Normativa e prassi

24 Novembre 2017

Super ammortamento: ecco quando la deduzione deve essere ripartita

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Super ammortamento: ecco quando
la deduzione deve essere ripartita

L’Agenzia delle entrate chiarisce con quali modalità va applicata l’agevolazione con riferimento ai beni strumentali il cui costo unitario non sia superiore a 516,46 euro

Super ammortamento: ecco quando |la deduzione deve essere ripartita
L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 145/E del 24 novembre 2017, si occupa nuovamente di super ammortamento, fornendo una interessante precisazione sulle relative modalità applicative.

Il quesito
Attraverso quali modalità operative il “super ammortamento” si applica ai beni strumentali dal costo unitario non superiore a 516,46 euro?
Più precisamente, nel caso in cui tali beni siano ammortizzati in bilancio in più esercizi, la deduzione extracontabile del 40% deve essere operata in un’unica soluzione oppure è necessario ripartirla in funzione delle percentuali di ammortamento determinate sulla base dei coefficienti previsti dal Dm 31 dicembre 1988?
Sono questi gli interrogativi a cui l’Agenzia delle entrate ha risposto con la risoluzione in esame. La questione è di assoluto interesse alla luce del fatto che in non poche realtà imprenditoriali questi beni assumono una consistente rilevanza.

Il parere dell’Agenzia
In primo luogo, l’amministrazione ricostruisce sinteticamente la normativa di riferimento, ricordando che il super ammortamento è stato introdotto nel nostro ordinamento tributario dalla legge di stabilità 2016 (articolo 1, commi da 91 a 94 e 97, legge 208/2015).
L’agevolazione consente a imprenditori e lavoratori autonomi di maggiorare il costo di acquisizione di beni materiali strumentali nuovi del 40% ai soli fini delle imposte sui redditi e con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing.
La legge di stabilità 2017 ha prorogato (fatta eccezione per alcune tipologie di beni) il super ammortamento in relazione agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017 o, al ricorrere di determinate condizioni, entro il 30 giugno 2018 (articolo 1, comma 8, legge 232/2016).
Sulla disciplina in esame l’Agenzia delle entrate è già intervenuta con le circolari nn. 23/E del 26 maggio 2016 e 4/E del 30 marzo 2017.
Nei due documenti di prassi è stato, in particolare, chiarito che:

  • per quanto riguarda l’ammortamento dei beni materiali (articolo 102, Tuir), il super ammortamento si concretizza in una deduzione calcolata in base ai coefficienti stabiliti dal Dm 31 dicembre 1988 (“Coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali impiegati nell’esercizio di attività commerciali, arti e professioni”), ridotti alla metà per il primo esercizio per i soggetti titolari di reddito d’impresa
  • per i soggetti che determinano il reddito imponibile sulla base delle risultanze del conto economico, la maggiorazione non risulta legata alle valutazioni di bilancio, ma è correlata ai coefficienti di ammortamento fiscale
  • per i beni strumentali nuovi il cui costo unitario non sia superiore a 516,46 euro (valore previsto dal Tuir come importo massimo per poter operare la deduzione integrale nell’esercizio), la maggiorazione del 40% non influisce su tale limite e pertanto, nell’ipotesi in cui il costo del bene, per effetto della maggiorazione, superi l’importo di 516,46 euro, non viene meno la possibilità di deduzione integrale nell’esercizio.

Ciò premesso, l’Agenzia si sofferma sulla questione posta alla sua attenzione: quid iuris nell’ipotesi in cui il contribuente, in bilancio, decida di ammortizzare i beni strumentali dal costo unitario non superiore a 516,46 euro in più esercizi?
In tal caso, sottolinea l’amministrazione, la scelta di non avvalersi della deduzione integrale delle spese di acquisizione nell’esercizio in cui sono state sostenute (articolo 102, comma 5, Tuir) e, quindi, la decisione di dedurre quote di ammortamento annuali, porta a riconoscere la maggiore deduzione solo attraverso l’applicazione, di anno in anno, dei coefficienti previsti dal ricordato Dm 31 dicembre 1988.
In altri termini, la scelta di non dedurre l’intero costo del bene nell’esercizio di sostenimento della spesa impedisce di fruire integralmente, nello stesso esercizio, della corrispondente maggiorazione del 40%.

In conclusione, dal punto di vista fiscale il contribuente:

  • dedurrà le quote di ammortamento dei beni secondo quanto previsto dal Tuir (articolo 102, commi 1 e 2), nel rispetto del principio della previa imputazione al conto economico (ex articolo 109, comma 4)
  • dedurrà extracontabilmente le quote relative alla maggiorazione del 40%, applicando i coefficienti previsti dal Dm 31 dicembre 1988, indipendentemente dal coefficiente di ammortamento civilistico adottato in bilancio.

Gennaro Napolitano

pubblicato Venerdì 24 Novembre 2017

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