Martino Verrengia
4 Aprile 2018
Scommesse: accettare e proporre,dal punto di vista Iva, pari sono
Giurisprudenza
Scommesse: accettare e proporre,
dal punto di vista Iva, pari sono
Nessuno spazio alle eccezioni di una compagine toscana, che invocava la detraibilità dell’imposta sul valore aggiunto relativa alle prestazioni rese fuori dal territorio dello Stato
La Ctp di Firenze, con la sentenza n. 294 del 29 marzo, ha stabilito che l’indetraibilità Iva sugli acquisti, ai sensi dell’articolo 19, comma 2 Dpr 633/1972, si applica non solo alle attività di raccolta di scommesse, ma anche a quelle equiparabili a queste ultime, quali le “proposte di scommessa”, raccolte da società nazionali, da inoltrare a soggetti esteri.
I fatti
La controversia riguardava un atto impositivo, con cui l’ufficio controlli della direzione provinciale di Firenze disconosceva la detraibilità dell’Iva assolta sugli acquisti a una compagine sociale toscana, per difetto di territorialità delle operazioni realizzate.
Tale atto seguiva a una segnalazione all’Agenzia delle entrate fiorentina da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (ufficio monopoli per la Toscana) che aveva, per quanto di sua competenza, provveduto alla quantificazione in via induttiva della base imponibile da assoggettare a imposta unica sulle scommesse.
Le eccezioni della società
Nel proprio ricorso, la società, oltre a spiegare una serie di eccezioni preliminari, opponeva, nel merito, che l’Amministrazione finanziaria avesse operato un erroneo inquadramento della sua occupazione, visto che non svolgeva attività di raccolta di scommesse sportive, ma di intermediazione e di mera elaborazione dati, che si concretizzava nella trasmissione via internet di “proposte di scommesse” su eventi sportivi a una società estera, con sede in Svizzera.
In particolare, la ricorrente contestava il rilievo dell’ufficio, deducendo che l’indetraibilità per difetto del presupposto della territorialità non si applicherebbe, ai sensi del comma 3, lettera b) dell’articolo 19 del Dpr 633/1972, secondo cui “la indetraibilità di cui al comma 2 non si applica se le operazioni ivi indicate sono costituite da […] b) operazioni effettuate fuori dal territorio dello Stato le quali, se effettuate nel territorio dello Stato, darebbero diritto alla detrazione dell’imposta”.
La posizione dell’Agenzia delle entrate
L’ufficio, dal canto suo, ribadiva che l’attività svolta dalla compagine toscana fosse qualificabile come prestazione di servizi e che le operazioni compiute dovessero considerarsi escluse ai fini Iva, per difetto del presupposto della territorialità.
Quanto precede era giustificato dalla circostanza che il committente svizzero avesse i caratteri per essere qualificato soggetto passivo Iva: infatti, essendo la territorialità requisito per l’assoggettamento a Iva della prestazione e rilevando la sede del committente, ai sensi dell’articolo 7 del Dpr 633/1972, il richiamato requisito veniva negato per le operazioni compiute dalla società nostrana nei confronti della compagine svizzera, da ciò conseguendo l’esclusione delle stesse dal campo di applicazione dell’Iva.
In questo senso, secondo la ricostruzione dell’ufficio, sussisteva l’inapplicabilità di obblighi formali e sostanziali in capo alla società toscana, in riferimento all’Iva, ma conseguiva anche l’indetraibilità dell’imposta assolta sugli acquisti.
La pronuncia della Ctp
I giudici fiorentini, nel respingere il ricorso della società, osservano, nel merito, che l’articolo 19, comma 2, Dpr 633/1972, dispone che “non è detraibile l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all’imposta”.
Ebbene, prosegue la Commissione del capoluogo toscano, risulta che la ricorrente abbia svolto un’attività riconducibile o comunque equiparabile alla raccolta delle scommesse, alla trasmissione ed elaborazione via internet dei dati contenenti proposte di scommessa e di ricezione, sempre via internet, dei dati contenenti l’accettazione delle proposte di scommessa.
La descritta attività è esente Iva, ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 10, nn. 6 e 7, Dpr 633/1972, per cui “sono esenti dall’imposta … 6) le operazioni relative all’esercizio del lotto, delle lotterie nazionali dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato … ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate; 7) le operazioni relative all’esercizio delle scommesse in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate ai numeri precedenti”.
Dalla natura di operazioni esenti, conclude la Ctp di Firenze, deriva l’indetraibilità dell’Iva.
Osservazioni
Il tema della raccolta delle scommesse in Italia ha visto confrontarsi, soprattutto nei primi anni duemila, la giurisprudenza amministrativa nazionale e quella comunitaria, circa la compatibilità con il diritto europeo, e in particolare con la libertà di stabilimento, del sistema concessorio e autorizzatorio (sub specie di autorizzazione di pubblica sicurezza, ex articolo 88 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) previsto dal nostro ordinamento per le attività di gestione e di raccolta delle scommesse. Anche la giurisprudenza della Corte di giustizia propende ora per la legittimità del sistema autorizzatorio italiano, alla luce delle esigenze di tutela dell’ordine pubblico (cfr Corte di giustizia, cause C-660/11 e C-8/12 del 12 settembre 2013).
Ciò premesso, per quanto concerne problematiche di più stretta attinenza fiscale, la stessa Corte di giustizia, con la sentenza pronunciata nella causa C-464/2010, aveva già stabilito che l’esenzione prevista all’articolo 13, parte B, lettera f) della sesta direttiva Iva trova la ragione nella circostanza che il sistema delle scommesse difficilmente si concilia con l’applicazione dell’Iva.
Quanto al trattamento della prestazione di intermediazione – quale quella svolta dalla società toscana – ai fini Iva, l’articolo 6, n. 4 della direttiva Iva sancisce che, qualora il soggetto passivo agisca in nome proprio, ma per conto di terzi che partecipa a una prestazione di servizi, detti servizi devono essere considerati come se fossero prestati dal soggetto passivo.
Secondo i togati comunitari, in definitiva, un’attività di raccolta scommesse, svolta da agenzie per conto proprio ma in nome di altre società che accettano le scommesse, è attività esente ai fini Iva. Nel rapporto tra la società e i singoli operatori economici, infatti, la prima fornisce una prestazione di servizi che, in quanto riferiti alle scommesse, sono appunto esenti (articolo 13, parte B, lettera f della sesta direttiva Iva).
Dall’esenzione discende l’indetraibilità dell’Iva assolta sugli acquisti, valevole, quindi, per le innumerevoli società che si occupano sul territorio nazionale di raccogliere scommesse per i bookmaker esteri, moltiplicatesi negli ultimi anni, di pari passo con l’imperante fenomeno del gioco on line.
Così dilagante che, per comprenderne la portata, il sito dell’Agenzia giornalistica del mercato del gioco ha calcolato che, nel solo mese di ottobre 2017, la raccolta di scommesse on line è stata pari a 561,1 milioni di euro, vale a dire il 36,4% in più rispetto ai 410,4 milioni di euro dello stesso periodo del 2016.
pubblicato Giovedì 19 Aprile 2018

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