Normativa e prassi

20 Giugno 2018

On line i beneficiari del bonus Zfufuori ex “obiettivo convergenza”

Normativa e prassi

On line i beneficiari del bonus Zfu
fuori ex “obiettivo convergenza”

Gli importi potranno essere utilizzati in compensazione tramite F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione

On line i beneficiari del bonus Zfu|fuori ex “obiettivo convergenza”
Pubblicato sul sito del ministero dello Sviluppo economico ha anticipato, sul proprio sito, il decreto direttoriale del 18 giugno 2018, che approva gli elenchi dei beneficiari delle agevolazioni fiscali e contributive previste per le zone franche urbane di Pescara, Matera, Velletri, Sora, Ventimiglia, Campobasso, Cagliari, Iglesias, Quartu Sant’Elena e Massa – Carrara.
La norma agevolativa “originaria” è quella prevista dall’articolo 1, commi da 341 a 341-ter della legge 296/2006 (Finanziaria 2007). La misura introdotta a favore delle piccole e microimprese e (poi) dei professionisti delle Zfu, è stata di recente modificata dal Dm 5 giugno 2017, che è intervenuto sul Dm 10 aprile 2013, in base alla nuova disciplina europea in materia di aiuti de minimis.
Puntuale, il ministero dello Sviluppo economico, con la circolare n. 172230 del 9 aprile 2018, ha aggiornato le regole di accesso al regime di vantaggio; la stessa circolare ha anche fissato modalità e termini per la presentazione delle istanze da parte dei soggetti localizzati nelle zone franche comprese nel decreto in esame, che sono poi quelle individuate dalla delibera Cipe n. 14/2018 e non incluse nell’ex “obiettivo Convergenza”, destinatarie delle risorse finanziarie previste dall’articolo 22-bis, comma 1, del Dl 66/2014 (vedi “Agevolazioni zone franche urbane: arrivano le regole per i nuovi bandi”).
 
Tornando al decreto del 18 giugno:

  • l’allegato 1 contiene la lista delle imprese e dei professionisti ammessi all’agevolazione
  • nell’allegato 2 sono elencati coloro che riceveranno l’ok definitivo al bonus soltanto dopo aver trasmesso, entro il prossimo 10 luglio, le informazioni antimafia richieste
  • in standby anche i richiedenti dell’allegato 3. In questo caso, gli aiuti de minimis dichiarati da imprese e professionisti non corrispondono a quelli presenti nel Registro nazionale degli aiuti. Anche per questi “potenziali” beneficiari il via libera arriverà soltanto dopo la verifica dell’ammontare dell’importo concedibile. 

La somma potrà essere utilizzata soltanto in compensazione, mediante il modello di versamento F24, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
 
Secondo l’Accordo di programma sottoscritto il 14 marzo 2018 da Mise ed Enti locali, la quota in perenzione amministrativa potrà essere utilizzata dai beneficiari dopo la riassegnazione degli importi nel bilancio dei Comuni interessati, circostanza che sarà comunicata attraverso il sito www.mise.gov.it.

pubblicato Mercoledì 20 Giugno 2018

On line i beneficiari del bonus Zfufuori ex “obiettivo convergenza”

Ultimi articoli

Attualità 26 Maggio 2023

Correzioni di istanza Civis: falso, la mail contiene un malware

L’Agenzia delle entrate avvisa che è in corso di diffusione una campagna di phishing attuata tramite false comunicazioni trasmesse via e-mail.

Attualità 26 Maggio 2023

Comunicazione Fatca senza Tin: no problem, nessuna sanzione

L’Internal revenue service degli Stati Uniti (Irs), infatti, con una notice dello scorso 30 dicembre, informata delle difficoltà che le istituzioni finanziarie italiane riscontrano nella raccolta del codice fiscale statunitense (Tin), ha precisato, con riferimento alla comunicazione dei dati relativi agli anni dal 2022, 2023 e 2024, che la mancata acquisizione e comunicazione del Tin, in relazione a un conto già esistente al 30 giugno 2014, non determinerà di per sé gravi conseguenze.

Attualità 25 Maggio 2023

Statistiche delle dichiarazioni Irpef, il Mef pubblica i dati 2021

Sul sito del Dipartimento delle finanze sono disponibili i dati su dichiarazioni Irpef dei titolari di partita Iva, reddito prevalente delle persone fisiche e Isa.

Normativa e prassi 25 Maggio 2023

“Decreto bollette” ai titoli di coda, palazzo Madama rinnova la fiducia

Art. 2 – Riduzione dell’Iva e degli oneri generali nel settore gas per il secondo trimestre dell’anno 2023 (modificato) Destinati, per l’anno 2023, 1,5 milioni di euro a favore dei Comuni in condizioni di predissesto, con popolazione da 25mila a 35mila abitanti, il cui piano di riequilibrio finanziario è stato approvato dalla Corte dei conti nel 2015 per l’anno 2014 e fino al 2023 e che, a seguito della sentenza 18/2019 della Corte costituzionale, si sono visti ridurre – dai trenta anni riconosciuti dalla norma della legge di stabilità 2016 poi dichiarata illegittima (articolo 1, comma 714, legge 208/2015) ai dieci anni ordinariamente previsti dal Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (articolo 243-bis, Dlgs 267/2000) – l’intervallo temporale a disposizione per restituire le anticipazioni di liquidità da parte dello Stato, di cui hanno usufruito accedendo al “Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali” (articolo 243-ter, Tuel).

torna all'inizio del contenuto