15 Aprile 2018
Spesometro II semestre 2017:1,3 miliardi di informazioni inviate
Attualità
Spesometro II semestre 2017:
1,3 miliardi di informazioni inviate
È questo il bilancio tracciato dall’Agenzia delle entrate dopo la scadenza dello scorso 6 aprile per la trasmissione della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute
Il dato tiene conto anche della possibilità di rinviare i file non accettati dopo la scadenza del 6 aprile.
Ricordiamo che con il provvedimento direttoriale dello scorso 5 febbraio, l’Agenzia ha modificato le specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione telematica dello spesometro. L’aggiornamento si è reso necessario alla luce delle semplificazioni procedurali (riduzione dei dati da trasmettere e invio di un documento riepilogativo per le fatture di importo inferiore a 300 euro) introdotte dal decreto legge 148/2017 (articolo 1-ter). Con lo stesso provvedimento, il nuovo termine per l’invio dello spesometro relativo al secondo semestre 2017 era stato fissato al 6 aprile 2018 (vedi “Trasmissione spesometro leggero: la scadenza slitta al 6 aprile 2018”).
Per l’invio delle informazioni, i contribuenti hanno utilizzato i seguenti canali:
- web service (53%)
- sistemi di trasferimento file – file transfer protocol (23%)
- portale “Fatture e corrispettivi” dell’Agenzia (24%).
Le informazioni trasmesse contribuiranno ad alimentare l’archivio dei dati a disposizione dell’Agenzia per il contrasto all’evasione e per la promozione della compliance.
Chi non ha rispettato la scadenza del 6 aprile può comunque sanare la violazione attraverso il ravvedimento operoso.
Terminata la campagna di trasmissione dei dati 2017, inizia ora quella relativa allo spesometro 2018.
Queste le scadenze previste:
- 31 maggio 2018 – dati primo trimestre 2018
- 1° ottobre 2018 (il 30 settembre, infatti, è domenica) – dati secondo trimestre 2018
- 30 novembre 2018 – dati terzo trimestre 2018
- 28 febbraio 2019 – dati quarto trimestre 2018.
Tuttavia, il Dl 148/2017 ha introdotto la possibilità di trasmettere i dati anche con cadenza semestrale. Pertanto, coloro che usufruiranno di questa possibilità dovranno trasmettere i dati del primo semestre 2018 entro il 1° ottobre 2018 e quelli del secondo semestre 2018 entro il 28 febbraio 2019.
Dal 1° gennaio 2019, poi, secondo quanto previsto dall’ultima legge di bilancio, con l’introduzione dell’obbligo della fatturazione elettronica tra privati, lo spesometro uscirà di scena.
pubblicato Domenica 15 Aprile 2018
Ultimi articoli
Attualità 23 Gennaio 2026
Detrazioni efficienza energetica, portale Enea attivo per i dati 2026
La navigazione in questo sito internet e l’utilizzo dei relativi servizi comporta la ricezione di cookie tecnici e, previo tuo consenso, di cookie di profilazione di terze parti, così da assicurarti la migliore esperienza di navigazione e permetterti, in linea con le tue preferenze, di visualizzare alcuni contenuti disponibili sul nostro canale YouTube direttamente all’interno del presente Sito.
Normativa e prassi 22 Gennaio 2026
Successione transfrontaliera, inapplicabile l’esenzione impositiva
Il trasferimento ”mortis causa” a favore di un ente pubblico svizzero del Canton Ticino sconta l’imposta di successione per mancanza del requisito della condizione di reciprocità Un Comune svizzero, ente territoriale di diritto pubblico, è stato nominato erede universale di una cittadina deceduta in Svizzera, dove aveva domicilio e residenza.
Normativa e prassi 22 Gennaio 2026
Il lavoratore frontaliere in Italia può rientrare con reddito agevolato
Il contribuente che, residente all’estero, viene ogni giorno a lavorare nel nostro Paese e ora vorrebbe riportarvi anche la residenza, può accedere potenzialmente al nuovo regime dei lavoratori impatriati Nuovo chiarimento dell’Agenzia delle entrate in merito a un caso specifico riguardante l’accesso al nuovo regime dei lavoratori impatriati (articolo 5, Dlgs n.
Normativa e prassi 21 Gennaio 2026
Auto a uso promiscuo, esenzione per il fringe benefit convenzionale
Le somme che superano tale soglia non usufruiscono del regime speciale di non imponibilità previsto dall’articolo 51 del Tuir che disciplina la determinazione del reddito di lavoro dipendente Il contributo del dipendente al costo dell’auto aziendale concessa a uso promiscuo può beneficiare dell’esenzione Irpef soltanto per la parte trattenuta in busta paga e fino al valore convenzionale del fringe benefit fissato in base alle tabelle Aci.
