22 Dicembre 2017
Reclamo e mediazione tributaria:dal 1° gennaio 2018 le nuove soglie
Normativa e prassi
Reclamo e mediazione tributaria:
dal 1° gennaio 2018 le nuove soglie
Il valore della controversia è pari all’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni, se l’atto contiene solo sanzioni, invece, è pari alla somma delle stesse
Contestualmente al provvedimento di oggi, che ha aggiornato i fogli “Avvertenze” delle cartelle di pagamento alla luce delle nuove soglie del reclamo/mediazione tributaria (vedi “Aggiornati i fogli “Avvertenze” della cartella di pagamento“), la circolare n. 30/E del 22 dicembre 2017 ripercorre le novità introdotte dal Dl 50/2017.
Fra le modifiche ricordate, il valore della controversia, costituito dall’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato, la responsabilità per danno erariale dei rappresentanti dell’agente della riscossione che concludono accordi di mediazione limitatamente alle ipotesi di dolo, infine, il principio dell’indisponibilità dei tributi costituenti risorse proprie comunitarie, già recepito in altre discipline nazionali: il reclamo-mediazione non si applica alle controversie relative alle risorse proprie tradizionali comunitarie.
pubblicato Venerdì 22 Dicembre 2017

Ultimi articoli
Normativa e prassi 18 Maggio 2022
Contributo a discoteche e sale da ballo, istanze a partire dal 6 giugno
Tutto pronto per il contributo a fondo perduto a favore dei gestori di “Discoteche, sale da ballo, night club e simili” previsto Sostegni-ter (articolo 1, comma 1, Dl n.
Normativa e prassi 18 Maggio 2022
Tax credit beni strumentali nuovi, collaudo senza riferimenti normativi
Le fatture e i documenti di trasporto e gli altri documenti comprovanti l’acquisto di un bene che consente di accedere al bonus “beni strumentali nuovi” devono contenere l’indicazione delle disposizioni che disciplinano l’agevolazione.
Normativa e prassi 18 Maggio 2022
Locazione di alberghi: ok alla rivalutazione gratuita
Con la risposta n. 269 del 18 maggio 2022, l’Agenzia ha chiarito che la disciplina agevolativa dettata dall’articolo 6-bis del Dl n.
Attualità 18 Maggio 2022
In porto il “decreto Ucraina-bis”. Le modifiche votate dal Parlamento
Art. 1-bis (nuovo)Disposizioni in materia di accisa e di Iva sui carburanti Riprodotto il contenuto dell’articolo 1 dell’abrogato Dl 38/2022, che, considerati i perduranti effetti economici derivanti dall’eccezionale rialzo dei prezzi dei prodotti energetici, conferma fino all’8 luglio 2022 l’azzeramento dell’accisa sul gas naturale usato per autotrazione, la riduzione al 5% dell’Iva sul gas naturale usato per autotrazione e la riduzione dell’accisa sui carburanti.