20 Giugno 2018
On line i beneficiari del bonus Zfufuori ex “obiettivo convergenza”
Normativa e prassi
On line i beneficiari del bonus Zfu
fuori ex “obiettivo convergenza”
Gli importi potranno essere utilizzati in compensazione tramite F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione
La norma agevolativa “originaria” è quella prevista dall’articolo 1, commi da 341 a 341-ter della legge 296/2006 (Finanziaria 2007). La misura introdotta a favore delle piccole e microimprese e (poi) dei professionisti delle Zfu, è stata di recente modificata dal Dm 5 giugno 2017, che è intervenuto sul Dm 10 aprile 2013, in base alla nuova disciplina europea in materia di aiuti de minimis.
Puntuale, il ministero dello Sviluppo economico, con la circolare n. 172230 del 9 aprile 2018, ha aggiornato le regole di accesso al regime di vantaggio; la stessa circolare ha anche fissato modalità e termini per la presentazione delle istanze da parte dei soggetti localizzati nelle zone franche comprese nel decreto in esame, che sono poi quelle individuate dalla delibera Cipe n. 14/2018 e non incluse nell’ex “obiettivo Convergenza”, destinatarie delle risorse finanziarie previste dall’articolo 22-bis, comma 1, del Dl 66/2014 (vedi “Agevolazioni zone franche urbane: arrivano le regole per i nuovi bandi”).
Tornando al decreto del 18 giugno:
- l’allegato 1 contiene la lista delle imprese e dei professionisti ammessi all’agevolazione
- nell’allegato 2 sono elencati coloro che riceveranno l’ok definitivo al bonus soltanto dopo aver trasmesso, entro il prossimo 10 luglio, le informazioni antimafia richieste
- in standby anche i richiedenti dell’allegato 3. In questo caso, gli aiuti de minimis dichiarati da imprese e professionisti non corrispondono a quelli presenti nel Registro nazionale degli aiuti. Anche per questi “potenziali” beneficiari il via libera arriverà soltanto dopo la verifica dell’ammontare dell’importo concedibile.
La somma potrà essere utilizzata soltanto in compensazione, mediante il modello di versamento F24, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
Secondo l’Accordo di programma sottoscritto il 14 marzo 2018 da Mise ed Enti locali, la quota in perenzione amministrativa potrà essere utilizzata dai beneficiari dopo la riassegnazione degli importi nel bilancio dei Comuni interessati, circostanza che sarà comunicata attraverso il sito www.mise.gov.it.
pubblicato Mercoledì 20 Giugno 2018
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