23 Novembre 2017
Consultazione cartografia catastale:il servizio online da oggi è realtà
Attualità, Normativa e prassi
Consultazione cartografia catastale:
il servizio online da oggi è realtà
L’innovazione attua quanto previsto dalla direttiva europea Inspire sulla politica ambientale che garantisce conoscenza, disponibilità e interscambio delle informazioni territoriali
Firmato, infatti, il provvedimento 23 novembre 2017 in attuazione della direttiva 2007/2/Ce (recepita con il Dlgs 32/2010) che ha istituito l’infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (Infrastructure for spatial information in Europe – Inspire), a supporto della propria politica ambientale attraverso opportune misure per garantire la conoscenza, la disponibilità e l’interscambio proprio delle informazioni territoriali dei Paesi membri.
La stessa direttiva prevede, inoltre, da parte dei Paesi membri, l’adozione di idonee politiche sui dati nonché la realizzazione di servizi, secondo le regole tecniche definite nei regolamenti 1205/2008, 976/2009, 268/2010 e 1089/2010.
Web map service
Il servizio di consultazione, che si aggiunge ai servizi già implementati nell’ambito della direttiva europea “Inspire“, permette la visualizzazione dinamica della cartografia catastale riguardante l’intero territorio nazionale (ad eccezione delle province autonome di Trento e di Bolzano) ed è costantemente aggiornata in modalità automatica, assicurando, così, un supporto fondamentale ai processi di analisi, gestione e monitoraggio del territorio.
Alla navigazione, basata sullo standard “web map service” (Wms) 1.3.0, direttamente fruibile tramite i software Gis (geographic information system) o altre specifiche applicazioni, è possibile accedere dal sito dell’Agenzia, seguendo il percorso Home-Servizi online-Servizi catastali e ipotecari-Servizi catastali e ipotecari senza registrazione.
Tra i dati trattati nella direttiva, classificati in 34 categorie, sono presenti quelli relativi alle “Cadastral parcel“, corrispondenti in Italia ai dati cartografici del catasto, gestiti dall’Agenzia delle entrate, che ne ha la titolarità.
A tal proposito, è bene sottolineare che detta titolarità deve essere sempre obbligatoriamente citata in caso di utilizzo delle informazioni.
A partire da gennaio 2018, i servizi di consultazione, nonché quelli di ricerca sui metadati – peraltro già conferiti nel Repertorio nazionale dei dati territoriali – saranno più facilmente fruibili grazie a uno specifico “geoportale”.
Nel provvedimento odierno, inoltre, sono preannunciate successive disposizioni per ulteriori implementazioni dei servizi di ricerca e consultazione e dei servizi di scarico (questi ultimi già in essere).
pubblicato Giovedì 23 Novembre 2017

Ultimi articoli
Attualità 26 Maggio 2023
Correzioni di istanza Civis: falso, la mail contiene un malware
L’Agenzia delle entrate avvisa che è in corso di diffusione una campagna di phishing attuata tramite false comunicazioni trasmesse via e-mail.
Attualità 26 Maggio 2023
Comunicazione Fatca senza Tin: no problem, nessuna sanzione
L’Internal revenue service degli Stati Uniti (Irs), infatti, con una notice dello scorso 30 dicembre, informata delle difficoltà che le istituzioni finanziarie italiane riscontrano nella raccolta del codice fiscale statunitense (Tin), ha precisato, con riferimento alla comunicazione dei dati relativi agli anni dal 2022, 2023 e 2024, che la mancata acquisizione e comunicazione del Tin, in relazione a un conto già esistente al 30 giugno 2014, non determinerà di per sé gravi conseguenze.
Attualità 25 Maggio 2023
Statistiche delle dichiarazioni Irpef, il Mef pubblica i dati 2021
Sul sito del Dipartimento delle finanze sono disponibili i dati su dichiarazioni Irpef dei titolari di partita Iva, reddito prevalente delle persone fisiche e Isa.
Normativa e prassi 25 Maggio 2023
“Decreto bollette” ai titoli di coda, palazzo Madama rinnova la fiducia
Art. 2 – Riduzione dell’Iva e degli oneri generali nel settore gas per il secondo trimestre dell’anno 2023 (modificato) Destinati, per l’anno 2023, 1,5 milioni di euro a favore dei Comuni in condizioni di predissesto, con popolazione da 25mila a 35mila abitanti, il cui piano di riequilibrio finanziario è stato approvato dalla Corte dei conti nel 2015 per l’anno 2014 e fino al 2023 e che, a seguito della sentenza 18/2019 della Corte costituzionale, si sono visti ridurre – dai trenta anni riconosciuti dalla norma della legge di stabilità 2016 poi dichiarata illegittima (articolo 1, comma 714, legge 208/2015) ai dieci anni ordinariamente previsti dal Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (articolo 243-bis, Dlgs 267/2000) – l’intervallo temporale a disposizione per restituire le anticipazioni di liquidità da parte dello Stato, di cui hanno usufruito accedendo al “Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali” (articolo 243-ter, Tuel).