Dora De Marco
7 Dicembre 2017
La moglie dona, il marito vende.Non quadra, è operazione elusiva
Giurisprudenza
La moglie dona, il marito vende.
Non quadra, è operazione elusiva
In base alla norma vanno imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando si prova che egli ne è l’effettivo possessore per interposta persona
La donazione di un terreno a un congiunto, poco prima della vendita del medesimo terreno effettuata da questi nei confronti di un terzo, è elusiva ai sensi degli articoli 53, della Costituzione, e 37, comma 3, del Dpr 600/1973. Ne consegue l’inopponibilità all’Amministrazione finanziaria dei benefici fiscali derivanti dalla combinazione delle operazioni.
È il principio di diritto affermato dalla Cassazione, con la sentenza 27781 del 22 novembre 2017.
La vicenda processuale
Una contribuente dona al marito un’area edificabile, il quale a sua volta la cede a un terzo. L’ufficio, con avviso di accertamento relativo al periodo d’imposta 2000, recupera a tassazione la plusvalenza non dichiarata, derivante dalla cessione della quota di terreno edificabile.
In particolare, in considerazione del rapporto di coniugio e del breve lasso di tempo intercorso tra la donazione e la cessione, considera l’operazione, nel suo complesso, elusiva ai sensi dell’articolo 37, comma 3, del Dpr 600/1973, ritenendo la donante l’effettiva beneficiaria della vendita.
Mentre la Ctp rigetta il ricorso in primo grado della contribuente, destinataria dell’accertamento, la Ctr annulla l’avviso. I giudici di secondo grado, invero, rilevano che non è, nella specie, configurabile l’interposizione fittizia prevista dal richiamato articolo 37, la quale richiede la prova, non fornita dall’ufficio, della partecipazione del terzo contraente all’accordo simulatorio.
Ne deriva il ricorso in Cassazione da parte dell’Agenzia delle entrate, la quale lamenta oltre al vizio di motivazione, la violazione e falsa applicazione del comma 3 dell’articolo 37, sull’interposizione fittizia.
La pronuncia della Cassazione
La suprema Corte, nell’accogliere il ricorso del Fisco, conferma la natura elusiva della fattispecie esaminata. Con conseguente inopponibilità all’Amministrazione finanziaria dei benefici fiscali derivanti dalla combinazione delle operazioni.
Osservazioni
L’interposizione fittizia di persona, configurante una ipotesi di simulazione relativa, nella materia tributaria, trova il suo referente normativo nell’articolo 37, comma 3, del Dpr 600/1973. Ai sensi della norma citata “in sede di rettifica o di accertamento d’ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti che egli ne è l’effettivo possessore per interposta persona”.
Il campo di applicazione della norma comprende tutti i redditi attribuiti giuridicamente a un terzo che siano invece riferibili a un soggetto che ne ha l’effettiva disponibilità, senza che rilevi il titolo in base al quale i redditi risultano nominalmente intestati a tale soggetto.
Ai fini dell’accertamento, l’imputazione al contribuente di redditi formalmente intestati a un altro soggetto può effettuarsi se, a mezzo di presunzioni gravi, precise e concordanti, egli ne risulti l’effettivo titolare, indipendentemente dalla distinzione tra interposizione fittizia e interposizione reale (cfr Cassazione 15830/2016).
La disciplina antielusiva dell’interposizione, invero, non implica necessariamente un comportamento fraudolento da parte del contribuente, essendo sufficiente un uso improprio, ingiustificato o deviante di un legittimo strumento giuridico, che consenta di eludere l’applicazione del regime fiscale che costituisce il presupposto d’imposta.
Il fenomeno della simulazione relativa, nel cui ambito rientra l’interposizione fittizia di persona, non esaurisce il campo di applicazione della norma, ben potendo attuarsi lo scopo elusivo anche mediante operazioni effettive e reali.
La donazione di un terreno a un prossimo congiunto poco prima della vendita del medesimo terreno da questi effettuata a un terzo, per orientamento costante della suprema Corte (cfr Cassazione nn. 5937 e 21952 del 2015 e 21794/2014), configura una ipotesi di interposizione fittizia.
Ne deriva, in dette fattispecie, l’inopponibilità all’Amministrazione finanziaria dei benefici fiscali derivanti dalla combinazione di operazioni, qualora dagli elementi del caso concreto si possa presumere lo scopo elusivo dell’operazione posta in essere, in ragione del principio generale antielusivo ricavabile dall’articolo 53 della Costituzione, in combinazione con i principi comunitari.
Nella specie, pertanto, va cassata la sentenza della Ctr che non si è attenuta ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità e sopra richiamati, laddove ha fondato la propria decisione sul presupposto, che non trova riscontro nel diritto vivente, secondo cui l’articolo 37, comma 3, del Dpr 600/197337, sarebbe applicabile solo ove si dimostri l’esistenza di un accordo simulatorio in cui sia coinvolto anche il terzo acquirente.
pubblicato Giovedì 7 Dicembre 2017
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