Giurisprudenza

22 Dicembre 2017

Agenzia sarda delle entrate:la sentenza della Consulta

Giurisprudenza

Agenzia sarda delle entrate:
la sentenza della Consulta

Dal versamento diretto nelle casse dell’Ase all’istituzione del Comitato di indirizzo regionale, ecco i principali no e sì dei giudici costituzionali alla legge regionale sulla fiscalità

Agenzia sarda delle entrate:|la sentenza della Consulta

È arrivata la sentenza della Corte costituzionale sulla legge regionale 25/2016 istitutiva della “Agenzia sarda delle entrate”. Parliamo della pronuncia 245 dello scorso 29 novembre, che risponde al giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Governo con un ricorso di inizio anno. Si tratta di un testo articolato, che “promuove” alcuni punti della normativa regionale e ne “boccia” altri. Dall’afflusso diretto di entrate provenienti dallo Stato all’istituzione del Comitato di indirizzo regionale sulle entrate, ecco una carrellata di alcuni passaggi chiave della sentenza.
 
No al versamento diretto all’Ase
Per la Consulta la previsione dell’afflusso diretto all’Ase delle entrate spettanti alla Regione autonoma della Sardegna – previsto dall’articolo 1, comma 5, della legge regionale 25/2016 – è in contrasto con la disciplina statale, secondo cui le entrate regionali provenienti, direttamente o indirettamente dallo Stato, devono essere versate in speciali conti infruttiferi, intestati alle Regioni e gestiti dalla Banca d’Italia. Di conseguenza, la Consulta dichiara anche l’illegittimità costituzionale dell’articolo 9, comma 3, lettera a, della stessa legge regionale, che assegna all’Ase il compito di “riversare nelle casse regionali le entrate di competenza”.
In particolare , la Corte costituzionale precisa che la norma regionale impugnata dal Governo, nel prevedere l’afflusso diretto nelle casse dell’Ase (“e non alle casse regionali ossia ai conti infruttiferi presso la Tesoreria”) delle entrate che spettano alla Regione, introduce un passaggio di troppo. Un “passaggio intermedio che – si legge nella sentenza –“contrasta con la previsione del riversamento diretto di tali risorse dallo Stato alle casse regionali disposto dalla norma di attuazione statutaria”.
 
Via libera al Cire
La sentenza dichiara invece inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione all’istituzione del Comitato di indirizzo regionale sulle entrate (articolo 12, comma 1, della legge regionale Sardegna 25/2016).
La normativa regionale, spiega infatti la Consulta, assegna al Cire attività di natura meramente consultiva in favore del direttore generale dell’Agenzia sarda delle entrate. Dall’esercizio di queste funzioni – stabilisce la Corte costituzionale – non può derivare una “lesione dei parametri costituzionali e statutari allegati dal ricorrente”.
 
Dati e calcoli, sì al raccordo con la struttura statale
La sentenza “salva”, inoltre, un altro punto importante della legge istitutiva dell’Agenzia sarda delle entrate ovvero l’articolo 3 (comma 3), che stabilisce il continuo raccordo dell’Ase con la struttura statale nella verifica tempestiva della correttezza dei dati e dei calcoli effettuati “dalla struttura di gestione e dagli altri organi statali competenti”, con l’obiettivo di garantire la precisa determinazione di quanto spetta alla Regione Sardegna a titolo di compartecipazione regionale alle quote erariali. “Il ricorso – precisa la sentenza – non espone le ragioni per le quali il raccordo dell’Ase con la struttura finanziaria statale provocherebbe, come conseguenza dell’incremento di attività amministrativa a carico dell’apparato statale, maggiori oneri finanziari.
 
Perché l’Ase
Facendo un passo indietro, può essere utile ripercorrere in estrema sintesi le tappe che hanno portato alla “progettazione” dell’Ase. La legge istitutiva dell’Agenzia sarda delle entrate è stata approvata nell’ottobre dello scorso anno – come recita l’articolo 1 della stessa legge regionale – “col fine di potenziare e razionalizzare il governo delle entrate del sistema Regione”. Ha le sue radici storiche e giuridiche negli articoli 7, 8, 9 e 10 dello Statuto speciale per la Sardegna (legge costituzionale 3/1948).
 

Fabrizio Ortu

pubblicato Venerdì 22 Dicembre 2017

Agenzia sarda delle entrate:la sentenza della Consulta

Ultimi articoli

Normativa e prassi 9 Marzo 2026

Immobili “D” non ancora accatasti, aggiornati i coefficienti Imu e Impi

I valori adeguati dovranno essere utilizzati per il calcolo dell’imposta municipale propria e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine da corrispondere per l’annualità 2026 Sul sito del dipartimento delle Finanze del Mef è disponibile il decreto del 6 marzo che aggiorna i coefficienti necessari per determinare la base imponibile dell’imposta municipale propria (Imu) e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (Impi) per il 2026, relativi ai fabbricati del gruppo catastale “D” cioè immobili a destinazione speciale come opifici, alberghi, ospedali, capannoni e palestre.

Normativa e prassi 9 Marzo 2026

Controlli nell’agroalimentare: esami di laboratorio senza Iva

Gli istituti a cui le autorità pubbliche devono affidarsi per le analisi richieste nei controlli ufficiali sono designati specificamente dalle norme di settore e manca quindi il presupposto soggettivo Gli importi versati a copertura dei costi delle analisi, prove e diagnosi svolte dai laboratori ufficiali incaricati nell’ambito dei controlli ufficiali nel settore agroalimentare (regolamento Ue “Ocr”) sono esclusi dall’Iva.

Normativa e prassi 9 Marzo 2026

Spese di telefonia connesse a ricavi: se distinte, la deduzione è piena

I costi relativi a servizi telefonici destinati ad essere ceduti ai propri clienti, anche esteri, non soggiacciono al limite di deducibilità dell’80% previsto per il normale uso in azienda L’Agenzia delle entrate torna sul tema dell’inerenza delle spese di telefonia fissa, mobile e di trasmissione dati nell’ambito aziendale, fornendo indicazioni a una società di servizi erogati a livello internazionale nella risposta n.

Normativa e prassi 6 Marzo 2026

La comunicazione della Pec degli amministratori è senza Bollo

L’esenzione, in origine prevista solo per la registrazione del domicilio digitale dell’impresa, si estende anche al nuovo adempimento, grazie a una lettura logico‑sistematica delle norme di riferimento La comunicazione al Registro delle imprese del domicilio digitale (Pec) degli amministratori di società, obbligati a tale adempimento dalla legge di bilancio 2025, cioè amministratore unico, amministratore delegato o, in assenza di quest’ultimo, presidente del consiglio di amministrazione, non è soggetta a imposta di bollo.

torna all'inizio del contenuto