20 Giugno 2018
On line i beneficiari del bonus Zfufuori ex “obiettivo convergenza”
Normativa e prassi
On line i beneficiari del bonus Zfu
fuori ex “obiettivo convergenza”
Gli importi potranno essere utilizzati in compensazione tramite F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione
La norma agevolativa “originaria” è quella prevista dall’articolo 1, commi da 341 a 341-ter della legge 296/2006 (Finanziaria 2007). La misura introdotta a favore delle piccole e microimprese e (poi) dei professionisti delle Zfu, è stata di recente modificata dal Dm 5 giugno 2017, che è intervenuto sul Dm 10 aprile 2013, in base alla nuova disciplina europea in materia di aiuti de minimis.
Puntuale, il ministero dello Sviluppo economico, con la circolare n. 172230 del 9 aprile 2018, ha aggiornato le regole di accesso al regime di vantaggio; la stessa circolare ha anche fissato modalità e termini per la presentazione delle istanze da parte dei soggetti localizzati nelle zone franche comprese nel decreto in esame, che sono poi quelle individuate dalla delibera Cipe n. 14/2018 e non incluse nell’ex “obiettivo Convergenza”, destinatarie delle risorse finanziarie previste dall’articolo 22-bis, comma 1, del Dl 66/2014 (vedi “Agevolazioni zone franche urbane: arrivano le regole per i nuovi bandi”).
Tornando al decreto del 18 giugno:
- l’allegato 1 contiene la lista delle imprese e dei professionisti ammessi all’agevolazione
- nell’allegato 2 sono elencati coloro che riceveranno l’ok definitivo al bonus soltanto dopo aver trasmesso, entro il prossimo 10 luglio, le informazioni antimafia richieste
- in standby anche i richiedenti dell’allegato 3. In questo caso, gli aiuti de minimis dichiarati da imprese e professionisti non corrispondono a quelli presenti nel Registro nazionale degli aiuti. Anche per questi “potenziali” beneficiari il via libera arriverà soltanto dopo la verifica dell’ammontare dell’importo concedibile.
La somma potrà essere utilizzata soltanto in compensazione, mediante il modello di versamento F24, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
Secondo l’Accordo di programma sottoscritto il 14 marzo 2018 da Mise ed Enti locali, la quota in perenzione amministrativa potrà essere utilizzata dai beneficiari dopo la riassegnazione degli importi nel bilancio dei Comuni interessati, circostanza che sarà comunicata attraverso il sito www.mise.gov.it.
pubblicato Mercoledì 20 Giugno 2018
Ultimi articoli
Normativa e prassi 16 Settembre 2024
I premi post-master alloggiano nella categoria dei redditi diversi
I premi erogati dall’università agli studenti più meritevoli dopo l’attribuzione del titolo di master di secondo livello sono considerati, ai fini Irpef, redditi diversi con ritenuta alla fonte del 25 per cento.
Normativa e prassi 16 Settembre 2024
Maggiorazioni “Tari corrispettivo”, incluse nel calcolo dell’Iva
L’introduzione di componenti perequative, da addebitare a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani come maggiorazione, concorre alla determinazione dell’unitaria base imponibile Iva della Tari corrispettivo, in quanto contribuisce a determinare il costo complessivo del servizio fornito al cliente/consumatore.
Normativa e prassi 13 Settembre 2024
Trasparenza fiscale grandi società, “ufficiale” la pubblicità delle imposte
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 2024, il Dlgs n.
Normativa e prassi 13 Settembre 2024
Cambi valute estere, online le medie di agosto
È disponibile, sul sito dell’Agenzia delle entrate, il provvedimento del 13 settembre 2024 che accerta le medie dei cambi delle valute estere rilevate nello scorso mese di agosto, calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base di quotazioni di mercato.