22 Dicembre 2017
Fusione societaria transfrontaliera,ammesse perdite fiscali pregresse
Normativa e prassi
Fusione societaria transfrontaliera,
ammesse perdite fiscali pregresse
Applicabile il regime di neutralità fiscale anche se l’operazione riguarda due soggetti comunitari non residenti che operano nel territorio dello stato con stabili organizzazioni
Il caso in esame riguarda in particolare una fusione di due società, una francese e una lussemburghese aventi stabile organizzazione in Italia. La stabile organizzazione della società francese, per effetto dell’operazione, subentra nella titolarità di tutte le attività e le passività e di tutti i rapporti giuridici esistenti presso la stabile organizzazione italiana della società incorporata. L’istante chiede se, per effetto della fusione transfrontaliera, le perdite siano riportabili nella stabile organizzazione dell’incorporante, trovando così applicazione per analogia il disposto dell’articolo 181 del Tuir. Tale articolo, infatti, non disciplina il caso in esame, cioè il riporto delle perdite fiscali maturate prima della fusione dalla stabile organizzazione del soggetto incorporato (articolo 178 del Tuir lettera d).
L’Agenzia evidenzia, in primo luogo, anche alla luce della risoluzione n. 175/2009, che quando l’operazione di fusione si qualifica come fusione transfrontaliera e sussiste il requisito sostanziale dell’attuazione dell’operazione di fusione per incorporazione come modalità di scioglimento senza liquidazione, trova applicazione il principio di neutralità e di continuazione dei valori fiscali sancito dal Tuir in materia di fusioni “domestiche”, nei limiti in cui la stabile organizzazione mantenga inalterato il complesso dei beni, diritti e obblighi facenti capo a essa anteriormente alla fusione. Diverso è il caso in cui alcuni beni vengano “distolti” dalla stabile organizzazione (comma 6 articolo 179 del Tuir). In questo caso si considerano realizzati al valore normale i componenti dell’azienda che abbiano formato oggetto delle operazioni di fusione.
Riguardo l’utilizzo delle perdite, la risoluzione chiarisce che quando nel territorio dello Stato si verifica un’integrazione di attivi, in virtù di un’operazione di fusione tra società residenti in due Stati Ue (diversi dall’Italia) che determina l’attribuzione del patrimonio della stabile organizzazione della società “conferente” a una stabile organizzazione preesistente, riferibile alla società “beneficiaria”, la norma deputata a disciplinare il riporto delle eventuali perdite fiscali pregresse è l’articolo 181 del Tuir, nonostante la fattispecie in esame non sia espressamente inclusa nel dato letterale.
Se invece, come di consueto accade, l’intero patrimonio della stabile organizzazione della “conferente” confluisca nella stabile organizzazione riferibile alla società “beneficiaria” costituita appositamente in occasione dell’operazione straordinaria, tale per cui non può esservi integrazione di attivi, la norma in commento non troverà, di fatto, applicazione.
pubblicato Venerdì 22 Dicembre 2017

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