se destinati a cure mediche
Giurisprudenza
I soldi all’estero vanno dichiarati
anche se destinati a cure mediche
L’adempimento informativo previsto dall’articolo 4 del Dl 167/1990 è generico e riguarda tutte le somme di denaro, anche se provento di reato, depositate su conti oltralpe
Sussiste l’obbligo di rendere noto all’amministrazione fiscale, mediante la compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi, tutte le somme di denaro depositate su conti correnti accesi presso banche estere che siano integralmente destinate a cure mediche.
È il principio di diritto affermato dalla Corte suprema con l’ordinanza n. 15608 del 14 giugno 2018.
La vicenda processuale
A due contribuenti, cointestatari di un conto corrente bancario acceso presso una banca svizzera, l’ufficio notifica atti di irrogazione sanzioni ai sensi dell’articolo 4, Dl 167/1990, per aver omesso di dichiarare le somme depositate sul predetto conto estero, mediante la compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi relativa agli anni d’imposta 2006 e 2007.
I contribuenti impugnano i provvedimenti di irrogazione sanzioni davanti al giudice tributario, ottenendo decisione favorevole in secondo grado.
La Commissione tributaria regionale, investita della questione, invero, accogliendo l’appello dei contribuenti, annulla gli atti sanzionatori, sostenendo che gli appellanti hanno “puntualmente e sufficientemente documentato che le somme detenute presso la HSBC di Lugano sono state integralmente utilizzate per cure mediche effettuate in Svizzera”.
In altri termini, per la Ctr, la finalizzazione a cure mediche delle somme detenute su conti esteri farebbe venir meno l’obbligo dichiarativo, normativamente imposto.
Ricorre in Cassazione l’Agenzia delle entrate eccependo, per quanto di interesse, il vizio di violazione di legge, laddove la Ctr ha ingiustificatamente escluso l’obbligo di dichiarazione delle somme detenute su conto bancario estero.
La pronuncia della Cassazione
La Corte suprema accoglie il ricorso del Fisco, aderendo al consolidato orientamento di legittimità, in base al quale, l’obbligo di dichiarazione di cui all’articolo 4 del Dl 167/1990 (nel testo vigente “ratione temporis”) è generico e riguarda tutte le somme di danaro, anche se provento di reato, depositate su conti correnti di banche estere.
Osservazioni
L’articolo 4 del Dl 167/1990 pone per le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate ai sensi dell’articolo 5 del Tuir, residenti in Italia, l’obbligo di dichiarazione degli investimenti e delle attività di natura finanziaria di fonte estera.
Secondo il consolidato orientamento di legittimità (si veda a titolo esemplificativo, Cassazione, 20032/2011), al quale l’ordinanza in commento aderisce, detto obbligo riguarda tutte le somme di denaro, anche se provento di reato, depositate su conti correnti di banche estere.
Il fondamento della generalità di questo obbligo, invero, è da rinvenire nella lettura sistematica del testo normativo, in particolare nell’articolo 6 del medesimo decreto legge che prevede, con presunzione iuris tantum, la fruttuosità (al tasso ufficiale medio di sconto vigente in Italia nel relativo periodo d’imposta) delle somme depositate all’estero e, quindi, la loro conseguente redditività fiscale.
L’obbligo in questione, pertanto, è espressione del principio costituzionale di capacità contributiva di cui all’articolo 53 della Costituzione, da ritenersi prevalente rispetto alle personali esigenze di destinazione delle suddette somme.
Nella specie, pertanto, i contribuenti non solo hanno violato l’obbligo dichiarativo, imposto da disposizioni di legge, ma altresì non hanno fornito la prova contraria, entro sessanta giorni dal ricevimento della espressa richiesta notificata dall’ufficio, idonea a vincere la presunzione di fruttuosità delle somme depositate.
Ne deriva la legittimità delle sanzioni irrogate.
Come, inoltre, anche recentemente ribadito dalla Corte suprema (si veda Cassazione, 1311/2018), in materia di omessa dichiarazione annuale per investimenti e attività di natura finanziaria all’estero, la sanzione di cui all’articolo 5, comma 5, del citato Dl, non è stata tacitamente abrogata dall’articolo 16, comma 2, del Dlgs 471/1997, in relazione all’articolo 8, comma 1, dello stesso decreto, in quanto la predetta dichiarazione ha l’esclusiva finalità di monitorare i trasferimenti di valuta da e per l’estero, quali manifestazioni di capacità contributiva, e le relative violazioni restano sanzionate in modo specifico e autonomo, assumendo carattere di specialità rispetto alla generale nozione di omessa, ovvero di inesatta o incompleta indicazione di dati rilevanti per la determinazione del tributo, punite dall’articolo 8, comma 1, del Dlgs 471/1997.
pubblicato Giovedì 21 Giugno 2018
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