Nunziata Fusco
6 Giugno 2018
Modello Redditi Pf 2018:le novità del primo Fascicolo – 1
Analisi e commenti
Modello Redditi Pf 2018:
le novità del primo Fascicolo – 1
Tra le altre, una casella per identificarsi come coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale e non includere nella base imponibile i redditi dominicali e agrari
Diverse le novità normative introdotte dalla legge di bilancio 2017 che hanno interessato il modello di dichiarazione Redditi-Pf 2018.
La prima riguarda la specifica indicazione da fornire nel frontespizio, con la nuova casella “fusione comuni” al rigo relativo al domicilio fiscale posseduto al 1° gennaio 2017, per alcuni particolari comuni.
Infatti, gli enti locali risultanti da una fusione possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori dei comuni preesistenti alla fusione non oltre il quinto esercizio finanziario della nuova amministrazione (articolo 21, comma 2-ter, Dl 50/2017).
Il rigo “domicilio fiscale al 1/1/2017” deve essere sempre compilato indicando il domicilio alla data del 1° gennaio 2017.

Il quadro RA
È stato aggiornato il quadro RA dei terreni in considerazione della novità contenuta nell’articolo 1, comma 44, legge 232/2016.
Per il calcolo dell’imponibile dei terreni, il reddito dominicale è rivalutato dell’80 per cento, mentre quello agrario del 70 per cento. I redditi dominicale e agrario sono, poi, ulteriormente rivalutati del 30 per cento.
Per gli anni 2017, 2018 e 2019, i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (Iap) iscritti nella previdenza agricola. Questi devono barrare la casella di colonna 10.
Esempio:
- colonna 1 – reddito dominicale non rivalutato (100 euro)
- colonna 2 – codice 1 (proprietario del terreno)
- colonna 3 – reddito agrario non rivalutato (100 euro)
- colonne 4 e 5 – numero di giorni (365) e percentuale di possesso (100)
- colonna 10 – barrata (il proprietario è un coltivatore diretto che possiede e conduce il terreno).
Il reddito dominicale e agrario devono essere rivalutati:
- il dominicale rivalutato è pari a 100 x 1,8 = 180 euro
- l’agrario rivalutato è pari a 100 x 1,7 = 170 euro.
Il risultato della somma del reddito dominicale e agrario rivalutati è pari a 350 euro e viene riportato nella colonna 13 (reddito fondiario non imponibile).

L’ulteriore rivalutazione non si applica nel caso di terreni agricoli o non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (Iap) iscritti nella previdenza agricola (casella di colonna 10 barrata); di conseguenza, le colonne 11 e 12 non devono essere compilate.
1 – Continua
pubblicato Mercoledì 6 Giugno 2018

Ultimi articoli
Analisi e commenti 7 Giugno 2023
Effetti della pseudonimizzazione – 1 Le regole Ue sulla tutela dei dati
Il Regolamento Ue 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (General data protection regulation – Gdpr), che abroga la direttiva 95/46/Ce, all’articolo 1, contiene norme generali volte ad assicurare la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché disposizioni relative alla libera circolazione di tali dati.
Normativa e prassi 6 Giugno 2023
Flat tax, circolare in consultazione: osservazioni entro il 15 giugno
Disponibile online, da oggi, 6 giugno 2023, in consultazione pubblica, lo schema di circolare che fornisce chiarimenti sul nuovo regime della cosiddetta tassa piatta incrementale (o flat tax incrementale), introdotto dall’articolo 1, commi da 55 a 57, della legge di bilancio 2023.
Dati e statistiche 6 Giugno 2023
Mercato immobiliare residenziale il dettaglio regione per regione
Come di consueto, a corredo della pubblicazione del Rapporto immobiliare, sul sito dell’Agenzia delle entrate, l’Osservatorio del mercato immobiliare cura l’uscita delle Statistiche Regionali, prezioso approfondimento sull’andamento del mercato residenziale nell’anno 2022 in tutte le regioni italiane.
Attualità 6 Giugno 2023
Opzioni bonus edilizi già comunicate, il visto “ora per allora” è ininfluente
Il visto di conformità “ora per allora”, diversamente da quello “ordinario”, posto dal professionista che ha già inviato le comunicazioni delle opzioni (prime cessioni del credito o sconti in fattura) relative ai bonus edilizi, non deve essere trasmesso all’Agenzia delle entrate, in quanto non rappresenta una condizione per l’esercizio dell’opzione, già avvenuto, ma è finalizzato a limitare la responsabilità del cessionario, da far valere in occasione dei controlli effettuati dall’Amministrazione finanziaria.