Nunziata Fusco
6 Giugno 2018
Modello Redditi Pf 2018:le novità del primo Fascicolo – 1
Analisi e commenti
Modello Redditi Pf 2018:
le novità del primo Fascicolo – 1
Tra le altre, una casella per identificarsi come coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale e non includere nella base imponibile i redditi dominicali e agrari
Diverse le novità normative introdotte dalla legge di bilancio 2017 che hanno interessato il modello di dichiarazione Redditi-Pf 2018.
La prima riguarda la specifica indicazione da fornire nel frontespizio, con la nuova casella “fusione comuni” al rigo relativo al domicilio fiscale posseduto al 1° gennaio 2017, per alcuni particolari comuni.
Infatti, gli enti locali risultanti da una fusione possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori dei comuni preesistenti alla fusione non oltre il quinto esercizio finanziario della nuova amministrazione (articolo 21, comma 2-ter, Dl 50/2017).
Il rigo “domicilio fiscale al 1/1/2017” deve essere sempre compilato indicando il domicilio alla data del 1° gennaio 2017.
Il quadro RA
È stato aggiornato il quadro RA dei terreni in considerazione della novità contenuta nell’articolo 1, comma 44, legge 232/2016.
Per il calcolo dell’imponibile dei terreni, il reddito dominicale è rivalutato dell’80 per cento, mentre quello agrario del 70 per cento. I redditi dominicale e agrario sono, poi, ulteriormente rivalutati del 30 per cento.
Per gli anni 2017, 2018 e 2019, i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (Iap) iscritti nella previdenza agricola. Questi devono barrare la casella di colonna 10.
Esempio:
- colonna 1 – reddito dominicale non rivalutato (100 euro)
- colonna 2 – codice 1 (proprietario del terreno)
- colonna 3 – reddito agrario non rivalutato (100 euro)
- colonne 4 e 5 – numero di giorni (365) e percentuale di possesso (100)
- colonna 10 – barrata (il proprietario è un coltivatore diretto che possiede e conduce il terreno).
Il reddito dominicale e agrario devono essere rivalutati:
- il dominicale rivalutato è pari a 100 x 1,8 = 180 euro
- l’agrario rivalutato è pari a 100 x 1,7 = 170 euro.
Il risultato della somma del reddito dominicale e agrario rivalutati è pari a 350 euro e viene riportato nella colonna 13 (reddito fondiario non imponibile).
L’ulteriore rivalutazione non si applica nel caso di terreni agricoli o non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (Iap) iscritti nella previdenza agricola (casella di colonna 10 barrata); di conseguenza, le colonne 11 e 12 non devono essere compilate.
1 – Continua
pubblicato Mercoledì 6 Giugno 2018
Ultimi articoli
Normativa e prassi 3 Ottobre 2024
Successioni, Registro, Bollo, in Gazzetta le novità della delega
Pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale di ieri, 2 ottobre 2024, il decreto attuativo delle nuove regole previste dalla delega fiscale in tema di tributi indiretti diversi dall’Iva (Dlgs n.
Normativa e prassi 2 Ottobre 2024
Delega unica agli intermediari per i servizi online Ade-Ader
Pronto il modello che consentirà ai contribuenti di delegare gli intermediari all’utilizzo di uno o più servizi online contestualmente dell’Agenzia delle entrate e di Agenzia delle entrate-Riscossione.
Attualità 2 Ottobre 2024
Bonus consulenza quotazione Pmi, domande fino al 31 marzo 2025
Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha fornito dettagli e istruzioni operative per accedere al credito d’imposta per i costi di consulenza sostenuti nel 2024 dalle piccole e medie imprese (Pmi) per la quotazione sui mercati regolamentati.
Normativa e prassi 2 Ottobre 2024
Asseverazione extra time: Sismabonus con remissione in bonis
Il contribuente che, ai fini della detrazione prevista dall’articolo 16, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legge n.