Carmen Miglino
23 Gennaio 2018
Colpevole anche il prestanomeche agisce con dolo eventuale
Giurisprudenza
Colpevole anche il prestanome
che agisce con dolo eventuale
Il rappresentante legale con potere di ingerenza sa degli illeciti, il suo ruolo non è di “facciata” ed è responsabile di omessa dichiarazione in concorso con l’amministratore di fatto
Laddove il reato fiscale sia commesso nell’interesse di una società, la “testa di legno” può rispondere dell’illecito anche a titolo di dolo eventuale, poiché chi accetta la carica di legale rappresentante ne accetta anche i rischi connessi. A chiarirlo la terza sezione penale della Cassazione con sentenza n. 1590, dello scorso 16 gennaio.
Fatto
La vicenda è quella del legale rappresentante di una srl utilizzata come “cartiera”, condannato dalla Corte d’appello di Brescia per i reati previsti dall’articolo 5 del Dlgs 74/2000, in relazione all’omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali per l’anno 2008, con le conseguenti sottrazioni d’imposta, e di cui all’articolo 81 cpv codice penale e all’articolo 10-ter del Dlgs n. 74/2000, in relazione all’articolo 10-bis del citato Dlgs 74, atteso il mancato versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta per l’anno 2007.
A giudizio della Corte di appello, le condotte omissive sono state preordinate all’evasione fiscale – “in quanto l’omessa presentazione delle dichiarazioni era stata accompagnata dal mancato versamento dell’IVA proprio in relazione a operazioni soggettivamente inesistenti” – e, inoltre, l’imputato si era reso operativo nella gestione della società, palesando la sua piena ed esperta consapevolezza dei meccanismi e dell’operatività illecita della società.
Il giudizio approda in Cassazione su ricorso dell’imputato che lamenta, tra l’altro, “l’omessa valutazione delle doglianze difensive”.
In particolare, l’istruttoria dibattimentale, a suo dire, aveva confermato l’assenza di colpevolezza, mentre le attenuanti generiche erano state negate unicamente sulla base dei precedenti penali a carico del medesimo ricorrente. Secondo l’assunto difensivo, pertanto, la Corte territoriale avrebbe basato il giudizio di responsabilità sulla mera constatazione della carica di rappresentante legale, mentre avrebbe dovuto pronunciare l’assoluzione considerando il ruolo di “testa di legno” assunto dall’imputato. Difatti, puntualizza la difesa, l’amministratore effettivo, tanto della “cartiera” quanto della società che aveva beneficiato delle fatture per operazioni inesistenti, era un altro soggetto, che aveva materialmente conseguito i proventi dell’attività illecita.
Decisione
I giudici rigettano parzialmente le doglianze dell’imputato. A giudizio della Corte, le condotte omissive erano preordinate all’evasione fiscale e il rappresentate legale, pur operando come prestanome, accettando l’incarico, ne aveva accettato tutti i rischi connessi.
Secondo orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, “del reato di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette o IVA l’amministratore di fatto risponde quale autore principale, in quanto titolare effettivo della gestione sociale e, pertanto, nelle condizioni di poter compiere l’azione dovuta, mentre l’amministratore di diritto, quale mero prestanome, è responsabile a titolo di concorso per omesso impedimento dell’evento (artt. 40, comma secondo, cod. pen. e 2392 cod. civ.), a condizione che ricorra l’elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice, ossia che il prestanome abbia agito col fine specifico di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l’evasione fiscale di terzi”.
La Corte d’appello, muovendo da tale principio di diritto, si legge nella sentenza, ha operato correttamente, ritenendo che il reo fosse pienamente coinvolto nella gestione sociale poiché operava sui relativi conti bancari, “così palesando la sua piena ed esperta consapevolezza dei meccanismi e dell’operatività illecita della società”, a ciò dovendosi aggiungere l’esistenza di precedenti condanne per fatti di analoga natura.
Osservazioni
Di norma, il dato fattuale della gestione sociale deve prevalere sulla qualifica formalmente rivestita sempre che alla qualifica non corrisponda l’effettivo svolgimento delle funzioni; nel caso di specie, invece, il prestanome aveva anche un potere di ingerenza nella gestione della società, di qui la condanna per reato omissivo commesso in nome e per conto della società.
In più occasioni, la giurisprudenza si è occupata di reati, anche omissivi, commessi in nome e per conto della società, individuando nell’amministratore di fatto il soggetto attivo del reato e nel prestanome il concorrente per non avere impedito l’evento, che in base alla norma citata aveva il dovere di impedire. Proprio perché il più delle volte il prestanome non ha alcun potere d’ingerenza nella gestione della società per addebitargli il concorso, si è fatto ricorso alla figura del dolo eventuale, poiché il prestanome accettando la carica ha anche accettato i rischi connessi a tale carica (cfr Cassazione, 7208/2006 e 22919/2006).
Si può discutere se ed entro quali limiti possa affermarsi anche la responsabilità del prestanome, ma è indubbio che l’autore principale sia colui che, sia pure di fatto, abbia l’amministrazione della società. In base all’articolo 1, comma 4, Dpr 322/1998, la dichiarazione dei soggetti diversi dalle persone fisiche è sottoscritta a pena di nullità dal rappresentante legale e, in mancanza, da chi ne ha l’amministrazione, anche di fatto, o da un rappresentante negoziale.
Come evidenziato dalla giurisprudenza, il rappresentante legale manca, anche in presenza di un prestanome che non ha alcun potere di gestione della società e, quindi, non è in condizione di presentare la dichiarazione fiscale, non disponendo dei documenti contabili detenuti dall’amministratore di fatto. In tale situazione l’intraneo è colui che, sia pure di fatto, ha l’amministrazione della società mentre al prestanome l’illecito potrebbe essere addebitato a titolo di concorso, articolo 40 cpv cp, a condizione che ricorra l’elemento soggettivo proprio del singolo reato.
Nel caso sottoposto al vaglio dei giudici, il prestanome, invece, era impegnato anche nella gestione della società, essendo ben consapevole della natura illecita dell’attività svolta, di cui peraltro, sotto il profilo soggettivo, ne erano stati accettati tutti rischi.
pubblicato Martedì 30 Gennaio 2018
Ultimi articoli
Normativa e prassi 9 Marzo 2026
Immobili “D” non ancora accatasti, aggiornati i coefficienti Imu e Impi
I valori adeguati dovranno essere utilizzati per il calcolo dell’imposta municipale propria e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine da corrispondere per l’annualità 2026 Sul sito del dipartimento delle Finanze del Mef è disponibile il decreto del 6 marzo che aggiorna i coefficienti necessari per determinare la base imponibile dell’imposta municipale propria (Imu) e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (Impi) per il 2026, relativi ai fabbricati del gruppo catastale “D” cioè immobili a destinazione speciale come opifici, alberghi, ospedali, capannoni e palestre.
Normativa e prassi 9 Marzo 2026
Controlli nell’agroalimentare: esami di laboratorio senza Iva
Gli istituti a cui le autorità pubbliche devono affidarsi per le analisi richieste nei controlli ufficiali sono designati specificamente dalle norme di settore e manca quindi il presupposto soggettivo Gli importi versati a copertura dei costi delle analisi, prove e diagnosi svolte dai laboratori ufficiali incaricati nell’ambito dei controlli ufficiali nel settore agroalimentare (regolamento Ue “Ocr”) sono esclusi dall’Iva.
Normativa e prassi 9 Marzo 2026
Spese di telefonia connesse a ricavi: se distinte, la deduzione è piena
I costi relativi a servizi telefonici destinati ad essere ceduti ai propri clienti, anche esteri, non soggiacciono al limite di deducibilità dell’80% previsto per il normale uso in azienda L’Agenzia delle entrate torna sul tema dell’inerenza delle spese di telefonia fissa, mobile e di trasmissione dati nell’ambito aziendale, fornendo indicazioni a una società di servizi erogati a livello internazionale nella risposta n.
Normativa e prassi 6 Marzo 2026
La comunicazione della Pec degli amministratori è senza Bollo
L’esenzione, in origine prevista solo per la registrazione del domicilio digitale dell’impresa, si estende anche al nuovo adempimento, grazie a una lettura logico‑sistematica delle norme di riferimento La comunicazione al Registro delle imprese del domicilio digitale (Pec) degli amministratori di società, obbligati a tale adempimento dalla legge di bilancio 2025, cioè amministratore unico, amministratore delegato o, in assenza di quest’ultimo, presidente del consiglio di amministrazione, non è soggetta a imposta di bollo.
