Normativa e prassi

9 Aprile 2018

Società e tassazione catastale:i chiarimenti dell’Agenzia

Normativa e prassi

Società e tassazione catastale:
i chiarimenti dell’Agenzia

Pur in mancanza dell’apposita comunicazione dell’opzione, il comportamento concludente consente comunque di determinare il reddito in base a quanto previsto dalla finanziaria 2007

Società e tassazione catastale:|i chiarimenti dell’Agenzia
L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione 28/E dell’11 aprile 2018, fornisce una serie di chiarimenti relativi al regime fiscale delle società che determinano catastalmente il loro reddito, usufruendo della possibilità offerta dalla legge finanziaria per il 2007.
 
I quesiti
A interpellare l’Amministrazione è stata una srl agricola che, a partire dal periodo d’imposta 2016, ha optato per il regime di tassazione “catastale” (articolo 32, Tuir), in base a quanto previsto dalla legge finanziaria per il 2007 (articolo 1, comma 1093, legge 296/2006).
La società, inoltre, sottolinea che, a decorrere dal periodo d’imposta 2017, intende optare, insieme alla società che la controlla, al regime del consolidato nazionale (articoli 117 e seguenti, Tuir).
 
Fatte queste premesse, la srl istante ha rivolto all’Agenzia delle entrate i seguenti cinque quesiti:

  1. se, ai fini della validità dell’opzione per il regime “catastale”, tra i comportamenti concludenti rilevanti rientrino solo i versamenti effettuati in corso d’anno, e la relativa dichiarazione dei redditi, o se si debba tener conto anche del calcolo delle imposte rappresentato nel bilancio
  2. se, nonostante l’opzione per il regime “catastale”, possa optare, in qualità di consolidata, per il regime della tassazione di gruppo insieme alla propria controllante
  3. se, nell’ambito di un gruppo in cui a una delle due società che lo costituiscono non può essere applicata la disciplina Ace (in quanto società agricola che determina “catastalmente” il reddito), l’eccedenza Ace formata dalla società idonea alla sua “produzione” (nel caso di specie, la controllante) possa o meno essere utilizzata all’interno del consolidato fiscale per ridurre il reddito di gruppo in presenza di una società (come quella istante) che di per sé non è idonea alla “produzione” di una propria Ace
  4. se le società agricole, che optano per la tassazione catastale, possono applicare, in caso di cessione di beni immobili, la disciplina della rateizzazione delle plusvalenze in tema di beni posseduti per un periodo non inferiore a tre anni (cfr articolo 86, comma 4, Tuir)
  5. se, in costanza del regime “catastale”, gli interessi passivi indeducibili negli esercizi precedenti all’esercizio dell’opzione, possano essere dedotti o meno in base alle regole previste dall’articolo 96, comma 4, Tuir.

Le risposte dell’Agenzia
All’esito di un dettagliato riscontro delle problematiche sollevate dalla società istante e di una attenta disamina della normativa di riferimento, l’Agenzia fornisce puntuali risposte ai quesiti formulati.
 
In sintesi:

  • risposta al quesito 1 – pur in mancanza dell’apposita comunicazione dell’opzione, il comportamento concludente tenuto da una società agricola che ha scelto di determinare “catastalmente” il proprio reddito (comportamento consistente nel versamento delle imposte calcolate in applicazione del regime catastale e nella successiva “consacrazione” della relativa scelta nella dichiarazione dei redditi) non compromette la possibilità di determinare il reddito ai sensi dell’articolo 32, Tuir, sebbene, per l’omessa comunicazione, si renda applicabile la sanzione amministrativa da 250 a 2mila euro (senza la possibilità di ricorrere alla remissione in bonis – la sanzione, però, può essere ravveduta). Pertanto, pur essendo sanzionabile l’omessa comunicazione, l’opzione resta valida (cfr articolo 2, comma 3, Dpr 442/1997): la comunicazione, infatti, riveste carattere esclusivamente formale, senza rilevare ai fini sostanziali della scelta operata. Inoltre, non è di ostacolo a questa conclusione la circostanza che la società abbia stanziato, nel proprio bilancio relativo al primo anno di applicazione del regime catastale, le imposte calcolate sul reddito determinato in modo ordinario. Infatti, come si evince da precedenti documenti di prassi dell’Agenzia, a prevalere, per la concreta attuazione del regime prescelto, sono i comportamenti concludenti di carattere tributario.
  • risposta al quesito 2 – in assenza di una norma che specificamente escluda la partecipazione a un consolidato delle società agricole che abbiano optato per la determinazione catastale del reddito, tali società possono accedere, in qualità di consolidate, al regime della tassazione di gruppo (a patto che, naturalmente, ricorrano tutti gli altri requisiti richiesti per l’accesso al regime).
  • risposta al quesito 3 – in caso di partecipazione a un consolidato fiscale, dal reddito complessivo globale netto dal quale è ammessa la deduzione dell’eccedenza Ace generata dalle singole società del gruppo – e fino a concorrenza del quale viene da esse attribuita siffatta eccedenza – deve essere scomputata una quota pari al reddito agrario imputato al consolidato dalle società agricole. Il reddito così ottenuto, cioè il reddito globale al netto della quota rinveniente dalle società agricole, costituisce la base di calcolo della capienza del reddito complessivo globale rispetto alla deduzione Ace attribuita da ciascuna società del gruppo. Tale reddito costituisce, altresì, base di calcolo per determinare l’eventuale eccedenza non attribuita al consolidato da ciascuna società, che potrà essere utilizzata in deduzione nell’esercizio successivo oppure in compensazione dell’Irap.
  • risposta al quesito 4 – le società agricole, che determinano “catastalmente” il reddito, possono scegliere di rateizzare (ex articolo 86, comma 4, Tuir) le plusvalenze derivanti dalla vendita dei beni immobili realizzate in costanza del regime catastale, sempreché ricorrano tutti i requisiti richiesti dalla normativa di riferimento.
  • risposta al quesito 5 – in costanza del regime catastale, in mancanza di un esplicito rinvio effettuato dal legislatore, non può trovare applicazione la disposizione in materia di riporto degli interessi passivi indeducibili, dettata dall’articolo 96, comma 4, Tuir.

pubblicato Mercoledì 11 Aprile 2018

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