Attualità

30 Maggio 2018

Regime premiale studi di settore:presentati i risultati del 2016

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Regime premiale studi di settore:
presentati i risultati del 2016

Aumenta la media del “dichiarato” rispetto al corrispondente dato attribuibile all’intera platea di riferimento: ciò conferma la validità del sistema come strumento di compliance

Regime premiale studi di settore:|presentati i risultati del 2016
Si è rinnovato ieri il tradizionale appuntamento tra l’Agenzia delle entrate e le associazioni di categoria, per analizzare i risultati dell’applicazione del regime premiale introdotto dall’articolo 10, commi 9 e 10, del “decreto Salva Italia” (Dl 201/2011) all’annualità di imposta 2016. Sotto la lente, in particolare, i dati dichiarati dai contribuenti che hanno presentato studi di settore ammessi al regime premiale. Di grande interesse anche il lavoro presentato da Sose, partner metodologico dell’Agenzia, volto a valutare gli effetti del regime attraverso il confronto tra ciò che si osserva in termini di ricavi e redditi dopo l’introduzione del regime e ciò che si sarebbe osservato a parità di condizioni in assenza dello stesso (analisi del controfattuale).
 
Come funziona?
Il regime in argomento rappresenta uno degli strumenti di compliance introdotti nel nostro ordinamento negli ultimi anni per favorire sempre più un’adesione spontanea dei contribuenti a comportamenti fiscalmente corretti.
Lo schema ormai collaudato prevede, infatti, il riconoscimento di significative premialità per chi, dichiarando dati veritieri, raggiunge un risultato di congruità, coerenza e normalità.
In particolare, ai contribuenti in possesso delle condizioni di accesso al regime stesso sono riconosciuti i seguenti benefici:

  • preclusione degli accertamenti di tipo “analitico – presuntivo” (articoli 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del Dpr 600/1973, e 54, secondo comma, ultimo periodo, del Dpr 633/1972)
  • determinazione sintetica del reddito complessivo (articolo 38, Dpr 600/1973) ammessa solo a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato
  • riduzione di un anno del termine di decadenza per l’attività di accertamento effettuata ai fini delle imposte dirette e dell’IVA (articoli 43, primo comma, Dpr 600/1973, e 57, primo comma, Dpr 633/1972 – la disposizione non si applica in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 74/2000).

I risultati del 2016
I soggetti che, sulla base dei dati dichiarati, hanno avuto accesso al regime premiale per il periodo di imposta 2016 sono pari a 578.354, su 2.107.211 (circa il 27,4% della popolazione).
Tale dato è allineato con quello delle due annualità precedenti che avevano fatto registrare una significativa crescita rispetto al passato (grafico 1).
 

 grafico_1.png

(grafico 1)

 
I dati presentati hanno mostrato significativi effetti positivi sui comportamenti dichiarativi dei contribuenti interessati.
In particolare, è emerso che, per i soggetti interessati dal regime, si è registrato, per il periodo d’imposta 2016, un aumento di circa 3,86 miliardi di euro dei ricavi dichiarati e di circa 2,13 miliardi di euro dei redditi dichiarati.
 
Di particolare interesse anche il dato afferente i redditi e ricavi medi dichiarati dai soggetti premiati rispetto a quelli dichiarati dalla platea complessiva nell’annualità considerata.
Il dato medio dichiarato dai premiati, sensibilmente maggiore rispetto al corrispondente dato attribuibile all’intera platea di riferimento (vedi grafico 2), sembra confermare al contempo l’affidabilità dei soggetti che sono stati beneficiati dai premi e la validità del regime come strumento di compliance idoneo a stimolare condotte virtuose.
 
grafico_2.png
(grafico 2)

Chi accederà al regime nel 2017
Durante l’incontro l’Agenzia ha anche presentato le ipotesi di lavoro sul tavolo per il periodo di imposta 2017. Al riguardo, ricordiamo che il comma 12 dell’articolo 10 del Dl 201/2011 prevede che “con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria, possono essere differenziati i termini di accesso alla disciplina di cui al presente articolo tenuto conto del tipo di attività svolta dal contribuente”.
 
In proposito, tenuto conto dei risultati dell’applicazione del regime premiale al periodo 2016 e del fatto che gli studi di settore in vigore per il periodo d’imposta 2017 non sono stati modificati rispetto al 2016, è stata manifestata la volontà di confermare i medesimi criteri di individuazione degli studi di settore che consentono l’accesso al regime premiale della precedente annualità.
 
Si tratterebbe, pertanto, dei 155 studi di settore per i quali risultano approvati indicatori di coerenza economica riferibili ad almeno quattro delle seguenti tipologie:
a) efficienza e produttività del fattore lavoro
b) efficienza e produttività del fattore capitale
c) efficienza di gestione delle scorte
d) redditività
e) struttura
o a tre delle tipologie sopra indicate e che contemporaneamente prevedono l’indicatore “Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti”.
La conferma dei criteri 2016 al 2017 consentirebbe di stimare che il regime premiale possa trovare applicazione per una platea complessiva di più di 2 milioni di contribuenti di cui quasi il 26% avrebbe accesso ai benefici (circa 533mila soggetti).
 
On line i dati dell’incontro
Tutta la documentazione presentata durante l’incontro dall’Agenzia e da Sose è consultabile sul sito dell’Agenzia delle entrate.
 

Enrico Polella

pubblicato Giovedì 31 Maggio 2018

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