Giurisprudenza

9 Maggio 2018

La risposta data a un contribuenteha valore solo per l’interpellante

Giurisprudenza

La risposta data a un contribuente
ha valore solo per l’interpellante

L’unica eccezione, in cui produce effetti anche nei confronti di altri, è quando l’amministrazione, per certezza del diritto, provvede a darne pubblicità mediante risoluzione o circolare

La risposta data a un contribuente|ha valore solo per l’interpellante

Le disposizioni in materia di diritto di interpello (articolo 11, legge 212/2000, lo Statuto dei diritti del contribuente) tutelano unicamente l’affidamento fondato sulla risposta a un’istanza proposta dal singolo contribuente e su questioni specifiche che lo riguardano. Pertanto, è legittimo il recupero nei confronti di una società che si sia conformata a un parere reso dalla direzione regionale delle Entrate su questione analoga, ma sollevata da altro contribuente. Né soccorre, in tal caso, il richiamo a un generico principio di tutela dell’affidamento, che non trova supporto in alcuna norma di diritto. Questo, in sintesi, il principio affermato dalla Cassazione nell’ordinanza 9719 del 19 aprile scorso.
 
La vicenda processuale e la pronuncia
Il contenzioso trae origine dall’impugnazione dell’avviso di accertamento con il quale l’ufficio contestava l’indebito utilizzo, da parte di una società di capitali esercente l’attività di commercio di autoveicoli, del regime Iva cosiddetto “del margine”.
La parte adduceva la correttezza del proprio operato, in particolare, per essersi attenuta alla risposta, già resa in passato dall’ufficio delle Entrate, in relazione a un quesito riguardante una questione analoga, formulato da altri, in alcun modo legati alla società ricorrente.
 
L’adita Ctp accoglieva le doglianze di parte, con sentenza integralmente confermata in appello.
In particolare, i giudici del gravame, pur riconoscendo che l’istituto dell’interpello – peraltro, entrato in vigore successivamente ai fatti di causa – vincola l’amministrazione limitatamente al soggetto istante e al caso concreto e personale dallo stesso prospettato, ha tuttavia ritenuto “accertata la sussistenza del presupposto dell’affidamento” della società rispetto alla risposta fornita dal Fisco “in relazione ad un caso del tutto analogo a quello de quo”, ancorché riguardante un diverso contribuente.
 
L’ufficio ricorreva per la cassazione della sentenza, lamentando, tra l’altro, la violazione di legge, con riferimento agli articoli 10 e 11 dello Statuto dei diritti del contribuente.
In particolare, la parte pubblica affermava l’insussistenza, nell’ordinamento vigente, di un principio di tutela dell’affidamento che il contribuente abbia riposto nel parere reso dalla direzione regionale a seguito di un’istanza d’interpello proposta da altri, benché vertente su questioni analoghe.
 
Con l’ordinanza in commento, i giudici di legittimità ritengono fondato il motivo di ricorso prospettato dall’ufficio: invero, al di là dell’erroneo riferimento a disposizioni non applicabili nel caso di specie perché entrate in vigore in epoca successiva, “in effetti, il richiamo del contribuente ad un generico principio di affidamento non trova supporto in nessuna norma di diritto e non è suffragato nemmeno dalle disposizioni successivamente intervenute, che tutelano l’affidamento fondato su risposte ad un interpello proposto dal singolo contribuente e su questioni specifiche che lo riguardano”.
 
Osservazioni
In merito agli effetti della risposta all’istanza di interpello, l’articolo 11 dello Statuto dei diritti del contribuente – tanto nella versione originaria quanto in quella successiva alla revisione della disciplina dell’istituto attuata dal decreto legislativo 156/2015 – dispone che “La risposta dell’amministrazione finanziaria, scritta e motivata, vincola (…) con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell’istanza e limitatamente al richiedente”.
La portata della disposizione è stata chiarita dalla sentenza della Corte costituzionale 191/2007, ove si precisa che il parere reso a seguito di istanza d’interpello “è vincolante soltanto per l’amministrazione e non anche per il contribuente, il quale resta libero di disattenderlo…”.
Invero, la stessa norma statutaria dispone la nullità degli atti, anche a carattere impositivo o sanzionatorio, il cui contenuto sia difforme dalla risposta, sia essa espressa o desunta dal silenzio dell’amministrazione protratto oltre il termine previsto (novanta o centoventi giorni – cfr circolari 50/2001, 7/2009 e 9/2016).
L’effetto tipico della risposta a interpello, dunque, consiste nell’inibire la possibilità di sollevare rilievi, in difformità dal contenuto della stessa, già in sede ispettiva, sia da parte dell’Agenzia che della Guardia di finanza e si produce unicamente, come detto, nei limiti tracciati dalla richiesta e nei riguardi del solo contribuente istante.
 
Vi è, tuttavia, un caso in cui il parere, reso a seguito di istanza d’interpello, può produrre effetti anche nei confronti della generalità dei contribuenti: il riferimento è all’ipotesi in cui l’amministrazione “in omaggio alle esigenze di trasparenza dell’azione amministrativa, correttamente temperate dall’esigenza di assicurare la certezza del diritto”, provveda a dare pubblicità, mediante risoluzione o circolare, alle risposte fornite.
A questo proposito, l’articolo 11, comma 6, dello Statuto precisa che tale pubblicazione è effettuata ogniqualvolta la questione oggetto della richiesta sia stata sollevata da un numero elevato di contribuenti ovvero il parere sia reso in relazione a norme di recente approvazione o per le quali manchino ancora chiarimenti ufficiali, o, ancora, nei casi di comportamenti non uniformi da parte degli uffici e in ogni altra ipotesi in cui il chiarimento fornito possa ritenersi di interesse generale.
 
Quando la risposta all’interpello è oggetto di pubblicazione, gli effetti tipici della stessa (nullità degli atti impositivi/sanzionatori difformi) si producono esclusivamente nei confronti dei soggetti istanti, mentre per la generalità dei contribuenti si configura la fattispecie, di cui all’articolo 10, comma 2, dello Statuto, secondo il quale, ferma restando la debenza del tributo, “non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall’amministrazione medesima”.
 

Mariasole Ivaldi

pubblicato Venerdì 11 Maggio 2018

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