Patrizia De Juliis
3 Aprile 2018
Invio dati spesometro leggero: ultimo giorno venerdì 6 aprile
Attualità
Invio dati spesometro leggero:
ultimo giorno venerdì 6 aprile
Entro la stessa data i contribuenti potranno correggere o integrare, senza l’applicazione di sanzioni, le comunicazioni errate o incomplete relative al primo semestre del 2017
La scadenza è stata fissata dal provvedimento del direttore dell’Agenzia dello scorso 5 febbraio, che ha recepito le semplificazioni procedurali introdotte dall’articolo 1-ter, Dl 148/2017 (vedi “Trasmissione spesometro leggero: la scadenza slitta al 6 aprile 2018”).
Il documento siglato dal direttore dell’Agenzia, oltre a prorogare la scadenza per garantire il pieno rispetto delle norme dello Statuto del contribuente (in base alle quali devono passare almeno sessanta giorni prima dell’applicazione di nuovi adempimenti), ha approvato anche le modifiche alle specifiche tecniche da utilizzare per la definizione delle informazioni e la trasmissione dello spesometro alla luce delle ricordate semplificazioni (con particolare riferimento alle fatture inferiori a 300 euro registrate cumulativamente).
Le nuove regole potranno essere utilizzate anche per inviare le comunicazioni integrative di quelle errate riferite al primo semestre 2017.
L’invio dello spesometro con i dati delle fatture emesse e ricevute da giugno a dicembre 2017, quindi, dovrà essere effettuato entro venerdì prossimo, secondo le nuove specifiche tecniche, approvate con il citato provvedimento.
Per la verifica e l’invio delle fatture secondo gli standard del Fisco, a disposizione di contribuenti e intermediari, due pacchetti software, uno per la compilazione del file delle comunicazione e uno per il controllo.
pubblicato Mercoledì 4 Aprile 2018
Ultimi articoli
Attualità 13 Gennaio 2026
False mail in circolazione sul rinnovo della tessera sanitaria
Ennesimo tentativo di truffa per raccogliere illecitamente dati sensibili.
Normativa e prassi 12 Gennaio 2026
Credito d’imposta Transizione 5.0: come utilizzarlo in compensazione
L’Amministrazione fornisce un quadro chiaro e strutturato, riducendo il rischio di errori e facilitando la fruizione del beneficio fiscale in modo ordinato e conforme alle regole Con la risoluzione n.
Normativa e prassi 12 Gennaio 2026
Rientro con lavoro da remoto, sì al nuovo regime sugli impatriati
Può fruire della disciplina di favore l’ingegnere che si è trasferito in Italia alle dipendenze di un’azienda con sede legale a Berlino, con possibilità di lavorare in smartworking Un lavoratore che a dicembre del 2020 si è trasferito nel Regno Unito e a fine 2025 è rientrato in Italia per svolgere la propria attività presso l’ufficio di Milano di una nuova società, con sede a Berlino, pattuendo con il datore di lavoro la possibilità di effettuare lo smartworking, potrà, al ricorrere di tutti i requisiti previsti dalla normativa di riferimento, beneficiare del nuovo regime sugli impatriati, a partire dal periodo d’imposta 2026 e per i successivi 4 anni.
Normativa e prassi 12 Gennaio 2026
Indennità preavviso e fine rapporto, per attività svolte tra Italia e estero
L’Agenzia delle entrate indica le regole di imponibilità delle somme corrisposte in Italia e in Finlandia da due società dello stesso gruppo a un dirigente dopo la fine del rapporto di lavoro Le indennità erogate, in base a un accordo, a un dirigente per la cessazione del rapporto di lavoro e corrisposte in parte dalla società italiana che lo ha assunto e in parte dalla società finlandese presso cui è stato distaccato, sono imponibili nei due Paesi in base al periodo in cui l’interessato ha svolto l’attività.
