15 Febbraio 2018
Novità di Redditi Sc 2018 – 4.Reddito d’impresa: alcune variabili
Sempre in seguito a input normativi, nel quadro RS, tra l’altro, sono stati introdotti nuovi prospetti ed è stato ristrutturato quello relativo alle “perdite non compensate”
Nello stesso provvedimento sono state dettate, inoltre, disposizioni volte a salvaguardare le opzioni sui marchi d’impresa esercitate in precedenza, che restano efficaci per cinque anni e, comunque, non oltre il 30 giugno 2021, senza possibilità di rinnovo alla scadenza.
A partire dal terzo periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2014 e per ciascun periodo di efficacia di tale opzione, va compilato il prospetto che segue al fine di monitorare i dati relativi ai marchi, la quantità e l’ammontare del reddito agevolabile, nonché i Paesi esteri in cui sono fiscalmente residenti le società.
È bene ricordare come il regime opzionale di tassazione (articolo 1, commi da 37 a 45, legge 190/2014) riguarda i redditi derivanti dall’utilizzo di software protetti da copyright, da brevetti industriali, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico, giuridicamente tutelabili. L’esercizio dell’opzione permette la non concorrenza per il 50% dell’ammontare di questi redditi alla formazione del reddito complessivo.
A tal fine è prevista l’indicazione dell’ammontare nel rigo RF50 colonna 1 del quadro di determinazione del reddito.
L’opzione ha durata pari a cinque periodi di imposta, è irrevocabile ed è rinnovabile.
A decorrere dal terzo periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, l’opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi, compilando il prospetto posto nel quadro OP e decorre dal periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione.
Quindi, nei righi del prospetto “patent box” va indicato, per ogni singolo tipo di bene immateriale (articolo 6, comma 1, Dm 28 novembre 2017), il numero dei beni cui si riferisce l’opzione e l’ammontare del reddito agevolabile per ciascuna delle tipologie. Qualora la quota di reddito agevolabile sia relativa all’utilizzo diretto dei beni (articolo 1, comma 39, della legge 190/2014) l’opzione ha efficacia dal periodo di imposta in cui è presentata la richiesta di ruling (articolo 31-ter, comma 6, Dpr 600/1973, in deroga a quanto previsto dall’articolo 31-ter, comma 2, dello stesso Dpr), con riferimento al periodo di efficacia dell’accordo.
Altra novità riguarda i contribuenti che hanno optato per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, effettuata anche mediante il Sistema di interscambio, e quelli che hanno optato per la memorizzazione elettronica e l’invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi (articoli 2 e 3 del Dpr 633/1972).
L’articolo 3, comma 1, lettera d), decreto legislativo 127/2015, ha stabilito che nei casi di esercizio delle opzioni predette i termini di decadenza, di cui agli articoli 57, primo comma, Dpr 633/1972, e 43, primo comma, Dpr 600/1973, sono ridotti di un anno. La riduzione si applica solo ai soggetti che garantiscano la tracciabilità dei pagamenti dagli stessi ricevuti ed effettuati nei modi stabiliti con decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze.
Con la compilazione del seguente nuovo prospetto, nel quadro RS, i contribuenti comunicano, riguardo al periodo d’imposta oggetto della dichiarazione dei redditi, l’esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza di cui al citato articolo 3, comma 1, lettera d), Dlgs 127/2015.
La legge di bilancio 2017 ha previsto la possibilità di cedere le perdite prodotte nei primi tre esercizi di attività di nuove aziende a favore di società quotate che detengano una partecipazione nell’impresa cessionaria.
Vediamo nello specifico la disciplina. L’articolo 1, comma 76, permette alle società quotate la possibilità di acquisire le perdite fiscali, utilizzabili in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi, entro il limite del reddito imponibile e per l’intero importo (articolo 84 del Tuir), da parte di società start up partecipate per almeno il 20 per cento.
La cessione può avvenire con le stesse modalità previste per la cessione dei crediti d’imposta, ovvero tramite notifica all’ufficio delle entrate o al centro di servizio presso il quale è stata presentata la dichiarazione dei redditi del cedente, nonché al competente concessionario del servizio della riscossione (articolo 43-bis del Dpr 602/1973).
La legge pone alcune condizioni: la società cedente e la cessionaria devono avere un esercizio sociale coincidente; il requisito partecipativo del 20% deve sussistere al termine del periodo d’imposta relativamente al quale avviene la cessione delle perdite fiscali; la cessione deve essere perfezionata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Le perdite oggetto di cessione sono computate dalla società cessionaria in diminuzione del reddito complessivo dello stesso periodo d’imposta. Qualora eccedenti tale reddito, possono essere riportate ai successivi periodi d’imposta per l’intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi, a condizione che le suddette perdite si riferiscano a una nuova attività produttiva.
A questi fini è stato previsto un meccanismo di gestione e monitoraggio delle perdite in argomento.
Nel quadro RS è stato ristrutturato il prospetto delle “Perdite non compensate”, nel quale è ora prevista la necessità, da parte del soggetto cedente, di barrare la casella “Cessione”, in colonna 9, nel rigo RS45, qualora intenda procedere alla cessione, e di indicare il codice fiscale delle società cessionarie nelle colonne da 10 a 14.
Il cessionario deve riportare, invece, nelle colonne 2 e 6 del rigo RS45 le perdite eccedenti trasferite (quelle già computate in diminuzione del reddito complessivo dello stesso periodo d’imposta) nel quadro RN o in altri quadri di determinazione del base imponibile.
Infatti, nel quadro RN è stata prevista l’indicazione dell’ammontare di perdite ricevute che possono essere utilizzate nella determinazione del reddito complessivo.
Infine, il comma 79 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2017 ha stabilito l’obbligo, per la società cessionaria, di remunerare la cedente del vantaggio fiscale ricevuto, determinato, in ogni caso, mediante applicazione all’ammontare delle perdite acquisite dell’aliquota Ires relativa al periodo d’imposta in cui le perdite sono state conseguite dalla società cedente, entro trenta giorni dal termine per il versamento del saldo relativo allo stesso periodo d’imposta. Le somme percepite o versate tra le società non concorrono alla formazione del reddito imponibile. A tal fine è stato previsto un apposito codice (60) tra le altre variazioni in diminuzione del quadro RF (RF55).
Fine
La prima puntata è stata pubblicata martedì 13 febbraio
La seconda puntata è stata pubblicata lunedì 19 febbraio
La terza puntata è stata pubblicata venerdì 23 febbraio
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