Stefano Scorcia
22 Marzo 2018
Valida la delega al funzionarioquando personale e circoscritta
Giurisprudenza
Valida la delega al funzionario
quando personale e circoscritta
Legittimo l’avviso di accertamento firmato dal “sostituto” del direttore, nel caso in cui ambiti e limiti di competenza siano stati ben definiti ed esattamente individuabile l’incaricato
Secondo la suprema Corte di cassazione è valida la delega alla sottoscrizione degli atti conferita con ordine di servizio dal direttore dell’ufficio al funzionario, purché sia specificato il nominativo del delegato e sia chiaramente delineato l’oggetto della delega. Diversamente, il conferimento sarebbe nullo con conseguente nullità degli atti sottoscritti da detto funzionario.
Sono questi i principi che si ricavano dalla sentenza della Cassazione n. 5200 dello scorso 6 marzo.
Il giudizio di merito
L’Agenzia delle entrate notificava al contribuente un avviso di accertamento per il recupero di Iva e altri tributi dovuti in relazione alla revoca dei benefici prima casa per l’acquisto di un immobile.
Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento eccependo che l’atto fosse stato sottoscritto da funzionario privo di valida delega rilasciata dal titolare dell’ufficio. In particolare si contestava l’impersonalità del documento.
Il ricorrente risultava soccombente sia presso la Commissione tributaria provinciale sia presso quella regionale. Quest’ultima riteneva che l’Agenzia avesse assolto l’onere della prova attraverso il deposito dell’ordine di servizio del direttore dell’ufficio, che conferiva legittima delega per la sottoscrizione degli atti di valore sino a 25mila euro a un determinato funzionario. Contro tale pronuncia, il contribuente ricorreva per Cassazione per la violazione degli articoli 42 del Dpr 600/1973, e 7 della legge 212/2000.
La pronuncia
La Cassazione, con la pronuncia in commento, ha rigettato il ricorso e condannato la parte alla refusione delle spese. Il Collegio supremo ha evidenziato come la Ctr si fosse correttamente conformata ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di delega di firma. L’Agenzia, infatti, ha assolto l’onere della prova depositando l’ordine di servizio sottoscritto dal capo dell’ufficio, che individua in maniera specifica la competenza di un determinato funzionario alla sottoscrizione di avvisi di accertamento, nella specie atti di valore non superiore a 25mila euro.
Nel caso di specie, dunque, non si sarebbe trattato di un cosiddetto ordine di servizio in bianco, ossia limitato “…ad indicare la sola qualifica professionale del delegato senza consentire al contribuente di verificare agevolmente la ricorrenza dei poteri in capo al sottoscrittore”. A tal proposito, i giudici ricordano che l’ordine di servizio in “bianco” determina la nullità della delega e, a cascata, la nullità dell’atto sottoscritto dal funzionario.
Osservazioni
Con la pronuncia in esame, la Cassazione coglie l’occasione per delineare, ancora una volta (cfr Cassazione, pronuncia 18758/2014), i requisiti che l’ordine di servizio del capo ufficio che conferisce la delega di firma a un funzionario debba necessariamente possedere affinché la delega possa essere ritenuta valida. Sul punto, la Cassazione precisa che in presenza di un ordine di servizio in “bianco”, ossia che individui la sola qualifica professionale del soggetto delegato, l’avviso di accertamento è da ritenersi nullo.
La delega, dunque, deve essere nominativa e non può essere rivolta a un soggetto incerto, come nel caso in cui si faccia genericamente riferimento alla carica ricoperta all’interno dell’ufficio. In quest’ultimo caso, il contribuente non potrebbe agevolmente verificare se il delegato aveva il potere di sottoscrivere l’atto impugnato al momento dell’apposizione della firma e, comunque, non sarebbe ragionevole affidare al contribuente tale indagine amministrativa (Cassazione nn. 12960/2017 e 22803/2015).
Altro requisito essenziale è rappresentato dal contenuto, che deve essere esattamente individuato. Sotto questo aspetto i giudici hanno ritenuto legittima la delega avente a oggetto la sottoscrizione di atti di valore non superiore a 25mila euro.
Si ricorda, infine, che l’istituto della delega di firma è specificamente regolamentato dall’articolo 42 del Dpr 600/1973. Secondo tale disposizione il capo dell’ufficio può sottoscrivere l’atto in virtù delle proprie attribuzioni oppure conferire la delega di firma ad altro impiegato della carriera direttiva (a oggi, per l’Agenzia delle entrate, leggasi “funzionario appartenente alla terza area”; cfr Cassazione nn. 959 e 22810 del 2015).
pubblicato Venerdì 23 Marzo 2018
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