5 Gennaio 2018
I dati arrivano al Fisco via web: il credito d’imposta ha i suoi codici
Normativa e prassi
I dati arrivano al Fisco via web:
il credito d’imposta ha i suoi codici
Riguardano l’una tantum di 100 euro per l’adeguamento tecnologico delle imprese che trasmettono i dati delle fatture e quella di 50 euro per la trasmissione dei corrispettivi
Tale credito d’imposta spetta anche a coloro abbiano esercitato l’opzione per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, effettuata anche mediante il Sistema di Interscambio (articolo 1, comma 3, Dlgs 127/2015).
In entrambi i casi, il credito spetta ai soggetti in attività nel 2017 purché nell’anno precedente a quello in cui è stato sostenuto il costo per l’adeguamento tecnologico abbiano realizzato un volume di affari non superiore a 50mila euro.
Agli stessi contribuenti è, inoltre riconosciuto un ulteriore credito d’imposta, anch’esso una tantum, di 50 euro qualora, avendone i requisiti, abbiano esercitato, entro il 31 dicembre 2017, anche l’opzione per la trasmissione telematica al Fisco dei dati dei corrispettivi.
Entrambi i crediti d’imposta possono essere utilizzati esclusivamente in compensazione a decorrere dal 1° gennaio 2018.
Per consentire l’impiego dei crediti d’imposta, l’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 2/E del 5 gennaio 2018, ha istituito i seguenti codici tributo:
- “6881” – Credito d’imposta – Adeguamento tecnologico – 100 euro
- “6882” – Credito d’imposta – Adeguamento tecnologico – 50 euro.
Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici Entratel o Fisconline, pena il rifiuto del versamento, in modo da consentire all’Amministrazione finanziaria di verificare che l’utilizzo dei crediti d’imposta avvenga entro i limiti d’importo stabiliti.
Se il credito utilizzato dallo stesso soggetto risulta superiore all’importo massimo stabilito, il modello F24 che ha determinato il superamento del limite viene scartato.
Infine, le solite indicazioni di compilazione:
- i codici tributo vanno riportati nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, o, se il contribuente deve riversare il credito, nella colonna “importi a debito versati”
- per il campo “anno di riferimento” va utilizzato il formato “AAAA”, indicando l’anno in cui è stato sostenuto il costo per l’adeguamento tecnologico.
pubblicato Venerdì 5 Gennaio 2018
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