Stefano Scorcia
7 Dicembre 2017
Sentenza passata in giudicato:legittimo riscuotere in dieci anni
Giurisprudenza
Sentenza passata in giudicato:
legittimo riscuotere in dieci anni
Seppure confermativa della validità della pretesa tributaria, la pronuncia in questione diviene un nuovo titolo esecutivo e soggiace alla sola regola della prescrizione ordinaria
In caso di notifica di cartella esattoriale fondata su una pronuncia passata in giudicato, relativa a un atto impositivo, è applicabile il termine di prescrizione decennale previsto dall’articolo 2953 del codice civile. Al contrario, non possono essere applicati i termini di decadenza e/o prescrizione che scandiscono i tempi dell’azione amministrativa.
Questi, in sintesi, i principi che si ricavano dall’ordinanza 28315 della Cassazione, dello scorso 27 novembre.
Il giudizio di merito
In seguito al passaggio in giudicato di una pronuncia totalmente favorevole all’Agenzia delle entrate, che confermava la legittimità dell’atto impositivo, veniva emessa una cartella di pagamento per il recupero del dovuto. La cartella era stata notificata oltre i termini decadenziali di cui all’articolo 25 del Dpr 602/1973, ma comunque entro il termine prescrizionale ordinario stabilito dall’articolo 2953 cc, ossia entro dieci anni dal passaggio in giudicato.
Avverso questo atto il contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Padova, contestando la decadenza dell’azione di riscossione, poiché la cartella era stata notificata oltre i termini di scadenza previsti dall’articolo 25 del Dpr 602/1973.
Sia la Commissione tributaria provinciale sia quella regionale accoglievano le eccezioni del contribuente. In particolare, la Ctr osservava che la cartella esattoriale impugnata era illegittima poiché emessa oltre il termine decadenziale.
In virtù della soccombenza nei primi due gradi del giudizio, l’Agenzia presentava ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo. Veniva eccepita la violazione di legge per avere, la Ctr, ritenuto applicabile, ai fini del giudizio sulla legittimità della cartella di pagamento impugnata, il termine decadenziale previsto dal richiamato articolo 25, in luogo di quello prescrizionale ordinario stabilito dall’articolo 2953 cc che, nel caso in esame, trovava applicazione trattandosi di pretesa fiscale basata sul giudicato formatosi nel contenzioso relativo all’atto impositivo presupposto.
La pronuncia di legittimità
La Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha definitivamente rigettato il ricorso proposto dal contribuente.
Il supremo collegio, rifacendosi a diversi precedenti della giurisprudenza di legittimità, ha precisato che se una cartella di pagamento è stata emessa per riscuotere un credito tributario richiesto attraverso un atto impositivo, la cui legittimità era stata in precedenza confermata da una sentenza passata in giudicato, la stessa può essere notificata entro dieci anni dalla definitività della pronuncia.
Vige dunque la regola della cosiddetta actio judicati per cui “…il titolo della pretesa tributaria cessa di essere l’atto e diventa la sentenza che, pronunciando sul rapporto, ne ha confermato la legittimità…”, con la conseguenza che deve essere applicato il termine di prescrizione generale di cui all’articolo 2953 cc. Non si può invece applicare il termine di decadenza previsto dall’articolo 25 del Dpr 602/1973, che invece secondo la Cassazione riguarda soltanto “…la messa in esecuzione dell’atto amministrativo e presidia l’esigenza di certezza dei rapporti giuridici e l’interesse del contribuente alla predeterminazione del tempo di soggezione all’iniziativa unilaterale dell’ufficio”.
Osservazioni
Con la pronuncia in commento la Cassazione citando diversi precedenti (cfr Cassazione nn. 16730/2016 e 19315/2017) stabilisce che dopo il passaggio in giudicato della pronuncia che statuisce in ordine alla legittimità del credito tributario, la riscossione può essere avviata attraverso la notifica della cartella di pagamento entro il termine di prescrizione fissato dal codice civile, ossia entro dieci anni dalla definitività della pronuncia.
In ogni caso, dopo la sentenza definitiva non può essere applicato il termine di decadenza per la notifica della cartella di pagamento di cui al predetto articolo 25. Quest’ultimo termine può essere applicato esclusivamente agli atti impositivi. La pronuncia passata in giudicato, infatti, seppure confermativa della legittimità dell’atto impositivo, diviene un nuovo titolo esecutivo che si sostituisce all’atto impugnato e soggiace alla sola regola della prescrizione ordinaria.
Secondo l’articolo 2953 cc, il passaggio in giudicato della pronuncia produce l’automatica “conversione” di eventuali termini di prescrizione brevi, in termini di prescrizione ordinari decennali. Si pensi, ad esempio, alle sanzioni tributarie che, in assenza di pronuncia definitiva, ai sensi dell’articolo 20, comma 3, del Dlgs 472/1997 si prescriverebbero nel più breve termine di cinque anni. Detto “effetto di conversione” del termine breve in termine lungo di prescrizione non trova applicazione, secondo la pronuncia 23397/2016 della Cassazione a sezioni unite, nel diverso caso in cui, in assenza di una sentenza passata in giudicato, l’atto impositivo sia divenuto definitivo per mancata opposizione in virtù della scadenza del termine perentorio stabilito per l’impugnazione.
pubblicato Giovedì 7 Dicembre 2017
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