20 Giugno 2018
Liti tributarie pendenti -8,51% nel primo trimestre 2018
Attualità, Dati e statistiche
Liti tributarie pendenti -8,51%
nel primo trimestre 2018
Nel periodo gennaio – marzo di quest’anno le controversie si sono ridotte a 409.787. Da sottolineare l’utilizzo dell’invio telematico degli atti processuali, pari al 43% di quelli pervenuti
Il confronto dei dati mostra una riduzione del contenzioso con il Fisco per i due gradi di giudizio dello 0,61% (-358 ricorsi) rispetto al primo trimestre 2017 e del -9,67% (-6.248 ricorsi) nei confronti dello stesso periodo del 2016. Le analisi sono contenute nel rapporto sul contenzioso tributario con le relative appendici statistiche, pubblicati sul sito del dipartimento delle Finanze.
Le nuove controversie attivate presso le Commissioni tributarie provinciali ammontano a 42.355 ricorsi, mostrando una crescita del 3,23%, mentre i ricorsi definiti – 51.158 – indicano una diminuzione del 19,46%.
Gli appelli pervenuti nelle Commissioni tributarie regionali sono 16.010, facendo registrare un calo del 9,51%; quelli definiti sono 15.309 corrispondenti a una crescita dell’1,30%.
Le liti affrontate in primo grado di giudizio, nel primo trimestre 2018, risultano completamente favorevoli all’ente impositore per il 46,35% del totale dei provvedimenti emanati, per un valore complessivo di 2.401,78 milioni di euro; la percentuale dei giudizi completamente favorevoli al contribuente è il 31,31% corrispondenti a un valore di 941,26 milioni di euro. Infine la percentuale dei giudizi intermedi si attesta all’11,34% per un valore di 990,72 milioni di euro.
Gli appelli discussi presso le Commissioni tributarie regionali conclusi con esito completamente favorevole all’ente impositore sono il 46,14% del totale dei provvedimenti emessi, per un ammontare complessivo pari a 1.235,63 milioni di euro; i giudizi completamente favorevoli al contribuente sono pari al 37,2% per un importo di 880,60 milioni di euro; i giudizi intermedi corrispondono a una percentuale dell’8,45% corrispondente a un valore complessivo di 449,34 milioni di euro.
Le domande di sospensione accolte nel primo grado di giudizio rappresentano il 44,17% delle istanze complessivamente decise, e il loro valore è pari a 552,76 milioni di euro; quelle accolte nel secondo grado corrispondono al 24,67% del totale delle istanze decise, e il relativo valore è pari a 82,90 milioni di euro.
Infine, occorre evidenziare che sono stati trasmessi attraverso il servizio telematico il 43% degli atti depositati nei due gradi di giudizio. In particolare sono stati inviati per via telematica il 14% dei ricorsi, il 47% delle controdeduzioni e il 51% degli atti processuali. In entrambi i gradi di giudizio il trend di utilizzo del processo tributario telematico è in costante aumento, pur essendo facoltativo e quindi dipende dalle scelte effettuate dalle parti processuali.
pubblicato Mercoledì 20 Giugno 2018

Ultimi articoli
Attualità 18 Febbraio 2025
I risultati di Entrate e Riscossione: 2024 record nel recupero dell’evasione
Nel 2024 l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossione, con la propria attività di contrasto all’evasione, hanno riportato nelle casse dello Stato 26,3 miliardi di euro.
Normativa e prassi 17 Febbraio 2025
Noleggio impianti sportivi, quando è fuori campo Iva
In materia di trattamento Iva su operazioni come il noleggio di impianti sportivi da parte di società sportive dilettantistiche, l’eventuale esenzione si applica solo se le prestazioni sono strettamente connesse con la pratica dello sport.
Attualità 14 Febbraio 2025
Richieste imposte su criptovalute: scoperto nuovo tentativo di truffa
L’Agenzia, con l’avviso del 14 febbraio 2025, mette in guardia i malcapitati contribuenti da un nuovo tentativo di phising tramite mail tendenziose, inviate allo scopo di ottenere dalla vittima il pagamento di imposte non dovute, a seguito di operazioni di trading online o su criptovalute.
Analisi e commenti 14 Febbraio 2025
Legge di bilancio 2025 – 16: un’opzione alle imprese individuali
La legge di bilancio 2025 ha riproposto la possibilità per gli imprenditori individuali di optare, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva, per l’esclusione dal patrimonio dell’impresa dei beni immobili strumentali.