Giovanni Di Lauro
4 Giugno 2018
Sentenza estensibile al coobbligatoin assenza di giudicato contrario
Giurisprudenza
Sentenza estensibile al coobbligato
in assenza di giudicato contrario
Quando invece il suo procedimento si è già concluso, la parte non può invocare a proprio vantaggio la diversa successiva pronuncia emessa nei riguardi di altro debitore in solido
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 11906 del 16 maggio 2018, è tornata a ribadire l’ambito di applicazione del principio di cui al comma 2 dell’articolo 1306, codice civile, in tema di solidarietà tributaria sancendo che il coobbligato d’imposta può avvalersi del giudicato favorevole emesso in un giudizio promosso da un altro coobbligato quale “riflesso dell’unicità dell’accertamento e della citata estensibilità del giudicato, sempre che non si sia già formato un giudicato contrario sul medesimo punto: pertanto, il coobbligato non può invocare a proprio vantaggio la diversa successiva pronuncia emessa nei riguardi di altro debitore in solido, nel caso in cui egli non sia rimasto inerte, ma abbia a propria volta promosso un giudizio già conclusosi (in modo a lui sfavorevole) con una decisione avente autonoma efficacia nei suoi confronti”.
In tema di solidarietà tributaria, dunque, l’istituto dell’estensione del giudicato di cui all’articolo 1306, codice civile, necessita per la sua corretta applicazione di alcuni indefettibili presupposti normativi tra cui c’è, innanzitutto, quello della inerzia processuale del richiedente ovvero la mancata formazione nei suoi riguardi di un giudicato di merito avente carattere di cosa giudicata.
La previsione codicistica delinea una facoltà che deve essere necessariamente esercitata da chi intende avvalersene non sussistendo al riguardo alcun automatismo ex lege ai fini dell’estensione del giudicato.
In ordine al concetto di giudicato sfavorevole che costituisce un limite all’esercizio della facoltà, occorre chiarire se esso riguardi solo le sentenze di merito o anche quelle emesse in punto di rito. Sul punto, secondo la Corte suprema la presenza di una sentenza di tenore sfavorevole al coobbligato, anche se meramente processuale, costituisce pur sempre una statuizione giudiziale definitiva. Dunque, la sentenza che pronuncia l’inammissibilità del ricorso, costituisce quel giudicato “interno” ostativo all’applicazione di quello “riflesso” di cui all’articolo 1306 del codice civile (Cassazione, sentenza n. 12401/2003).
La pronuncia di legittimità in commento si riallaccia al principio ormai consolidatosi sin dal 1991 con la sentenza a sezioni unite della Corte di cassazione n. 7053, la cui ratio va colta nell’esigenza di ovviare a un conflitto di giudicati laddove il condebitore inerte invochi un diverso giudicato contro il “suo” giudicato e ciò anche laddove avvenga nel contesto di un altro processo, come nel caso in cui il condebitore abbia separatamente agito per contestare l’obbligazione e sia rimasto definitivamente soccombente o nel medesimo processo come nel caso in cui il condebitore, presente in giudizio, non impugni la sentenza a lui sfavorevole che altri invece impugnino.
In quest’ultimo caso, la giurisprudenza di legittimità ha precisato come detto coobbligato, avendo rinunciato alla impugnazione, presta acquiescenza alla sentenza accettandone tutta la sua portata, con conseguenti effetti analoghi a quelli scaturenti da un provvedimento conclusivo ottenuto in un separato giudizio (Cassazione, sentenza n. 1179/2007).
I giudici di legittimità con la citata sentenza a sezioni unite hanno anche chiarito che la facoltà concessa al coobbligato rimasto inerte incontra una preclusione nell’ipotesi in cui abbia effettuato un pagamento sia prima sia dopo il formarsi del giudicato favorevole nei confronti del condebitore. Il pagamento, infatti, costituisce esercizio negativo e consumazione di quella facoltà ed impedisce che possa successivamente ripetersi quanto sia stato in tal modo pagato. Sul punto, però, vi sono orientamenti giurisprudenziali non del tutto univoci.
Occorre prendere atto, infatti, di un’altra pronuncia dei giudici di legittimità a sezioni semplici che in tema di ripetizione dell’indebito hanno affermato come il coobbligato può avvalersi del giudicato favorevole non solo per paralizzare la pretesa del creditore in via di eccezione, ma anche per ripetere l’indebito, quando abbia pagato il tributo non per spontanea adesione alla pretesa tributaria, ma al fine di evitare l’azione esecutiva (Cassazione 4641/2011, conforme a Cassazione 4855/2001). È auspicabile su tale specifico punto un intervento dei giudici di legittimità al fine di ricondurre a unità il principio da applicare.
pubblicato Giovedì 7 Giugno 2018

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