26 Aprile 2018
Ok alle modifiche dei modellidegli studi di settore e parametri
I ritocchi riguardano, in primo luogo, l’adeguamento al sistema semplificato di cassa per le imprese minori e gli aggiornamenti finalizzati alla costruzione e all’aggiornamento degli Isa
Gli interventi interessano un considerevole numero di modelli e istruzioni e riguardano diversi ambiti.
I correttivi “cassa”
Una significativa parte di interventi integrativi riguarda gli aggiornamenti finalizzati a recepire i correttivi agli studi di settore, approvati con il decreto ministeriale del 23 marzo 2018, applicabili, per il periodo di imposta 2017, alle imprese minori in contabilità semplificata. Per queste ultime, infatti, l’articolo 1, commi da 17 a 23, della legge 232/2016, ha introdotto “un regime di contabilità semplificata improntato al criterio di cassa” difficilmente conciliabile, in assenza di opportuni “aggiustamenti”, con il “tradizionale” modello di stima degli studi di settore basato sulla correlazione economico-statistica tra costi e ricavi in presenza di una contabilità che rispettava il principio di competenza (vedi “Studi di settore, ultimo anno: ufficiali i correttivi “cassa”).
Al riguardo, i modelli e le istruzioni relativi ad attività per le quali sono approvati studi di settore applicabili ai contribuenti esercenti attività d’impresa (si tratta dei 177 studi di settore elencati nell’allegato n. 1 al provvedimento in argomento) sono integrati con la nuova sezione “Ulteriori informazioni – imprese in regime di contabilità semplificata” composta dai righi da F41 a F44 (vedi immagine).
Tale sezione deve essere compilata solo dagli esercenti attività commerciali in regime di contabilità semplificata, di cui all’articolo 18 del Dpr 600/1973.
Risulta, così, aggiornata la prima “attenzione” presente nelle istruzioni al quadro: “l’articolo 1, commi da 17 a 23, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) ha introdotto “un regime di contabilità semplificata improntato al criterio di cassa”, modificando l’articolo 66 del TUIR.
Ai fini dell’applicazione degli studi di settore, i contribuenti che applicano il regime di contabilità semplificata devono indicare, nel presente quadro, i dati richiesti sulla base di quanto previsto dal citato articolo 66 del TUIR.
Inoltre, tali contribuenti devono indicare i dati relativi alle esistenze iniziali (F06, F09, F12, F38) e alle rimanenze finali di magazzino (F07, F10, F13)”.
Dati per la costruzione e/o l’aggiornamento degli Isa
Un’altra rilevante parte degli interventi riguarda, invece, aggiornamenti finalizzati all’acquisizione di dati utili per la costruzione e/o l’aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all’articolo 9-bis, comma 2, del Dl 50/2017:
- da un lato sono stati inseriti ulteriori codici attività per i quali gli studi di settore dovranno essere compilati, per il periodo di imposta 2017, ai soli fini della acquisizione dei dati (vedi tabella)
YD14U | 13.93.00 – Fabbricazione di tappeti e moquette |
WD17U | 22.23.01 -Fabbricazione dii rivestimenti elastici per pavimenti (vinile, linoleum, eccetera) |
22.29.02 – Fabbricazione di oggetti di cancelleria in plastica | |
32.91.00 – Fabbricazione di scope e spazzole | |
WD27U | 15.12.01 – Fabbricazione di frustini e scudisci per equitazione |
WD28U | 23.11.00 – Fabbricazione di vetro piano |
23.13.00 – Fabbricazione di vetro cavo | |
23.14.00 – Fabbricazione di fibre di vetro | |
WD33U | 32.11.00 – Coniazione di monete |
WD36U | 24.20.10 – Fabbricazione di tubi e condotti senza saldatura |
24.20.20 – Fabbricazione di tubi e condotti saldati e simili | |
24.42.00 – Produzione di alluminio e semilavorati | |
24.43.00 – Produzione di piombo, zinco e stagno e semilavorati | |
24.44.00 – Produzione di rame e semilavorati | |
24.45.00 – Produzione di altri metalli non ferrosi e semilavorati | |
WG31U | 71.20.21 – Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi (limitatamente ai soggetti che svolgono prevalentemente l’attività di revisione di autoveicoli e motoveicoli a norma di legge) |
YG61U | 47.79.40 – Case d’asta al dettaglio (escluse aste via internet) |
WG79U | 77.21.01 – Noleggio di biciclette |
VM87U | 47.11.10 – Ipermercati |
VM88U | 46.21.21 – Commercio all’ingrosso di tabacco grezzo |
46.35.00 – Commercio all’ingrosso di prodotti del tabacco |
- dall’altro, i modelli e le istruzioni relativi ad attività per le quali sono approvati studi di settore applicabili ai contribuenti esercenti attività d’impresa (si tratta dei 177 studi di settore elencati in parte nell’allegato n. 4 e in parte nell’allegato n. 6 al provvedimento in esame) e il modello dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri, da utilizzare dagli esercenti attività d’impresa, e le relative istruzioni sono integrati con una nuova sezione “Ulteriori informazioni imprese in regime di contabilità semplificata” composta da quattro righi (vedi immagini rispettivamente per studi di settore e parametri).
Anche tali informazioni sono destinate alla compilazione da parte dei soli esercenti attività di impresa in regime di contabilità semplificata.
Ulteriori ritocchi
Il provvedimento interviene anche in relazione ad aspetti più specifici. In particolare, nel modello dello studio di settore WG68U è stata inserita, nel quadro D – Elementi specifici dell’attività, la variabile “Utilizzo prevalente di carburante acquisito da cisterne interne all’impresa e/o tramite consorzi/gruppi d’acquisto (litri di carburante utilizzato maggiori del 50% del totale utilizzato nel periodo d’imposta)” al fine di gestire la non applicabilità dell’indicatore di coerenza “Costo per litro di benzina o gasolio consumato durante il periodo di imposta”, a seguito delle modifiche approvate con il decreto ministeriale del 23 marzo 2018, conseguentemente è stato eliminato il rigo Z11.
In seguito agli interventi di aggiornamento dei modelli sono state pubblicate anche le nuove versioni delle specifiche tecniche (approvate lo scorso 15 febbraio) per l’invio telematico dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore e dei parametri, relativi al periodo d’imposta 2017, e dei controlli tra i modelli Redditi 2018 e studi di settore.
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